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domenica 2 marzo 2014

Cassazione: Se il pedone cade in una buca, la natura pubblica e l'estensione della strada non salvano il Comune La responsabilità da cose in custodia non è automaticamente esclusa dal fatto che l'asse viario sia molto ampio e di uso collettivo. Quando la "fossa" è stata segnalata, l'ente non può dirsi senza colpa






 
RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 09-05-2008, n. 11511
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione V.S. conveniva davanti alla ex Pretura di Firenze il Comune di Lastra a Signa esponendo che il 6.1.1996, mentre camminava lungo la carreggiata stradale di Via (OMISSIS), nel Comune di Lastra a Signa, sentiva sopraggiungere un'autovettura a velocità elevata e che per evitare l'investimento saliva rapidamente sul marciapiede, ma ponendo un piede in una buca non visibile perchè riempita d'acqua, batteva a terra violentemente la spalla destra. La V. quindi chiedeva la condanna del Comune al risarcimento del danno.
Si costituiva il Comune che contestava i presupposti della domanda risarcitoria.
Il Tribunale di Firenze condannava al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 8.745.325, oltre interessi al 9% dal 22.4.1997 alla data del deposito della sentenza, oltre interessi legali dal passaggio in giudicato della sentenza all'effettivo saldo.
Avverso tale sentenza proponeva appello la V. chiedendo che fosse esaminata di nuovo la parte relativa al quantum debeatur. Il giudice di primo grado infatti avrebbe applicato il D.L. 28 marzo 2000, n. 70, art. 3, non convertito in legge e pertanto decaduto.
Il Comune di Lastra a Signa ne contestava la fondatezza e proponeva appello incidentale chiedendo che fosse esclusa ogni sua responsabilità.
La Corte d'Appello di Firenze accoglieva l'appello incidentale proposto dal Comune di Lastra a Signa rigettando le domande proposte dalla V. contro il Comune.
Propone ricorso per Cassazione la V. con cinque motivi.
Resiste il Comune di Lastra a Signa con controricorso e ricorso incidentale.
Resiste la V. con controricorso al ricorso incidentale.
Deposita memoria la V..

Motivi della decisione

Preliminarmente i procedimenti devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. perchè aventi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al combinato disposto degli artt. 2051 e 2697 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non applicabile l'art. 2051 c.c., omettendo inoltre di accertare l'insussistenza della prova liberatoria ex art. 2051 c.c., ed in ogni caso omessa, apparente, illogica, contraddittoria o insufficiente motivazione sui predetti punti decisivi ella controversia per non aver immotivatamente preso in considerazione i documenti versati in atti e la decisiva prova testimoniale escussa a favore della ricorrente (art. 360 c.p.c., n. 5).
Assume la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe ritenuto non applicabile al caso la fattispecie della responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c., perchè la responsabilità della P.A. per cose in custodia 2051 c.c. non si applica al caso in cui sul bene di proprietà pubblica, indipendentemente dal carattere demaniale, non sia possibile, per la notevole estensione e per le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi, sulla scorta di indagini concrete del giudice, un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti.
Assume la ricorrente che, secondo il S.C., la applicabilità dell'art. 2051 c.c., non è automaticamente esclusa allorchè il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Sostiene la ricorrente che il S.C. ha osservato che queste caratteristiche del bene, quando ricorrano congiuntamente, rilevano come circostanze le quali in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo, sulla base di una specifica inadeguata valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale. si osserva al riguardo che la Corte d'Appello ha valutato in concreto, nell'esame della documentazione fotografica e delle prove testimoniali, tali circostanze. E' stato detto in particolare che i rilievi fotografici prodotti mostrano una buca collocata in posizione ben visibile e dai contorni ben definiti rispetto alla restante posizione del marciapiede: situazione che avrebbe potuto essere avvistata con l'ordinaria prudenza.
Valutazione, questa, che ha rilevato la Corte a prescindere dal carattere demaniale del bene in custodia non possibile per l'estensione e modalità d'uso del bene e che implica il pericolo per gli utenti, pericolo in particolare che integra gli estremi di una situazione di pericolo occulto, qualificabile in termine di "insidia" e "trabocchetto". Tale situazione ricorre in particolare quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso.
D'altra parte non si può non rimarcare la responsabilità della P.A., allorchè lo stato della strada sia stato segnalato alla P.A. Risulta infatti che vi erano state diverse segnalazioni di cui la sentenza impugnata non ha tenuto conto.
Il motivo va quindi accolto e assorbiti gli altri motivi.
Con ricorso incidentale il Comune di Lastra a Signa assume che la Corte d'Appello non si è pronunciata sulla condanna richiesta con appello incidentale nel giudizio di secondo grado della Sig.ra V. alla restituzione della somma percepita in forza della sentenza di primo grado e cioè L. 19.368.500 con rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Si osserva al riguardo che la pronuncia su tale domanda è accessoria e consequenziale.
Il motivo viene quindi assorbito.
In conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio anche per le spese del giudizio di Cassazione alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e accoglie il primo motivo del ricorso principale. Dichiara assorbito l'esame degli altri motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008

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