Nuova pagina 1
Incidenti in autostrada: la prova della negligenza del gestore non è a carico del danneggiato |
Il pedaggio crea un rapporto contrattuale utente-concessionario: la presenza di un ostacolo nella carreggiata è un inadempimento la cui non imputabilità va dimostrata dall'obbligato ex articolo 1218 Cc |
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE
Cass. civ. Sez. III, 24-04-2008, n. 10689
Cass. civ. Sez. III, 24-04-2008, n. 10689
Svolgimento del processo
che
il (OMISSIS), lungo l'autostrada (OMISSIS), O.D. C.G. perse il
controllo della propria autovettura per evitare una barra di rame
tubolare lunga m. 4,20 sita sulla carreggiata dopo una curva, andò ad
urtare contro il guard-rail e riportò danni per il cui risarcimento
convenne in giudizio la società concessionaria S.A.R.A. s.p.a., che
resistette;
che il giudice di pace accolse la
domanda, invece rigettata dal tribunale di Roma (adito in appello) sul
rilievo che era nella specie applicabile l'art. 2043 e non l'art. 2051 c.c.
e che l'attore non aveva offerto la prova che la presenza della barra
sull'asfalto, imputabile a terzi, vi si trovasse da un tempo sufficiente
a far ritenere che alla S.A.R.A. fosse ascrivibile una condotta
negligente da omessa sorveglianza;
che avverso la sentenza ricorre per cassazione il D.C., affidandosi a tre motivi cui resiste con controricorso la S.A.R.A..
Motivi della decisione
che col primo motivo il ricorrente si duole che sia stata fatta applicazione dell'art. 2043 c.c. invece dell'art. 2051 c.c.
benchè si trattasse di un'autostrada; col secondo censura la sentenza
per non aver qualificato il rapporto, trattandosi di autostrada a
pedaggio, come contrattuale, con conseguente violazione degli artt. 1176
e 1218 c.c. che avrebbero dovuto trovare piena applicazione; col terzo
deduce vizio della motivazione per avere il tribunale apoditticamente
ritenuto che la barra fosse caduta da un automezzo di terzi e non della
stessa S.A.R.A. (ovvero che non fosse stato perduto o abbandonato in
occasione di interventi di manutenzione);
che
il secondo motivo di ricorso è manifestamente fondato, essendo ormai
consolidato l'indirizzo secondo il quale, nelle autostrade con pedaggio,
il rapporto che si instaura fra l'ente proprietario o concessionario e
l'utente ha natura contrattuale, sicchè la presenza di un ostacolo sulla
carreggiata va configurato come inadempimento (dell'obbligazione
strumentale di garantire la sicurezza della circolazione alle velocità
consentite), la cui non imputabilità va provata dall'obbligato ex art. 1218 c.c.;
che
è manifestamente fondato anche il primo motivo, essendo del pari
consolidato l'indirizzo secondo il quale, ove il titolo dedotto sia
extracontrattuale, deve trovare applicazione l'art. 2051 c.c., attesa la possibilità della vigilanza da parte dell'ente proprietario o del soggetto concessionario dell'autostrada;
che,
dunque, il tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la prova della
negligenza della S.A.R.A. dovesse essere offerta dall'utente
danneggiato, rigettandone la domanda in ragione del suo difetto;
che,
invero, i principi correttamente applicabili in ordine alla
distribuzione dell'onere probatorio erano opposti, competendo alla
S.A.R.A. dare la prova di cui all'art. 1218 c.c., ovvero quella liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., con la conseguenza che, in difetto di tale prova, la domanda avrebbe dovuto essere accolta e non rigettata;
che il terzo motivo è assorbito;
che
al giudice del rinvio, che deciderà nell'osservanza degli enunciati
principi di diritto, va demandata anche la liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità;
visto l'art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
LA
CORTE DI CASSAZIONE accoglie i primi due motivi e dichiara assorbito il
terzo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, al tribunale di
Roma in persona di diverso giudicante.
Così deciso in Roma, il 31 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008
Nessun commento:
Posta un commento