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Uso del cellulare alla guida: è sanzionato l'utilizzo, non solo il fatto di telefonare |
Consultare la rubrica del telefonino (o altre attività consimili) subiscono il medesimo rigore da parte del Codice della Strada. Chi è alla guida non deve distrarsi in alcun modo |
CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. civ. Sez. II, 27-05-2008, n. 13766
Cass. civ. Sez. II, 27-05-2008, n. 13766
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
M.V.E.
impugna per cassazione la sentenza 24.10.05 con la quale il G.d.P. di
Alessandria ne ha respinto l'opposizione proposta avverso il verbale di
contestazione n. 351821219 redatto nei suoi confronti dai Carabinieri di
Spinetta Marengo per violazione dell'art. 173 C.d.S., comma 2,
accertata il 14.4.05.
Parte intimata non svolge attività difensiva.
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c.,
il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale,
concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude
con richiesta di rigetto del ricorso.
Al riguardo le considerazioni svolte dal Procuratore Generale e la conclusione cui è pervenuto sono senza dubbio da condividere.
Si
duole il ricorrente - denunziando violazione dell'art. 173 C.d.S.,
comma 2, - che il giudice a quo non abbia ritenuto valide le difese
svolte, con le quali aveva evidenziato che non stava usando il telefono
cellulare per conversare ma per prelevarne dati dalla rubrica, ed
operato un'indebita interpretazione estensiva della norma, diretta,
invece, a sanzionare il solo uso del telefono cellulare a fini di
conversazione.
Il motivo è manifestamente infondato.
La
ratio della norma - che costituisce una delle specificazioni alle quali
rinvia dell'art. 140 C.d.S., comma 2, dopo aver posto, al comma 1, il
principio generale per cui "Gli utenti della strada devono comportarsi
in modo da non costituire pericolo od intralcio per la circolazione ed
in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale" così
stabilendo a priori l'illegittimità d'una condotta di guida
genericamente pericolosa riconducibile a ciascuna delle prescrizioni di
seguito singolarmente dettate - è, infatti, intesa, come dimostra una
coordinata lettura del suo testo integrale per cui "è consentito l'uso
di apparecchi viva voce o dotati di auricolare ... che non richiedono
per il loro funzionamento l'uso delle mani", a prevenire comportamenti
tali da determinare, in generale, la distrazione dalla guida ed, in
particolare, l'impegno delle mani del guidatore in operazioni diverse da
quelle strettamente inerenti alla guida stessa.
Pertanto,
l'uso del cellulare per la ricerca d'un numero telefonico nella
relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio
stesso consentita, risulta, in relazione alla finalità perseguita dalla
norma, censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto
determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento
dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo
sviamemento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche
l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea
indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo nell' azionamento,
ove necessario, dei sistemi di guida, ritardo non concepibile ove si
consideri che le esigenze della conduzione del veicolo possono
richiedere tempi psicotecnici di reazione immediati.
Il
giudice a quo non ha dunque, operato un'indebita interpretazione
estensiva, bensì si è attenuto ad una lettura non solo logica ma anche
letterale della norma.
L'esaminato motivo non meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, il ricorrente evita le conseguenze della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008
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