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domenica 2 marzo 2014

TAR: Ha diritto al riposo compensativo chi ha prestato servizio straordinario in eccedenza al monte ore disponibile Al fine di evitare il superamento dei limiti di spesa fissati lo strumento più adeguato è quello della obbligatoria formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro




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Ha diritto al riposo compensativo chi ha prestato servizio straordinario in eccedenza al monte ore disponibile
Al fine di evitare il superamento dei limiti di spesa fissati lo strumento più adeguato è quello della obbligatoria formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro

 
REPUBBLICA ITALIANAN. 468/08 Reg. Sent.       
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione Prima,  ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
N.  918 Reg. Gen.
ANNO  2005


sul ricorso R.G. n. 918/2005 proposto da ...
C O N  T R O
il Ministero dell’economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria,
PER L’ACCERTAMENTO
del diritto dei ricorrenti ad avere corrisposti gli emolumenti per il lavoro straordinario svolto in favore dell’amministrazione nel periodo 1/1/1996 al 31/12/2001.
     23/03705 e depositato il 22/04/2005
     Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato e la successiva memoria,
     Designato relatore alla pubblica udienza del 18 marzo 2008 il Referendario Dr...
     Udito l'Avv.to  ..
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
     I ricorrenti premettono di appartenere al Corpo delle Guardia di Finanza.
     Con il presente gravame chiedono la corresponsione degli emolumenti dovuti per il lavoro straordinario svolto in favore dell’Amministrazione nel periodo in gravame meglio descritto. A conforto della pretesa producono il prospetto del lavoro straordinario svolto, anche eccedente il limite massimo stabilito. Resisteva l’Amministrazione intimata producendo documenti. Con successiva memoria  in termini ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del gravame e comunque il suo rigetto stante  ‘infondatezza.
     Alla pubblica udienza del 18 marzo 2008, presenti le parti, come da verbale, il ricorso è stato assunto in decisione.
D I R I T T O
     Con il presente ricorso i ricorrenti, n.q. di appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, espongono di aver svolto lavoro straordinario negli anni 2001/2006 solo in parte retribuito. Chiedono a questo decidente l’accertamento del diritto alla corresponsione degli emolumenti non percepiti in relazione allo straordinario singolarmente svolto, producendo a tal fine un quadro riassuntivo del servizio prestato.
     Hanno altresì formulato istanza di corresponsione di una provvisionale.
     Ciò posto, occorre dare atto che il contesto giurisprudenziale in subiecta materia ha di recente subito delle rivisitazioni che inducono il Collegio a riconsiderare anche il proprio orientamento.
     In generale, si è affermato in giurisprudenza che “Per il pagamento delle ore di lavoro straordinario quantificate ma non liquidate va confermato il principio della necessaria autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario stesso, atteso che, diversamente, si determinerebbe l'equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, mentre tale atto rappresenta lo strumento per non superare i limiti di spesa e di bilancio e limitare l'incontrollata erogazione di somme” (cfr. Consiglio Stato , sez. V, 05 luglio 2006 , n. 4265).
     Tuttavia questa Sezione, anche di recente, pur dando atto del contrasto giurisprudenziale in essere sul punto, aveva ritenuto che il lavoro straordinario svolto in eccedenza rispetto all’orario normale di lavoro, nella specie prestato da personale militare con qualifica non dirigenziale, deve essere retribuito pure oltre il limite del monte ore mensilmente stabilito per ciascun reparto (della Guardia di finanza) e  senza le limitazioni previste rispettivamente dal D.P.R. 22 luglio 1977 n. 422 per il personale non dirigente e dal D.P.R. 30 giugno 1972, n.748 e dalla legge 22 luglio 1978, n. 385  per il personale dirigente (T.A.R. Palermo n. 1435 del 12 giugno 2006). In particolare si era affermato che “tale diritto alla retribuzione  supplementare per il lavoro straordinario  resti escluso solo per le ore lavorate che siano state effettivamente compensate mediante la fruizione di altrettanti periodi di riposo compensativo”.
     Rivisitando la materia, il C.G.A. con le recenti decisioni n.930/07 e 937/07 ha riformato le conclusioni di questo decidente alla stregua del recente arresto giurisprudenziale del Consiglio di Stato.
     Ebbene, pur evidenziandosi che anche nel recente passato non sono mancate pronunce di segno opposto, con la decisione 602/07 del Consiglio di Stato sembra essersi assestata l’interpretazione giurisprudenziale sulla materia in esame.
      In particolare, il C.G.A., sulla base di quanto sostenuto dalla IV Sez. del Consiglio di Stato con decisione n.602/07 cit, ha precisato che:
  • “nella sostanza, che il servizio straordinario prestato … in eccedenza al monte ore disponibile non può essere retribuito ma che, in relazione allo stesso, gli interessati hanno titolo a fruire del riposo compensativo. Ed è al riguardo doveroso che l’Amministrazione, onde dare corretta e tempestiva esecuzione alla presente decisione ed onde evitare l’insorgere di ulteriori controversie in fase di ottemperanza, si attivi d’ufficio per la concessione dei riposi in questione.”;
  • “nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, la circostanza che il dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla relativa retribuzione (e l’obbligo dell’Amministrazione di corrisponderla), atteso che, altrimenti, si determinerebbe quoad effectum l’equiparazione del lavoro straordinario autorizzato rispetto a quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativi”.
  • “La retribuibilità del lavoro straordinario è, infatti, in via di principio condizionata all’esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’ordinario orario di lavoro: detta autorizzazione svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione, deve essere improntata l’azione della pubblica Amministrazione.”
  • “Sotto un primo profilo, l’autorizzazione in parola (che di regola deve essere preventiva, ma che tuttavia può assumere eccezionalmente anche la forma del provvedimento in sanatoria, ex post) implica la verifica in concreto della sussistenza delle ragioni di pubblico interesse che rendono necessario il ricorso a prestazioni lavorative eccedenti l’orario normale di lavoro … ; inoltre, essa rappresenta lo strumento più adeguato per evitare, per un verso, che attraverso incontrollate erogazioni di somme per prestazioni di lavoro straordinario si possano superare i limiti di spesa fissati dalle previsioni di bilancio (con grave nocumento dell’equilibrio finanziario dei conti pubblici) e, per altro verso, che i pubblici dipendenti siano assoggettati a prestazioni lavorative che, eccedendo quelle ordinarie (individuate come punto di equilibrio fra le esigenze dell’Amministrazione e il rispetto delle condizioni psico – fisiche del dipendente), possano creare a quest’ultimo nocumento alla sua salute e alla sua dignità di persona.”.
  • “Sotto altro concorrente profilo, poi (e con particolare riferimento al principio del buon andamento), la formale preventiva autorizzazione al lavoro straordinario deve costituire per l’Amministra-zione anche lo strumento per l’opportuna ed adeguata valutazione delle concrete esigenze dei propri uffici (quanto al loro concreto funzionamento,  alla loro effettiva capacità di perseguire i compiti ed espletare le funzioni attribuite dalla legge, nonché alla organizzazione delle risorse umane ed alla loro adeguatezza), onde evitare che il sistematico ed indiscriminato ricorso alle prestazioni straordinario costituisca elemento di programmazione dell’ordinario lavoro di ufficio.”.
  • “La preventiva autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie costituisce, d’altra parte, assunzione di responsabilità, gestionale e contabile, per il dirigente che la emette; e ciò sia nel caso che per tale svolgimento sia preventivamente stabilita l’erogazione del relativo compenso, sia nel caso che lo stesso dia luogo, per il lavoratore, ad un “credito” in termini di riposo compensativo, in entrambi i casi l’autorizzazione de qua incidendo sul buon andamento del servizio e sulla economica ed efficiente gestione delle risorse umane, facente capo al dirigente.”.
  • “Il contemperamento della pluralità degli interessi (pubblici e privati) in gioco in tale materia (rispetto delle previsioni di bilancio, continuità ed effettività del funzionamento degli uffici pubblici, tutela dell’integrità psico – fisica e della dignità del prestatore di lavoro) cui risponde la funzione dell’autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario, deve far valutare positivamente, ad avviso della Sezione, quelle misure - in alcuni casi già concretamente adottate dalla pubblica Amministrazione -  che, in presenza di accertate, indilazionabili e quotidiane esigenze di servizio, anche per rispettare i ristretti limiti finanziari entro cui è consentito liquidare le prestazioni di lavoro straordinario, prevedono la possibilità di compensare le predette prestazioni lavorative straordinarie con "riposi compensativi", in modo da salvaguardare altresì l’integrità psico – fisica del lavoratore.”.
  • “Tali principi, ad avviso della Sezione, devono trovare applicazione anche per il rapporto di pubblico impiego dei militari.”.
  • “Se è vero, infatti, che il particolare status di questi ultimi, non solo non consente loro in via generale di contestare l’organizzazione degli uffici e dei servizi cui sono addetti e le concrete modalità di svolgimento delle loro prestazione, per quanto li obbliga alla effettiva e completa prestazione lavorativa loro ordinata, non può ammettersi che gli ordini di servizio (vale a dire quei peculiari provvedimenti dell’Amministrazione militare attraverso i quali viene, anche quotidianamente, organizzato il lavoro d’ufficio, fissando le puntuali modalità di esecuzione) costituiscano, automaticamente ed implicitamente, autorizzazione allo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro.”.
  • “La ricerca del delicato punto di equilibrio tra la pluralità degli interessi pubblici e privati in gioco (così come accennati) impone, ad avviso della Sezione, la fissazione in materia di alcuni principi fondamentali inderogabili, laddove manchi la formale autorizzazione preventiva allo svolgimento del lavoro straordinario (nell’intesa che tale situazione di mancanza del formale titolo autorizzativo deve considerarsi come eccezione e non come regola generale): a) le prestazioni eccedenti l’ordinario orario di servizio devono essere sempre trovare fondamento in esigenze indifferibili ed urgenti, cui non può farsi fronte, almeno nell’immediatezza, con una nuova o diversa organizzazione del servizio e delle singole modalità lavorativa (ciò a pena di responsabilità amministrativa, contabile e/o gestionale dell’ufficiale o sottufficiale che ne consente l’espletamento); b) i militari, cui è ordinato lo svolgimento di prestazioni lavorative eccedenti l’ordinario orario di lavoro, hanno diritto sempre al corrispettivo della loro attività che, previa preventiva informazione, consiste generalmente nel pagamento della relativa retribuzione, nei limiti del monte -ore per il quale vi è la relativa copertura finanziaria, ovvero nella maturazione di riposi compensativi corrispondenti alle ore di lavoro effettivamente prestati, eccedenti il limite del monte – ore retribuibile, da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio, cioè contemperando ragionevolmente ed equamente le esigenze (anche psico – fisiche) del dipendente e quelle dell’organizzazione del lavoro e degli uffici, non potendo essere considerate legittime quelle eventuali disposizioni (di natura provvedimentale o regolamentare) che sottopongano l’effettivo godimento dei predetti riposi compensativi ad apposite formali richieste da prodursi in tempi e secondo procedure fissate unilateralmente dall’Amministrazione militare, il cui mancato rispetto produce la perdita del beneficio stesso.”
   La Sezione, anche ai fini di economicità dei mezzi di impugnazione, ritiene di non doversi discostare da tale rinnovato indirizzo: ciò postula l’infondatezza delle pretese azionale dai ricorrenti con il presente gravame che va quindi respinto, potendo i ricorrenti ottenere, a fronte dello straordinario effettuato e non retribuito e secondo i principi già in narrativa riportati, solo il riconoscimento di riposi compensativi.
   Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio, attesa la natura della controversia e l’applicazione in specie del nuovo indirizzo giurisprudenziale di cui in narrativa.
P. Q. M.
     il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.-------------
     Spese compensate.--------------------------------
     Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.--
     Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 18 marzo 2008, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:-------------
     -
..
Palermo, 8 aprile 2008.
Depositata in Segreteria  il 8 aprile 2008.
                                                                 Il Segretario

 

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