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l'autoscuola deve comunicare il nome dell'allievo che ha commesso l'infrazione |
I giudici ricordano la responsabilità del proprietario del veicolo e respingono la tesi della scuola-guida: non è un caso in cui deve essere tutelata la privacy (anzi) |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2008, n. 10786
Cass. civ. Sez. II, 24-04-2008, n. 10786
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
atto notificato il 6. 12. 2005, la Autoscuola @@@@@@@@ di @@@@@@@@
@@@@@@@@ & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante S.R.,
ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza del
giudice di pace di Pordenone del 26.6.2005, che aveva respinto il suo
ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione con cui il Prefetto di Pordenone
le irrogava una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione
dell'art. 180 C.d.S., comma 8, per avere, senza giustificato motivo, non
ottemperato all'invito di fornire informazioni sui dati personali e
sulla patente di guida della persona che alla guida del suo autoveicolo
si era resa responsabile della violazione di cui all'art. 142 C.d.S.,
comma 9.
La Prefettura di Pordenone non si è costituita.
Attivata procedura ex art. 375 c.p.c.,
gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso
per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e per il suo
rigetto per manifesta infondatezza.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Il
primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione
dell'art. 126 bis C.d.S., censurando la sentenza impugnata per avere
ritenuto tale disposizione applicabile alla attuale opponente, società
priva di personalità giuridica, nonostante che essa ponga l'obbligo di
comunicazione delle generalità del conducente l'autoveicolo al momento
della violazione soltanto a carico del proprietario persona fisica o
persona giuridica.
La censura, oltre che inammissibile, è palesemente infondata.
Il
motivo è inammissibile in quanto proposto per la prima volta in questo
grado di giudizio, dal momento che di esso la sentenza non fa alcuna
menzione, nè il ricorrente indica, come invece sarebbe suo onere, di
averlo sollevato con Fatto di opposizione dinanzi al giudice di pace.
Esso
è comunque manifestamente infondato, atteso che la disposizione di cui
all'art. 126 C.d.S., comma 2, puntualizza chiaramente l'obbligo di
comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore
della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal
fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica
ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì
conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse
l'ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica
autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono (Cass. n. 6169 del
2003; Cass. n. 5233 del 1999).
Il secondo
motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato
disposto dell'art. 126 bis C.d.S., comma 2, e art. 180 C.d.S., comma 8,
censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto insussistente
la violazione contestata, nonostante la prova di essa non fosse stata
fornita dall'Amministrazione e nonostante la opponente avesse comunque
assolto all'obbligo impostole, rispondendo alla richiesta di
informazione di non essere in grado di, individuare chi fosse alla guida
dell'autoveicolo il giorno e l'ora della presunta violazione.
Il motivo appare manifestamente infondato.
Quanto
alla dedotta violazione della regola sull'onere della prova, è
sufficiente osservare che - in disparte il rilievo secondo cui,
nell'illecito omissivo, la prova di avere posto in essere il
comportamento dovuto incombe sull'obbligato - nella specie la prova
della violazione risultava in positivo dalla stessa giustificazione
fornita dall'opponente, che riconosceva di non avere fornito le
generalità ed i dati della patente del presunto trasgressore.
L'argomentazione
di avere comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione mediante la
dichiarazione di non essere in grado di indicare i dati del conducente è
parimenti del tutto priva di pregio, basandosi su una lettura della
norma incompatibile tanto con il suo tenore letterale, quanto con la sua
chiara rado giustificatrice, rappresentata dall'obiettivo di
individuare e quindi sanzionare il trasgressore della violazione, da cui
emerge chiaramente che l'obbligo in parola può considerarsi assolto
soltanto con la comunicazione completa delle informazioni richieste. Su
punto questa Corte ha del resto già avuto modo di precisare che "Il
proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione
dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che
dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali
ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare
detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le
sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente
osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in
grado d'adempiere ai dovere di comunicare l'identità del conducente"
(Cass. n. 13748 del 2007).
Il terzo motivo di
opposizione deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
con travisamento dei fatti su un punto decisivo della controversia,
censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto inverosimile, data
l'attività di autoscuola svolta dalla opponente, la sua giustificazione
di non avere potuto fornire le generalità del conducente.
Il
motivo è inammissibile, integrando la valutazione censurata un
apprezzamento di merito non denunzi abile in sede di legittimità. Il
giudizio sulla congruità della giustificazione fornita per l'omessa
indicazione delle generalità del trasgressore, che, in quanto ritenuta
valida, normativamente esclude la violazione, costituisce infatti un
accertamento di mero fatto, demandato al giudice di merito e non
censurabile in sede di legittimità, se non per difetto di motivazione,
che qui non risulta sollevato in modo specifico. In ogni caso, si
osserva che l'obbligo di comunicazione imposto dall'art. 326 bis C.d.S.,
implica a carico del proprietario che conceda ad altri l'uso del
proprio autoveicolo un dovere preliminare di approntare un sistema
minimo di organizzazione che lo metta in grado di poterlo assolvere,
considerazione che evidentemente rende inadeguate eventuali
giustificazioni fondate su non meglio precisate sopravvenute difficoltà o
impossibilità di identificazione.
Il ricorso
va pertanto respinto. Nulla si dispone sulle spese di giudizio, non
avendo l'Amministrazione intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008
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