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IL DIPENDENTE HA DIRITTO A UN COMPENSO AGGIUNTIVO PER PRESTAZIONI LAVORATIVE NON RIENTRANTI NEL SUO INCARICO - Effettuate nei fine settimana (Cassazione Sezione Lavoro n. 16041 del 13 giugno 2008, Pres. Ciciretti, Rel. Monaco).
LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2008, n. 16041
Cass. civ. Sez. lavoro, 13-06-2008, n. 16041
Svolgimento del processo
Il
signor E.A., dipendente della ditta @@@@@@@@., con mansioni di
responsabile del servizio assistenza Ferrari, e la qualifica di quadro,
ha richiesto in giudizio alla società il pagamento di alcuni compensi
per lavoro straordinario svolto in una serie di sabati e di domeniche
per la partecipazione a manifestazioni legate alla Ferrari (raduni del
Ferrari Club, campionato Ferrari Challenge, presentazione di nuovi
modelli, manifestazioni @@@@@@@@.) senza fruire di riposi compensativi.
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda. Con sentenza n. 4745, in
data 20 settembre 2004 / 15 febbraio 2005, la Corte d'Appello di Roma
accoglieva parzialmente l'impugnazione dell'azienda e riduceva la
condanna da Euro 7.488,63 ad Euro 3.928,29, oltre accessori.
La
sentenza riteneva, in particolare che, data la sua qualifica di quadro e
la normativa contrattuale collettiva, non fossero dovuti al dipendente
compensi specifici per i sabati lavorati, mentre lo fossero per le
domeniche e gli altri giorni festivi lavorati.
Avverso
questa sentenza, che non risulta notificata, il signor E. ha proposto
ricorso per cassazione, con un motivo di impugnazione, notificato, in
termini, il 14 ottobre 2005. L'intimata società @@@@@@@@ s.p.a.
resisteva con controricorso, notificato, in termini, il 23 novembre
2005, e proponeva contestualmente ricorso incidentale, con due motivi.
Il signor E. resisteva a sua volta con controricorso al ricorso incidentale, notificato, in termine, il 2 dicembre 2005.
Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo del ricorso principale il signor E. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1365 e 1368 c.c.,
con riferimento ad una serie di articoli dei contratti collettivi di
categoria (specificamente di quelli del 1990 e del 1994), la violazione dell'art. 36 Cost., e dell'art. 1218 c.c., come pure degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
ed infine la motivazione omessa o insufficiente su alcuni punti
decisivi della controversia prospettati dalle parti. Contesta
l'interpretazione fornita dalla sentenza di appello secondo cui
l'indennità di funzione, corrisposta ai quadri come il signor E.,
compensava il servizio prestato, eventualmente, fuori orario per il
regolare funzionamento dei servizi affidati a dipendenti con qualifica
di quadri, servizio per il quale non era dovuto loro alcun compenso
aggiuntivo salvo che per quelli prestati di notte o nei giorni festivi, e
che di conseguenza dovesse escluso anche che il signor E. avesse
diritto a compensi per la partecipazione di sabato a manifestazioni
legate alla Ferrari.
Sostiene che i servizi
affidati al quadro e cui si riferiva l'obbligo di rimanere, se
necessario, sul posto di lavoro oltre i limiti di orario, senza diritto a
compensi aggiuntivi, non comprendevano le ulteriori prestazioni svolte
dal signor E. in quelle particolari occasioni.
Le
sue mansioni consistevano nell'assistenza ai clienti Ferrari, mentre le
attività connesse con i raduni Ferrari e con le altre manifestazioni,
che si svolgevano esclusivamente in coincidenza con i fine settimana,
avevano carattere promozionale ed avevano l'obbiettivo di incrementale
l'attività commerciale della società.
Perciò
non erano direttamente e funzionalmente connesse con l'attività propria
dell' E. che si svolgeva nei confronti di color che avevano già
acquistato una autovettura commercializzata dalla concessionaria e si
trovavano nella necessità di ricevere assistenza presso la sede della
ditta. La sentenza, infine, non teneva conto del fatto che nell'ambito
del contratto collettivo fosse prevista un normale orario settimanale di
40 ore, articolate in 5 giorni.
2. Nel primo motivo del ricorso incidentale la @@@@@@@@. denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia.
Sostiene
che il giudice di merito non avrebbe fornito una motivazione fondata
sulle risultanze di causa della partecipazione del signor E. nei fine
settimana (sabati e domeniche) indicati nel ricorso introduttivo ai
raduni promozionali cui era presente la @@@@@@@@..
Le
prove raccolte avevano fornito, tutto al più, indicazioni di massima
sul fatto che il dipendente avesse partecipato ad alcune di queste
manifestazioni, e vi si fosse recato per il tempo necessario allo
svolgimento delle sue prestazioni.
Nel secondo motivo del ricorso incidentale la società deduce, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., comma 1, con riferimento ad alcune norme contrattuali collettive, e del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 1, e della L. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1, n. 4, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La norma indicata del regio decreto del 1923 non si applicava al personale direttivo mentre quella della L. n. 370 del 1934, non si applicava al personale che avesse diretta responsabilità nell'andamento dei servizi.
Anche
l' E. doveva ritenersi ricompreso nel personale con funzioni direttive
per il quale la legge non prevedeva limitazioni di orario.
Doveva
essere osservato - come ritenuto dalla giurisprudenza - un limite di
ragionevolezza, ma nel caso di specie non era stato neppure dedotto che
questo limite fosse stato superato.
3. I due
ricorsi, quello principale e quello incidentale, proposti contro la
medesima pronunzia debbono essere riuniti obbligatoriamente ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
4. Il ricorso principale del dipendente è fondato e deve essere accolto.
La censura proposta è fondata, infatti, sotto il profilo del vizio di motivazione.
Nè
è esatto che attenga al merito, che consista in una riproposizione di
questioni di merito a tutto concedere non attiene solamente al merito.
La
sentenza impugnata non spiega adeguatamente, ed in maniera convincente,
le ragioni per le quali la partecipazione del signor E. alle
manifestazione di carattere promozionale (raduni del Ferrari Club,
campionato Ferrari Challenge, presentazione di nuovi modelli), che si
svolgevano nel fine settimana, e fuori dalla sede aziendale della
@@@@@@@@., dovesse rientrare nel tempo necessario al regolare
funzionamento del servizio affidato, come quadro, al signor E., che era
invece quello responsabile del servizio assistenza Ferrari, non di
addetto al settore vendite (e che, di conseguenza, il tempo impiegato
nei giorni non festivi, in concreto di sabato, non dovesse essere
retribuito autonomamente come lavoro straordinario).
La
valorizzazione, effettuata nella sentenza, di un inciso "in relazione
ai compiti affidatigli", contenuto nel ricorso introduttivo del signor
E., non è sufficiente a dimostrare che la partecipazione alle
manifestazione esterne rientrasse nei compiti del signor E., e
soprattutto nell'ambito dell'attività specifica del settore aziendale
assistenza Ferrari cui era preposto come quadro.
In realtà la motivazione sul punto è priva della necessaria consequenzialità logica, di un coerente sviluppo dei vari passaggi.
Sussiste perciò effettivamente il vizio di motivazione denunziato.
5. E' infondato, invece, e deve essere rigettato, il ricorso incidentale dell'azienda.
Il
primo motivo del ricorso incidentale è infondato perchè consiste - esso
sì - nella mera riproposizione di questioni di fatto, relative alla
ricostruzione delle circostanze di fatto ed alla valutazione delle
prove, prive di problematiche in diritto, e non suscettibili di riesame
in questa sede di legittimità. Nè sussiste il lamentato difetto di
motivazione perchè la sentenza ha motivato adeguatamente, ed in maniera
convincente, sulla partecipazione del signor E. alle varie
manifestazioni esterne, spiegando che la circostanza era stata provata
per testi, e da documenti, vale a dire dalle note spese delle
prestazioni lavorative, e che sulla loro durata non sussistevano dubbi
in considerazione delle precisazioni che i testi avevano fornito sulle
modalità e le caratteristiche di quelle manifestazioni.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è anch'esso infondato.
Il signor E. ha la qualifica di quadro; non è dirigente.
Non gli applica perciò la norma del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, art. 23, convertito in L. 17 aprile 1925, n. 473, secondo cui la normativa sui limiti dell'orario normale di lavoro non si applica al personale direttivo delle aziende.
Nè gli si applica la L. 22 febbraio 1934, n. 370, art. 1,
n. 4, che menziona, tra le singole ipotesi di esenzione dal riposo
settimanale, il "personale preposto alla direzione tecnica od
amministrativa di una azienda ed avente diretta responsabilità
nell'andamento dei servizi": il signor E. non era preposto alla
direzione dell'azienda, e non aveva responsabilità diretta
nell'andamento dei servizi, considerati nella loro globalità.
A
tutto concedere aveva soltanto la responsabilità del servizio, cui era
preposto, ma questo era quello di assistenza, non quello di vendita o di
promozione.
7. Il ricorso principale,
pertanto, è fondato e deve essere accolto, mentre deve essere rigettato,
siccome infondato, il ricorso incidentale dell'intimata.
La
sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto, e la causa
rimessa, per un nuovo esame, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa
composizione, che provvedere anche sulle spese di questa fase di
legittimità.
P.Q.M.
la
Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale,
cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto, e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2008
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