RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 09-05-2008, n. 11511
Cass. civ. Sez. III, 09-05-2008, n. 11511
Svolgimento del processo
Con
atto di citazione V.S. conveniva davanti alla ex Pretura di Firenze il
Comune di Lastra a Signa esponendo che il 6.1.1996, mentre camminava
lungo la carreggiata stradale di Via (OMISSIS), nel Comune di Lastra a
Signa, sentiva sopraggiungere un'autovettura a velocità elevata e che
per evitare l'investimento saliva rapidamente sul marciapiede, ma
ponendo un piede in una buca non visibile perchè riempita d'acqua,
batteva a terra violentemente la spalla destra. La V. quindi chiedeva la
condanna del Comune al risarcimento del danno.
Si costituiva il Comune che contestava i presupposti della domanda risarcitoria.
Il
Tribunale di Firenze condannava al pagamento in favore dell'attrice
della somma di L. 8.745.325, oltre interessi al 9% dal 22.4.1997 alla
data del deposito della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio
in giudicato della sentenza all'effettivo saldo.
Avverso
tale sentenza proponeva appello la V. chiedendo che fosse esaminata di
nuovo la parte relativa al quantum debeatur. Il giudice di primo grado
infatti avrebbe applicato il D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3, non convertito in legge e pertanto decaduto.
Il
Comune di Lastra a Signa ne contestava la fondatezza e proponeva
appello incidentale chiedendo che fosse esclusa ogni sua responsabilità.
La
Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello incidentale proposto
dal Comune di Lastra a Signa rigettando le domande proposte dalla V.
contro il Comune.
Propone ricorso per Cassazione la V. con cinque motivi.
Resiste il Comune di Lastra a Signa con controricorso e ricorso incidentale.
Resiste la V. con controricorso al ricorso incidentale.
Deposita memoria la V..
Motivi della decisione
Preliminarmente i procedimenti devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perchè aventi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c.
nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile
l'art. 2051 c.c., omettendo inoltre di accertare l'insussistenza della
prova liberatoria ex art. 2051 c.c., ed in ogni caso omessa,
apparente, illogica, contraddittoria o insufficiente motivazione sui
predetti punti decisivi ella controversia per non aver immotivatamente
preso in considerazione i documenti versati in atti e la decisiva prova
testimoniale escussa a favore della ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 5).
Assume
la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto non applicabile
al caso la fattispecie della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c.,
perchè la responsabilità della P.A. per cose in custodia 2051 c.c. non
si applica al caso in cui sul bene di proprietà pubblica,
indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile, per la
notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale da parte
di terzi, sulla scorta di indagini concrete del giudice, un continuo ed
efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo
per gli utenti.
Assume la ricorrente che, secondo il S.C., la applicabilità dell'art. 2051 c.c.,
non è automaticamente esclusa allorchè il bene demaniale o patrimoniale
da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto
da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione.
Sostiene la ricorrente che il S.C. ha osservato che queste
caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come
circostanze le quali in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere
sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia
del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere
rilievo, sulla base di una specifica inadeguata valutazione del caso
concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito e, quindi,
dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità
una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale. si osserva
al riguardo che la Corte d'Appello ha valutato in concreto, nell'esame
della documentazione fotografica e delle prove testimoniali, tali
circostanze. E' stato detto in particolare che i rilievi fotografici
prodotti mostrano una buca collocata in posizione ben visibile e dai
contorni ben definiti rispetto alla restante posizione del marciapiede:
situazione che avrebbe potuto essere avvistata con l'ordinaria prudenza.
Valutazione,
questa, che ha rilevato la Corte a prescindere dal carattere demaniale
del bene in custodia non possibile per l'estensione e modalità d'uso del
bene e che implica il pericolo per gli utenti, pericolo in particolare
che integra gli estremi di una situazione di pericolo occulto,
qualificabile in termine di "insidia" e "trabocchetto". Tale situazione
ricorre in particolare quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai
concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e
della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
D'altra
parte non si può non rimarcare la responsabilità della P.A., allorchè
lo stato della strada sia stato segnalato alla P.A. Risulta infatti che
vi erano state diverse segnalazioni di cui la sentenza impugnata non ha
tenuto conto.
Il motivo va quindi accolto e assorbiti gli altri motivi.
Con
ricorso incidentale il Comune di Lastra a Signa assume che la Corte
d'Appello non si è pronunciata sulla condanna richiesta con appello
incidentale nel giudizio di secondo grado della Sig.ra V. alla
restituzione della somma percepita in forza della sentenza di primo
grado e cioè L. 19.368.500 con rivalutazione monetaria e gli interessi
legali.
Si osserva al riguardo che la pronuncia su tale domanda è accessoria e consequenziale.
Il motivo viene quindi assorbito.
In
conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo
accolto con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione alla
Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
P.Q.M.
La
Corte riunisce i ricorsi e accoglie il primo motivo del ricorso
principale. Dichiara assorbito l'esame degli altri motivi del ricorso
principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in
relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo
giudizio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008
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