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domenica 2 marzo 2014

Consiglio di Stato: Il partecipante al concorso di ispettore superiore non può, nelle more, partecipare anche a quello per posti di vice commissario.Le modifiche di stato giuridico del dipendente intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande al concorso, infatti, anche se aventi efficacia retroattiva, non possono legittimare l'ammissione alla procedura




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Il partecipante al concorso di ispettore superiore non può, nelle more, partecipare anche a quello per posti di vice commissario
Le modifiche di stato giuridico del dipendente intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande al concorso, infatti, anche se aventi efficacia retroattiva,
non possono legittimare l'ammissione alla procedura
                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                           N. 1556/2008
Reg. Dec.
NN. 4065-4922
Reg. Ric.
Anno 2007
 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 4065/2007, proposto da @@@@@@@@ @@@@@@@@, ..
contro
...
e nei confronti di
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
  • DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, non costituita in giudizio;
nonchè
sul ricorso appello n. 4922/2007, proposto da ...
contro
...
e nei confronti
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ex lege, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
  • DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, non costituita in giudizio;
- @@@@@@@@ @@@@@@@@, .....non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tar Lazio, Sez. I Quater, n. 3310 del 17 aprile 2007;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione di ...., MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
Visto l’atto di intervento ad opponendum proposto nel giudizio di cui al ricorso n. 4065/2007 da ...
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti delle cause;
Relatore, all’udienza del 14 dicembre 2007, il Consigliere ...
Uditi, altresì, gli avv.ti .....
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
FATTO e DIRITTO
  1. Con ricorso in appello rubricato al N. 4065 del 2007, i signori @@@@@@@@ @@@@@@@@. ... .., appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dai signori .. e .., anch’essi appartenenti al detto Corpo di polizia, per l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria dei candidati del concorso interno a complessivi 36 posti della qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale, nonchè degli atti presupposti e connessi, ivi compresi i provvedimenti di nomina, di attivazione del corso di formazione avviato a seguito della detta graduatoria, e di ammissione degli intimati controinteressati @@@@@@@@, ...
Relativamente all’intimato @@@@@@@@ @@@@@@@@ il T.A.R. adìto ha invece dichiarato l’inammissibilità del ricorso, non incidendo la posizione di quest’ultimo sulla posizione dei ricorrenti in 1° grado @@@@@@@@ e @@@@@@@@.
Esponevano questi ultimi di essersi collocati in posizione non utile (rispettivamente, 40° e 38° posto) nella graduatoria concorsuale e che alcuni vincitori del concorso (per quanto qui rileva, i detti @@@@@@@@, @@@@@@@@, @@@@@@@@) vi erano stati ammessi illegittimamente perchè privi dei requisiti necessari; in particolare, i detti controinteressati rivestivano la qualifica di ispettore capo da meno dei 5 anni richiesti dal bando per l’ammissione al concorso.
Rilevava il primo giudice, in punto di fatto, sulla scorta dell’apposita relazione ministeriale, che alla data del termine di presentazione della domanda (16.10.2004) per il concorso a 36 posti di vice commissario era ancora in itinere il concorso interno a 84 posti di ispettore superiore (al quale partecipavano anche i dipendenti @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@); costoro erano quindi privi anche della qualifica di ispettore superiore, che dava anch’essa titolo alla partecipazione al concorso per vice commissario: senonché, in considerazione del dato che l’eventuale esito positivo del concorso interno ad ispettore superiore avrebbe determinato l’attribuzione di tale qualifica con decorrenza retroattiva al 1.1.2003, l’Amministrazione aveva ritenuto di ammettere con riserva i signori @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ al concorso a 36 posti di vice commissario.
In effetti, la graduatoria del concorso interno ad 84 posti di ispettore superiore veniva successivamente approvata con P.D.G. in data 25.7.2005, come rettificato con P.D.G. 1.2.2006, ed i controinteressati @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ conseguivano la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1.1.2003 (P.D.G. in data 26.7.2005 e 2.2.2006).
Osservava quindi il T.A.R., che nonostante alla data di scadenza prevista dal bando di concorso a 36 posti di vice commissario gli indicati controinteressati fossero privi di un requisito necessario, l’Amministrazione li aveva ammessi al concorso in vista di una prevedibile acquisizione, con effetto retroattivo e in esito ad un concorso in itinere, del requisito mancante.
Dalla ritenuta illegittimità di siffatto operato, il T.A.R. adìto faceva conseguenzialmente discendere l’accoglimento del ricorso dei signori @@@@@@@@ e @@@@@@@@ e l’annullamento degli atti impugnati “quanto all’ammissione al concorso in epigrafe dei controinteressati @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ e alle conseguenti determinazioni”.
II. L’assunto del primo giudice viene contestato col ricorso in appello all’odierno esame della Sezione sulla base dei seguenti motivi, ulteriormente illustrati anche con successive memorie difensive:
  1. Violazione dei principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato – mancanza di ricorso. Motivi e/o motivi aggiunti (art. 21, L. TAR).
  2. Violazione del principio del contraddittorio.
  3. Violazione dell’obbligo di astensione da parte del Presidente (art. 51 C.p.C.).
  4. Violazione delle norme e dei principi applicabili al procedimento (D:Lgs. n. 443/92. Art. 30 bis e le altre norme di seguito specificate). Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
    1. Con ricorso in appello iscritto al n. 4922 del 2007, la precitata sentenza del T.A.R. del Lazio viene impugnata anche da alcuni vincitori del concorso a posti di vice commissario, signori Ardolino Roberto ed altri (specificati in epigrafe), i quali ne chiedono l’annullamento, premessa una dettagliata esposizione dei fatti per cui è causa, sulla base dei seguenti motivi:
1).- Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ed omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica nei confronti degli appellanti;
2).- Nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio ed omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per conflitto di interessi e carenza di interesse.
3).- Nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di astensione (art. 51 C.p.C.).
4).- Erroneità della sentenza per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione specifica dei provvedimenti rilevanti.
   Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, degli articoli 21 L. n. 1034/72 e 112 C.p.C. – Difetto assoluto di motivazione circa un punto decisivo della controversia.
4).-  (rectius, 5)-Erroneità della sentenza per errore di fatto.
5).- (rectius, 6) –Erroneità della sentenza per violazione dell’art. 30-bis D.Lgs. n. 443/1992, 22 D.Lgs. 21.5.2000 n. 146, 3 D.L. n. 228/2004 e delle norme e dei principi applicabili al procedimento. Difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
IV- Relativamente ad entrambi i ricorsi propone appello incidentale il Ministero della Giustizia e chiede l’accoglimento dell’impugnativa, deducendo la violazione del principio della gerarchia delle fonti di diritto e del rapporto fra bandi di gara nonchè del principio di buon andamento dell’Amministrazione (art. 97 Cost.).
  1. Resistono, relativamente ad entrambi i ricorsi, i ricorrenti in 1° grado @@@@@@@@ e @@@@@@@@, con articolate memorie difensive.
  2. Propongono atto di intervento ad opponendum al ricorso in appello n. 4065 del 2007 i signori @@@@@@@@ @@@@@@@@ e @@@@@@@@ @@@@@@@@, candidati idonei non vincitori del concorso a posti di vice commissario, ricorrenti in 1° grado dinanzi al T.A.R. del Lazio con autonomo ricorso rubricato al n. 10172/2006.
  3. Il Presidente del Collegio di primo grado, dott. ..., propone istanza di cancellazione di parti delle memorie difensive.
  4. I ricorsi vanno riuniti per connessione.
  5. Precede, in ordine logico, l’esame dell’impugnativa proposta dai signori @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ (ric. N. 4065/2007).
  6. Ritiene il Collegio, per esigenze di chiarezza espositiva, di attenersi alla sequenza argomentativa esposta in ricorso.
XI- Sostengono gli appellanti, col primo motivo, che i ricorrenti in primo grado avevano dedotto nel ricorso introduttivo esclusivamente che i candidati @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ erano stati ammessi al concorso pur in difetto del requisito dell’anzianità quinquennale nella qualifica di ispettore capo richiesta dal bando; senonchè, fin dal deposito in data 29.8.2006, in corso di giudizio dinanzi al T.A.R., della apposita relazione dell’Amministrazione si era chiarito che i tre appellanti erano stati ammessi con riserva al concorso a posti di vice commissario non già perchè ritenuti in possesso del requisito della qualifica di ispettore capo con 5 anni di anzianità, bensì in virtù dell’acquisizione da parte degli stessi della qualifica di ispettore superiore con effetto retroattivo al 1.1.2003: i ricorrenti in 1° grado @@@@@@@@ e @@@@@@@@ avrebbero quindi dovuto proporre motivi aggiunti a seguito dell’avvenuta conoscenza della relazione che descriveva la vicenda amministrativa e recava in allegato i provvedimenti di ammissione con riserva e di successivo scioglimento delle riserve; non sarebbero utili, ai detti fini, le mere deduzioni difensive contenute in una memoria inidonea ad ampliare i motivi di ricorso e il thema decidendum.
    L’assunto non può essere condiviso.
Va osservato, in primo luogo, che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questo Consesso il dato che la conoscenza degli atti prodotti da altra parte del giudizio è riferibile al solo difensore: donde, dall’avvenuto deposito della relazione da parte dell’Amministrazione non può farsi derivare, ex se, una presunzione di conoscenza in capo alla parte ricorrente.
Può ovviamente opporsi, come correttamente fanno gli odierni appellanti, che, in ogni caso, l’ampliamento  del thema decidendum e dei motivi di ricorso – una volta conosciuti i nuovi elementi introdotti nel giudizio – non può essere affidato ad una memoria non notificata alle altre parti, occorrendo utilizzare a tal fine lo strumento dei motivi aggiunti.
L’assunto, condivisibile in astratto, è viziato da un equivoco di fondo: non invero ravvisabile, nella specie, il preteso ampliamento.
Si dolgono infatti nel ricorso di primo grado i signori @@@@@@@@ e @@@@@@@@ che i candidati @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@, utilmente collocati nella graduatoria del concorso che ne occupa, “non possedevano, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, le qualifiche previste per l’ammissione” (cfr. pag. 4 del ricorso) e ne chiedono, in sostanza, l’estromissione alla procedura.
Questo è il motivo di gravame e ad esso si correla il thema decidendum.
E’ ben vero che, al momento della proposizione dell’impugnativa, la mancata conoscenza delle effettive ragioni dell’ammissione ha condotto i ricorrenti ad ipotizzare “in particolare” che la stessa fosse collegata a quello, tra i due requisiti alternativi di ammissione, che appariva verosimilmente la ragione della ritenuta erroneità dell’ammissione: ma tale argomentazione costituisce una mera esplicitazione del motivo di gravame, che resta ontologicamente quello del mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando.
E se di esplicitazione del motivo trattasi, ben poteva essa costituire oggetto di una memoria illustrativa depositata in esito alla conoscenza delle effettive ragioni alla base dell’operato dell’Amministrazione, senza con ciò ledere il contraddittorio con le altre parti del giudizio.
Di conseguenza, correttamente il primo giudice si è pronunciato sul punto della legittimità o meno dell’ammissione alla procedura di concorso di ben individuati candidati privi delle “qualifiche previste per l’ammissione” (id est, il motivo di ricorso) con riguardo alle specificazioni del motivo stesso contenute in memoria.
XI.1- Sui profili di violazione del principio del contraddittorio, di cui al secondo motivo, va osservato quanto segue.
XI.2-  Deducono gli appellanti che i 36 vincitori avrebbero avuto titolo a contraddire sull’ammissione di altro soggetto, siccome destinata ad incidere sullo svolgimento del corso di formazione.
 Un corso “o si annulla per tutti o per nessuno” sostengono gli appellanti, e “tutti i corsisti devono quindi poter contraddire su una questione evidentemente di loro interesse”.
 In realtà, sfugge alla difesa degli appellanti, che, semmai, nella specie trattasi non di ammissione di altro soggetto, bensì di esclusione di tre “corsisti” a fronte dell’inserimento dei due ricorrenti vincitori, con assoluta indifferenza, in punto di interesse, circa l’identità dei soggetti destinatari dell’avvicendamento.
Quanto all’annullamento del corso, ancora un volta emerge un evidente equivoco nella prospettazione: la sentenza gravata non annulla invero il corso, limitandosi a prescrivere l’annullamento degli atti impugnati nella sola parte relativa all’ammissione al concorso dei signori @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ e “alle conseguenti determinazioni” (id est, atteso l’ambito soggettivo di efficacia della sentenza, per quanto qui rileva, l’esclusione dal corso  dei soli tre odierni appellanti).
XI.3- Sostengono inoltre gli appellanti che il T.A.R. avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei restanti concorrenti idonei annessi con riserva per gli stessi motivi degli odierni appellanti.
L’assunto appare destituito di fondamento, avuto riguardo alla considerazione che il petitum del ricorso di 1° grado non investe le posizioni dei restanti candidati ma solo quelle di @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@; nè appare condivisibile la considerazione secondo cui l’Amministrazione “non potrebbe certo esimersi dall’applicare il principio anche verso tutti gli ammessi con riserva, anche se non bersagliati dal ricorso dei signori @@@@@@@@ e @@@@@@@@”: le posizioni di tali soggetti – ove analoghe a quelle degli odierni appellanti - restano allo stato intangibili, in quanto estranee al petitum ed al conseguente decisum; e, comunque, un ipotetico provvedimento emesso dall’Amministrazione resterebbe assoggettato alla conseguente verifica giudiziale, con ciò consentendo quindi l’esercizio del diritto di difesa.
XI.4- Si afferma inoltre che il candidato @@@@@@@@ @@@@@@@@, classificatosi al 38° posto, idoneo non vincitore collocatosi tra @@@@@@@@ (37°) e @@@@@@@@ (39°), sarebbe parte necessaria del giudizio siccome controinteressato.
Osserva il Collegio che il @@@@@@@@, cui si attribuisce l’interesse a partecipare al giudizio, potendo beneficiare dello scorrimento dopo il @@@@@@@@ e prima del @@@@@@@@, è semmai un cointeressato, per ciò solo non destinatario di alcuna necessaria notifica.
XI.5- Quanto al mancato abbinamento di ricorsi asseritamente aventi ad oggetto la medesima causa, basti osservare che, in ogni caso, il ricorso di prime cure (n. 7802/06), in quanto iscritto a ruolo anteriormente rispetto al ricorso n. 10172/07, correttamente non costituiva oggetto di considerazione ai fini indicati dagli appellanti.
  1. Sulla pretesa violazione dell’obbligo di astensione da parte del Presidente del Collegio in ragione della avvenuta astensione nel giudizio di cui al ricorso n. 10172/2006, va osservato che la decisione di primo grado n. 3310/07, relativa all’odierno giudizio d’appello, è stata adottata nelle Camere di consiglio del 18 e 20 dicembre 2006 (come risulta dal dispositivo della sentenza), mentre l’astensione nel giudizio asseritamente avente identico oggetto risale al 15 marzo 2007.
Non si vede quindi come tale successiva astensione avrebbe dovuto imporre un obbligo di astensione anche nel pregresso giudizio, non rilevando a tali fini la data della sottoscrizione e del deposito della sentenza (l’astensione è un prius che attiene ontologicamente alla fase decisoria della causa e solo per connessione alla stesura della sentenza).
Nè ricorre nella specie un’ipotesi di obbligo di astensione  ex art. 51 C.p.C. .
  1. In ordine al punto nodale della questione all’esame del Collegio, deve essere integralmente condiviso l’assunto del primo giudice, siccome esposto al punto I della presente decisione.
Ed invero, consolidato orientamento nella giurisprudenza di questo Consesso – da cui non vi è motivo di discostarsi – stabilisce che i requisiti di ammissione ad una procedura concorsuale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio fissato dal bando per la presentazione delle domande da parte dei candidati: trattasi di un principio generale che trova ragione nel canone di imparzialità dell’Amministrazione, nelle esigenze di par condicio tra gli aspiranti al posto a concorso, nelle stesse esigenze di ordinazione procedimentale, e quindi programmatorie, della P.A. .
Il principio trova altresì supporto normativo nell’art. 2, comma 7, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 (che reca il regolamento sui requisiti generali di partecipazione).
Nella specie, è incontestato che gli ordierni appellanti fossero sprovvisti, alla data di scadenza del detto termine, del requisito di qualifica prescritto per l’ammissione al concorso; parimenti incontroversa è l’attribuzione retroattiva (al 1.1.2003) della qualifica di ispettore superiore, conseguita in esito a concorso ancora in itinere alla data di scadenza del termine.
Deve allora essere confermato l’orientamento di questo Consesso sul punto, non potendo le modifiche di stato giuridico intervenute successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, anche se aventi efficacia retroattiva, legittimare l’ammissione alla procedura concorsuale (cfr. da ultimo, Sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 734; cui adde, tra le tante, Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6743 e Sez. VI, 5 maggio 2003, n. 2334).
L’alterazione della parità delle posizioni emerge del resto ictu oculi dalle stesse note di comunicazione dell’ammissione con riserva dei candidati odierni appellanti, laddove tale ammissione viene “giustificata” nell’attesa della “eventuale nomina alla qualifica di ispettore superiore da conferire all’esito della procedura concorsuale” in corso; sì che “allorquando vi sarà certezza che l’interessato non possa conseguire la qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1.1.2003 ... nei confronti del medesimo si procederà all’emanazione del relativo provvedimento di esclusione dal concorso in oggetto per mancanza del requisito previsto...”.
Ciò, in singolare stravolgimento delle regole che presiedono al regolare espletamento della procedura, sopra ricordate.
Nè le disposizioni di inquadramento e di collocazione in ruolo del detto personale ex art. 8 D.Lgs. n. 200/1995, giusta art. 3 D.L. 10.9.2004, n. 238, orientano per la conclusione interpretativa postulata dagli appellanti, secondo cui, in base all’art. 30 bis lett. b) D.Lgs. n. 443/92, “il personale che stava partecipando al concorso a 84 posti di ispettore superiore ...., conseguendo la nomina retroattiva ..., ben poteva e doveva legittimamente partecipare anche al concorso per 36 posti di vice commissario”.
La normativa di avanzamento del personale interno all’Amministrazione penitenziaria, laddove presuppone l’intermediazione di una procedura concorsuale, non può  - in assenza di disciplina derogatoria espressa – operare lo stravolgimento delle regole proprie di tale procedura, pena l’illegittima alterazione della parità delle posizioni interessate dalla procedura medesima.
Semmai, gli odierni appellanti potrebbero in ipotesi imputare all’Amministrazione, sul piano organizzatorio, il dato di fatto della sostanziale sovrapposizione temporale dei due concorsi, ma non già utilmente affermare il diritto ad una non consentita ammissione in difetto del requisito prescritto; nè tale diritto può farsi discendere dall’asserito più favorevole trattamento riservato al personale retroattivamente inquadrato nella qualifica medesima per effetto dell’art. 3 D.L. n. 238/2004 nel quadro applicativo della normativa di avanzamento del personale dell’Amministrazione penitenziaria (id est, non correlato alla procedura concorsuale di cui all’art. 30 bis D.Lgs. n. 443/92).
  1. Le esposte considerazioni conducono al rigetto del ricorso in appello proposto dai signori @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@.
  2. Per analoghe considerazioni, alle quali si rinvia, va disatteso il ricorso in appello incidentale del Ministero della Giustizia.
La difesa dell’Amministrazione riconosce ovviamente che gli appellanti principali, formalmente privi della qualifica richiesta, sono stati ammessi al concorso “sol perchè gli stessi avevano sostanzialmente una chance di vincere il concorso .... e, conseguentemente, acquisire il requisito di ammissibilità di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso” e che non “poteva precludersi tale possibilità solo perchè il materiale espletamento delle procedure concorsuali del concorso per ispettore superiore si erano protratte oltre il previsto, sovrapponendosi a quelle del concorso di vice commissario”.
Alla luce di quanto in precedenza esposto non può non rilevarsi che trattasi di argomentazioni che non possono trovare utile riscontro su un piano strettamente giuridico.
Si sostiene altresì che la previsione di inquadramento ex art. 3, comma 2, D.L. n. 238/2004 supporterebbe la tesi della valenza retroattiva del possesso del requisito, affermando nel contempo la prevalenza della legge sulle prescrizioni del bando.
Si è già detto, peraltro, come la norma richiamata operi su un piano assolutamente diverso e come non possa farsi discendere da essa una portata derogatoria del principio generale in tema di concorsi in precedenza affermato.
Quanto alla pretesa violazione del principio di buon andamento, non sembra che possa fondatamente sostenersi la rispondenza a criteri di giustizia di un provvedimento di ammissione ad una procedura concorsuale di candidati sprovvisti - alla data fissata – di requisiti di ammissione; nè appare rispondente ai principi di efficacia, efficienza, speditezza ed economicità dell’azione amministrativa l’ammissione di tali candidati; nè, ancora, sembra utile invocare ai detti fini il principio di ragionevolezza.
Sfugge anche che principi siffatti potrebbero essere invocati, per converso, da quei candidati che, alla detta data, risultavano effettivamente in possesso dei requisiti prescritti.
  1. Va quindi esaminato il ricorso in appello (iscritto al n. 4922 del 2007) proposto avverso la stessa sentenza dei signori ..... ed altri, vincitori del concorso a vice commissario.
L’appello risulta peraltro inammissibile per difetto d’interesse (giusta, anche, eccezione in tale senso dai ricorrenti in primo grado @@@@@@@@ e @@@@@@@@).
Oppongono gli appellanti che tale conclusione potrebbe essere condivisa solo in presenza della certezza giuridica che la sentenza impugnata non abbia annullato, oltre ai provvedimenti di ammissione al concorso e successivo corso di formazione riguardanti i signori @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@, anche il provvedimento di avvio del corso di formazione, e che la stessa non sia suscettibile di altrimenti ledere la posizione del signor Ardolino ed altri.
La “prudenza”difensiva appare comprensibile.
Ritiene peraltro il Collegio che la posizione acquisita dagli appellanti non sia suscettibile di essere incisa dalla portata della sentenza gravata.
Va invero osservato che la sentenza, per effetto dell’accoglimento del gravame @@@@@@@@-@@@@@@@@, si limita ad annullare “gli atti impugnati nella parte relativa all’ammissione al concorso in epigrafe dei controinteressati @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@ e alle conseguenti determinazioni”.
Elementari principi in materia di efficacia soggettiva delle sentenze del giudice amministrativo consentono quindi di circoscrivere ai detti controinteressati gli effetti della pronuncia che, sul piano oggettivo, si riferisce all’ammissione al concorso e alle conseguenti determinazioni riferite esclusivamente alla posizione degli istanti.
Questo è il dictum giudiziale.
Ne consegue l’esclusione dalla graduatoria e dal corso di formazione dei detti @@@@@@@@, @@@@@@@@ e @@@@@@@@, ma non l’annullamento del provvedimento di avvio del corso di formazione, primariamente paventato dagli appellanti.
Nè oggetto della sentenza di 1° grado @@@@@@@@ – @@@@@@@@ (che, va ricordato, pronuncia in parte qua) erano la posizione in graduatoria degli odierni appellanti o la posizione dagli stessi conseguita in esito al corso di formazione, ovvero la nomina o l’assegnazione di sede, atti, tutti, aventi propria autonomia procedimentale; e ciò, va ribadito ancora una volta, in ragione della delimitazione soggettiva degli intimati controinteressati e della portata oggettiva della sentenza stessa: gli atti indicati risultano allo stato intangibili, siccome non incisi dalla sentenza gravata.
Il che esclude ogni “coinvolgimento” della posizione di Ardolino ed altri in “eventuali ulteriori iniziative che, per ipotesi, dovessero essere dagli stessi signori @@@@@@@@ e @@@@@@@@ intraprese” relativamente ai punti indicati.
Del resto, ove i ricorrenti, in I° grado @@@@@@@@ e @@@@@@@@ avessero inteso contestare la delimitazione soggettiva ed oggettiva della sentenza, avrebbero dovuto proporre in questa sede appello incidentale: il che non è all’evidenza avvenuto.
XVII. L’ulteriore ricorso in appello incidentale proposto dal Ministero della giustizia deve essere rigettato alla stregua delle considerazioni esposte al punto XVI della presente decisione.
XVIII.Quanto all’istanza di cancellazione di parti delle memorie difensive presentata dal Presidente della Sezione che ha emesso la sentenza di primo grado, la genericità della domanda, che non specifica le dichiarazioni e le frasi che assumono una “dimensione ingiuriosa”, non ne consente una utile delibazione.
Ciò non senza considerare che dalla lettura degli atti difensivi non sembra che i riferimenti alle dedotte ipotesi di astensione siano intesi ad affermare anche una condizione di supposta parzialità del Presidente della Sezione stessa, al di là della ordinaria dialettica processuale.
XIX.  Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti relativamente ad entrambi i ricorsi.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV):
  1. Dispone la riunione dei ricorsi in appello nn. 4065 e 4922 del 2007.
  2. Rigetta il ricorso n. 4065/2007.
  3. Dichiara inammissibile il ricorso n. 4922/2007.
  4. Rigetta gli appelli incidentali proposti dal Ministero della Giustizia.
  5. Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2007, con l'intervento dei signori:
    ..
 
IL SEGRETARIO
..

Depositata in Segreteria

           Il 10/04/2008
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
          Il Dirigente
      Dott @@@@@@@@ ..
 

- - 
NN.R.G.
4065-4922/2007
 


 

RL

 

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