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domenica 2 marzo 2014

Cassazione: Vittime di un ubriaco al volante? Si rischia il concorso di colpa se non si è data la precedenza Annullata con rinvio la condanna per omicidio colposo inflitta a un automobilista che correndo ubriaco a 90 km/h in città aveva travolto un ciclomotore (provocando la morte di un ragazzo) che non si era fermato allo stop




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CIRCOLAZIONE STRADALE
Cass. pen. Sez. IV, (ud. 07-02-2008) 20-03-2008, n. 12361
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il Tribunale di Bologna, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità di B.D. in ordine al reato di cui. all'art. 589 cod. pen., commi 1, 2 e 3; ed a quello di cui all'art. 186 C.d.S.. Lo ha inoltre condannato al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'appello di Bologna.
Il processo riguarda un incidente stradale. Secondo l'ipotesi accusatoria fatta propria dai giudici di merito, il B. si poneva alla guida di un'auto in stato di ebbrezza alcolica, procedeva in ora notturna, in un incrocio urbano, alla velocità di circa 90 km. orari, ed entrava in collisione con un ciclomotore condotto dal minore A.M. sul quale trovava posto anche il giovane F.L.. Nell'urto il F. riportava lesioni letali, mentre A.M. subiva lesioni personali gravi.
2. Ricorre per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, deducendo vizio della motivazione. Il primo Giudice, si afferma, ha attribuito tutta la responsabilità del tragico episodio all'imputato. Tuttavia, dal materiale probatorio acquisito al, processo, ed in particolare dalla consulenza tecnica disposta dal Procuratore della n Repubblica, emerge in modo incontrovertibile che la responsabilità del sinistro mortale va ascritta ad ambedue i conducenti dei veicoli coinvolti. In particolare, il conducente del ciclomotore impegnò l'incrocio omettendo di dare la precedenza all'auto, tanto che al momento dell'urto si trovava oltre la linea di mezzeria. Lo stesso ciclomotorista, inoltre, dopo, aver iniziato la manovra di immissione nell'incrocio, non prestò attenzione sufficiente agli accadimenti. Se lo avesse fatto, ben avrebbe potuto arrestarsi in un breve spazio con una pronta frenata. In tale eventualità non avrebbe raggiunto il punto d'urto e non avrebbe interferito con la traiettoria seguita dall'auto investitrice.
Tali risultanze, si espone ancora, non sono state smentite dal Giudice d'appello. Si afferma, infatti, che la violazione dell'obbligo di dare precedenza è oggettivamente configurabile; e che inoltre il conducente del ciclomotore ben avrebbe potuto, con una pronta manovra d'arresto, evitare di giungere ad interferire con la traiettoria dell'auto condotta dal B.. Ciò nonostante, la Corte, territoriale ritiene che non sia provato che alla verificazione del sinistro abbia dato un contributo causale anche un colposo comportamento del giovane ciclomotorista. In tale valutazione dei fatti il ricorrente scorge una macroscopica contraddittorietà ed illogicità. Anzi, sul punto, la motivazione, anche se formalmente esistente, è avulsa e dissociata dalle risultanze processuali e si avvale di argomentazioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa.
3. Il ricorso è fondato. Esso è tutto incentrato sulla configurabilità del concorso di colpa del conducente del ciclomotore. A tale riguardo la pronunzia evidenzia che la collisione tra l'auto ed il ciclomotore si è verificata al centro dell'area di intersezione tra due strade, regolata da semaforo lampeggiante. La via percorsa dal B. presentava carreggiata più ampia e diritto di precedenza nell'incrocio. La condotta di guida dell'imputato si connota negativamente per un particolarmente elevato grado di probabilità di cagionare sinistri stradali. L'imputato, infatti, impegnava l'incrocio urbano ad una velocità assai elevata, non inferiore a 90 km orari; e si trovava, inoltre, in stato di ubriachezza. Quanto alla condotta di guida del conducente del ciclomotore, la Corte, condividendo le valutazioni del primo giudice, afferma che la violazione della disposizione di legge che vieta al minorenne di trasportare seco altre persone non. ha avuto incidenza causale nella verificazione dell'evento. Il giudice ritiene altresì che la violazione dell'obbligo di dare precedenza all'incrocio è oggettivamente configurabile in virtù della segnaletica vigente. Si configura altresì l'addebito colposo costituito dal difetto di attenzione in quanto, alla luce delle indagini tecniche esperite, il giovane ciclomotorista ben avrebbe potuto compiere una pronta manovra di attesto evitando la collisione con l'auto condotta dal B..
A fronte di tali, conclusioni la pronunzia si chiede se l' A. fu effettivamente trascurato nella drammatica contingenza in esame o se, invece, non potè valutare la reale velocità dell'auto in arrivo, poichè non è seriamente ipotizzabile, nelle circostanze di luogo date, che l'autovettura potesse sopravvenire a velocità tanto sconsideratamente elevata.
Si propende per tale seconda ipotesi e si ritiene, pertanto, non provato che alla causazione del sinistro abbia dato un contributo causale anche un colposo comportamento del conducente del ciclomotore.
In breve, dunque, la Corte individua i tratti obiettivi di ambedue i "pirofili di colpa contestati; e tuttavia avanza il dubbio che il sopravvenire dell'auto investitrice ad alta velocità non fosse prevedibile. In conseguenza, sembra d'intendere, la condotta del ciclomotorista non è soggettivamente rimproverabile.
L'approccio metodologico è teoricamente corretto, tuttavia esso conduce ad un apprezzamento erroneo quanto al giudizio di imprevedibilità nella concreta situazione data. La questione, per la sua delicatezza, richiede di essere inquadrata nella sua cornice teorica.
La formula legale della colpa espressa dall'art. 43 c.p., col richiamo alla negligenza, imprudenza ed imperizia ed alla violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, delinea un primo e non controverso tratto distintivo di tale forma di imputazione soggettiva, di carattere oggettivo e normativo. Tale primo obiettivo profilo della colpa, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, ha la funzione di orientare il comportamento dei consociati ed esprime l'esigenza di un livello minimo ed irrinunciabile di cautele nella vita sociale. La dottrina che sul piano sistematico prospetta la doppia collocazione della colpa sia nel fatto che nella colpevolezza, colloca significativamente tale primo profilo dell'imputazione sul piano della tipicità, svolgendo esso un ruolo insostituibile nella configurazione delle singole fattispecie colpose.
Accanto al profilo obiettivo ed impersonale ve ne è un altro di natura soggettiva, indirettamente adombrato dalla definizione legislativa, che sottolinea nella colpa solo la mancanza di volontà dell'evento. Tale connotato negativo ha un significato inevitabilmente ristretto che si risolve essenzialmente sul piano definitorio, classificatorio: serve infatti a segnare la traccia per il confine con l'imputazione dolosa. In positivo, il profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella capacità soggettiva dell'agente di osservare la regola cautelare, nella concreta possibilità di pretendere l'osservanza della regola stessa, in una parola nella esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che la richiamata dottrina, che attribuisce una doppia posizione al dolo ed alla colpa, colloca nell'ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all'agente. Si tratta di un aspetto della colpevolezza colposa cui la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di rendere personalizzato il rimprovero individuale attraverso l'introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga in conto non solo l'oggettiva violazione di norme cautelari, ma anche la concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali. Dunque, in breve il rimprovero colposo riguarda la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l'esigibile osservanza delle norme cautelari violate.
Tali accenni mostrano che, da qualunque punto di vista si guardi alla colpa, la prevedibilità ed evitabilità del fatto svolgono un articolato ruolo fondante: sono all'origine delle norme cautelari e sono inoltre alla base del giudizio di rimprovero personale.
Il pensiero giuridico italiano ha da sempre sottolineato che la responsabilità colposa non si estende a tutti gli eventi che comunque siano derivati dalla violazione della norma, ma è limitata ai risultati che la norma stessa mira a prevenire. Tale esigenza conferma l'importante ruolo della prevedibilità e prevenibilità nell'individuazione delle norme cautelari alla cui stregua va compiuto il giudizio ai fini della configurazione del profilo oggettivo della colpa. Si tratta di identificare una norma specifica, avente natura cautelare, posta a presidio della verificazione di un altrettanto specifico evento, sulla base delle conoscenze che all'epoca della creazione della regola consentivano di porre la relazione causale tra condotte e risultati temuti; e di identificare misure atte a scongiurare o attenuare il rischio.
L'accadimento verificatosi deve cioè essere proprio tra quelli che la norma di condotta tendeva ad evitare, deve costituire la concretizzazione del rischio. L'individuazione di tale nesso consente di sfuggire al pericolo di una connessione meramente oggettiva tra regola violata ed evento.
Ma prevedibilità ed evitabilità rilevano anche in relazione al profilo più squisitamente Soggettivo della colpa, quello cioè più strettamente inerente al rimprovero personale.
La giurisprudenza di questa Corte ha in numerose occasioni sottolineato il ruolo fondante della prevedibilità ed evitabilità dell'evento. A tale riguardo va richiamata in primo luogo la fondamentale pronunzia (Cass. 4^, 6 dicembre 1990, Bonetti, Rv.
191798) che, nel contesto di un complesso e delicato caso giudiziario, ha posto in luce che la prevedibilità altro non è che la possibilità dell'uomo coscienzioso ed avveduto di cogliere che un certo evento è legato alla violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza che un certo evento è evitabile adottando determinate regole di diligenza.
Ma anche nell'ambito della circolazione stradale che qui interessa, è stata ripetutamente affermata la necessità di tener conto degli elementi di spazio e di tempo, e di valutare se l'agente abbia avuto qualche possibilità di evitare il sinistro: la prevedibilità ed evitabilità vanno cioè valutate in concreto (Cass. 4^, 25 ottobre 1990, Rv. 185559; Cass. 4^, 9 maggio 1983, Rv. 159688; Cass. 5^, 2 febbraio 1978, Rv. 139204). Il fattore velocità, si è affermato, corrisponde ad un concetto relativo alle situazioni contingenti, quando si tratta di valutare il comportamento dell'imputato in chiave causale e non già di accertare la violazione di una norma contravvenzionale che prescrive limiti di velocità.
E' ben vero che parte della giurisprudenza di legittimità, ispirandosi alla criticata concezione oggettivante della colpa, tende a ritenere che la prevedibilità e prevenibilità dell'evento sono elementi, estranei all'imputazione soggettiva di cui si parla.
Tuttavia si è per lo più in presenza di pronunzie risalenti nel tempo, ispirate a concezioni della colpa che non trovano più credito nel presente della riflessione giuridica.
Tali enunciazioni generali abbisognano di un ulteriore chiarimento, già del resto recentemente proposto da questa Corte (Cass. 4^, 06/07/2007, Rv. 237050): nell'ambito del profilo subiettivo della colpa di cui si parla, l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo luogo e senza incertezze nella colpa generica, poichè in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va rapportata entro le diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressochè nullo nell'ambito delle norme rigide, la cui inosservanza da luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antigiuridico da parte dell'agente modello.
Nel caso di specie si è in presenza di norme cautelari codificate che lasciano un ristretto margine valutativo. In particolare, l'art. 145 C.d.S. che impone, nelle intersezioni, di dare precedenza ai veicoli che provengono da destra o per adeguarsi alle prescrizioni segnaletiche, richiede che il sopravvenire dell'altro utente possa essere osservato o previsto. La disposizione, sebbene rigorosa per ovvie esigenze di sicurezza, non esclude del tutto che contingenze particolari possano rendere la condotta inosservante non soggettivamente rimproverabile a causa, ad esempio, dell'assoluta imprevedibilità della condotta di guida dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro. Tuttavia, tale ponderazione non può essere meramente ipotetica, congetturale, ma, deve, di necessità fondarsi su emergenze concrete e risolutive, onde evitare che l'apprezzamento in ordine alla colpa sia tutto affidato all'imponderabile soggettivismo del giudice. Le contingenze che possono venire in questione sono le più diverse. Basti pensare ad un veicolo che viaggi di notte, al buio, a luci spente; oppure ad una situazione della strada che, per qualche ragione, precluda la corretta osservazione della zona dell'intersezione.
La Corte d'appello, pur correttamente prospettando, per implicito, l'esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, manca di compiere un'indagine conformata sulle contingenze del caso concreto. Infatti, si afferma che con ogni probabilità il sopraggiungere dell'auto ad elevata velocità non era prevedibile.
Tale enunciazione non è però corroborata da alcuna acquisizione concreta; ed anzi si colloca in modo enunciativo in un quadra fattuale per nulla analizzato.
L'esigenza di una motivazione puntuale s'impone maggiormente se si considera che la condotta di guida inosservante di altri utenti della strada non costituisce in sè una contingenza imprevedibile. Al contrario, la normale prudenza nella circolazione stradale richiededi mettere in conto, in qualche guisa, anche tale possibilità. Tale principio è stato affermato con particolare forza, condivisibilmente, proprio nel contesto delle intersezioni stradali.
Si è infatti enunciato che, l'intersezione delle traiettorie dei veicoli procedenti sulle strade confluenti in crocevia e, conseguentemente, la probabilità di urto tra i medesimi, è assunta dal legislatore quale dato di fatto, presupposto (juris et de jure presunto) di una situazione di pericolosità (id est: probabilità del verificarsi di un evento temuto) e costituisce la ratio della rigorosa normativa dettata in materia dal D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, art. 105, (C.d.S.). Tale disposizione, peraltro, non esaurisce il complesso di obblighi gravanti sui conducenti di autoveicoli e, quindi, la materia della colpa nella responsabilità derivante, a carico degli stessi, nel caso di infortunio, dato che la norma di cui all'art. 43 cod. pen. affianca l'inosservanza di specifiche prescrizioni dettate da leggi, regolamenti, ordini o discipline, alla violazione del dovere di prudenza e di diligenza, secondo la regola, di generale portata, che deve governare l'attività umana ogni qual volta sussista la probabilità di conflitto con diritti altrui, materializzata nel dettato dell'art. 2043 c.c.. Ne consegue che, nell'adempimento di tale dovere, il conducente di autoveicolo ha l'obbligo, non solo di attenersi strettamente alle regale che riguardano più direttamente il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più, prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e, persino, imperita, onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso e agli altri, tra i quali ultimi non vi è motivo alcuno di non ricomprendere anche il soggetto cui sia riferibile la condotta imprudente, negligente, imperita, etc.. L'area di intersezione tra confluenti strade si presta, più d'ogni altro, alla verifica di tali principi, essendo il punto ove più si addensano le occasioni di conflitto tra utenti della strada (Cass. 4^, 15/0,3/1989, Rv.
181132).
La stessa questione è stata pure affrontata con riferimento al principio, di affidamento. Si è affermato che la precedenza cronologica o cosiddetta "di fatto" può ritenersi legittima ed idonea ad escludere la precedenza di diritto del veicolo proveniente da destra solo a condizione che il conducente di sinistra si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione. Ciò comporta che la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi se ne avvale, con la conseguenza che lo stesso verificarsi dell'incidente lo costituisce in colpa. Nè tale regola può mutare in considerazione della irregolarità della condotta di guida del veicolo favorito ovvero della eccessiva andatura con la quale questo ingaggi il crocevia. In proposito la pronunzia ha precisato che il conducente, gravato dall'obbligo di dare la precedenza può legittimamente fare affidamento solo sul fatto che l'andatura del veicolo antagonista non venga inopinatamente ed imprevedibilmente mutata dopo il reciproco avvistamento (Cass. 4^, 16/10/1990, Rv. 186000).
Alla luce di tale insegnamento è ancora più chiaro che lo spazio per l'apprezzamento che giunga a ritenere imprevedibile la condotta di guida inosservante dell'altro conducente è assai ristretto e va percorso con particolare cautela. Ciò nonostante, l'esigenza di preservare la già evocata dimensione soggettiva della colpa (id est la concreta rimproverabilità della condotta) conduce questa Corte ad enunciare che, come si è prima esposto, le particolarità del caso concreto possono dar corpo ad una condotta veramente imprevedibile, come nei casi che si sono sopra esemplificati.
Sul punto cruciale, come si è accennato, la pronunzia è carente di motivazione. Infatti, si afferma che il sopravvenire dell'auto fu notato dal ciclomotorista, che tuttavia non potè valutarne la velocità. Dunque l'imprevedibilità non riguarda la presenza dell'auto in prossimità dell'incrocio ma solo la sua elevata velocità. Orbene, tale enunciazione è priva di dimostrazione rigorosa fondata su emergenze specifiche del caso concreto. La Corte territoriale, infatti, descrive assai sommariamente il quadro fattuale e manca di mostrare alcuna, risolutiva acquisizione probatoria che, in relazione allo stato dei luoghi o ad altre contingenze concrete, rendesse veramente imprevedibile che un'auto potesse impegnare l'incrocio alla velocità che si è detta. Tale carenza è particolarmente vistosa in rapporto al già evidenziato obbligo, gravante sul ciclomotorista, di mettere in conto, nei limiti della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente o negligente e, persino, imperita.
La sentenza deve essere conseguentemente annullata con rinvio per nuovo, esame sul punto.
La liquidazione delle spese delle parti per questo grado di giudizio viene,riservata al definitivo di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna.
Riserva al definitivo di merito la liquidazione delle spese.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008

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