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domenica 2 marzo 2014

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 16 novembre 2013 Modalita' di produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i soggetti dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false. (14A01532) (GU n.50 del 1-3-2014)



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 novembre 2013 

Modalita' di produzione dei dati  inerenti  i  servizi  di  trasporto
pubblico locale, anche ferroviario, che responsabilizzino i  soggetti
dichiaranti al fine di evitare dichiarazioni mendaci  o  informazioni
false. (14A01532)
(GU n.50 del 1-3-2014) 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                                  e

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto l'articolo 1, comma 300, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244,   che   istituisce,   presso   il   Ministero   dei   trasporti,
l'Osservatorio  nazionale  sulle  politiche  del  trasporto  pubblico
locale;
  Considerato che, ai sensi di detto  comma  300,  l'Osservatorio  e'
inteso ad assicurare la creazione di una banca dati e di  un  sistema
informativo pubblico correlati a quelli regionali nonche' a garantire
la verifica  dell'andamento  del  settore  e  del  completamento  del
processo di riforma;
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega  al  Governo
in materia di federalismo fiscale  in  attuazione  dell'articolo  119
della Costituzione;
  Visto l'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  che  ha
previsto l'istituzione, presso il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, di una banca dati unitaria in cui dovranno confluire i  dati
raccolti e le analisi effettuate dall'Osservatorio nonche' tutti  gli
elementi informativi necessari per dare attuazione  e  stabilita'  al
federalismo fiscale;
  Visto il decreto interministeriale del 25 novembre  2011,  n.  325,
con il quale sono stati fissati  la  composizione,  le  modalita'  di
funzionamento  ed  i  compiti   dell'Osservatorio   nazionale   sulle
politiche del trasporto pubblico locale,  istituito  dalla  legge  24
dicembre 2007, n. 244, comma 300;
  Considerato che l'articolo 16-bis del decreto-legge  del  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, come sostituito e  modificato  dall'articolo  1,  comma  301,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ( legge di stabilita' 2013) che,
al capoverso 7, prevede che i dati  economici  e  trasportistici  che
l'Osservatorio provvede a richiedere, con adeguate garanzie di tutela
dei dati commerciali sensibili,  devono  essere  certificati  con «le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno»;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;
  Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 2004, n. 4746,  registrato
dalla Corte dei conti in data 15 novembre 2004;
  Considerato che i dati richiesti dall'Osservatorio incidono in modo
significativo sull'erogazione dei contributi  pubblici  alle  aziende
esercenti servizi di trasporto pubblico locale anche ferroviario;
  Considerato  pertanto  la  necessita'  di  prevedere  modalita'  di
produzione dei dati inerenti i servizi di trasporto pubblico  locale,
anche ferroviario, che responsabilizzino i  soggetti  dichiaranti  al
fine di evitare dichiarazioni mendaci o informazioni false;

                              Decreta:

                               Art. 1

  I dati  trasportistici  richiesti  dall'Osservatorio  alle  imprese
esercenti servizi di trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario,
ovvero alle imprese che gestiscono infrastrutture destinate a servizi
di  trasporto  ad  impianti  fissi  sono  prodotti  sotto  forma   di
dichiarazione  di  atto  sostitutivo   di   notorieta'   dal   legale
rappresentante  delle  stesse  imprese  ovvero,  ove  possibile,   da
societa' di certificazione all'uopo dedicate.
                               Art. 2

  I dati  finanziari  ed  economici  richiesti  dall'Osservatorio  ai
soggetti  di  cui  all'articolo  1  sono  prodotti  con  le  medesime
modalita' di cui allo stesso articolo 1 e sono certificati anche  dal
collegio sindacale ove esistente  o  da  societa'  di  certificazione
all'uopo dedicate.
                               Art. 3

  I   dati   finanziari,   economici   e   trasportistici   richiesti
dall'Osservatorio e di competenza delle regioni e  province  autonome
sono  certificati  dai  responsabili  degli   uffici   delle   stesse
competenti    per    settore    e    dall'organo     di     revisione
economico-finanziario ove esistente.
                               Art. 4

  I   dati   finanziari,   economici   e   trasportistici   richiesti
dall'Osservatorio e di competenza degli enti locali sono  certificati
dal segretario dell'ente, dal responsabile competente per il servizio
e dall'organo di revisione economico-finanziario.
                               Art. 5

  I dati  richiesti  dall'Osservatorio  agli  Enti  richiamati  dagli
articoli  precedenti  sono   inseriti,   in   modalita'   telematica,
direttamente  nel  sistema  informativo   dell'osservatorio,   previa
autenticazione.
    Roma, 16 novembre 2013

                  Il Ministro delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                                Lupi

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                             Saccomanni

                      Il Ministro dell'interno
                               Alfano


Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2013
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del  mare
registro n. 13, foglio n. 391

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