ORDINANZA N. 205
ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
- Franco BILE Presidente
- Giovanni Maria FLICK Giudice
- Francesco AMIRANTE "
- Ugo DE SIERVO "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 141,
143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R.
18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma
dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
Codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20
febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel
procedimento civile vertente tra .....ed altro e del 19 dicembre 2006
dal Giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente
tra ...... ed altri, iscritte ai nn. 633 e 670 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39, prima serie speciale dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che
il Giudice di pace di Pavullo nel Frignano – nel corso di un giudizio
promosso per il risarcimento del danno subito dalla parte attrice il
giorno 7 marzo 2006, in ....., in un incidente stradale – ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148,
149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle
assicurazioni private), e dell’art. 9 del d.P.R.
18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento
diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma
dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 –
Codice delle assicurazioni private),per violazione dell’art. 76 della
Costituzione, e, in subordine, dell’art. 143 dello stesso d.lgs. n. 209
del 2005, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 148, comma
2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 149, comma 2, per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 149, comma, 2, per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 e 150, in combinato
disposto con l’art. 9, del d.P.R. n. 254 del 2006, per violazione dell’art. 3 Cost.;
che
il rimettente dichiara di dubitare che le procedure di liquidazione del
danno previste dal codice delle assicurazioni siano in grado di
eliminare l’actio generalis di
cui all’art. 2054 del codice civile, essendo sostenibile che la
regolamentazione prevista da tale codice sia non conforme alla Carta
costituzionale e che, inoltre, la limitazione alla difesa tecnica legale
nella fase stragiudiziale violerebbe un preciso diritto
costituzionalmente garantito;
che il giudice a quo
assume che, in ragione di tale dubbio e applicando la normativa
vigente, dovrebbe respingere la domanda risarcitoria così come proposta,
anche in mancanza di una espressa deroga all’art. 2043 cod. civ., che
stabilisce, in via generale, il diritto ad agire del danneggiato nei
confronti del danneggiante;
che,
in punto di rilevanza, il rimettente assume che ove non fosse
applicabile l’art. 2054 cod. civ., utilizzato dalla ricorrente, sarebbe
applicabile la normativa contenuta nel d.lgs. n. 209 del 2005, della
quale, appunto, egli «paventa l’incostituzionalità»;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l’inammissibilità delle questioni, per non esserne stata adeguatamente
valutata e motivata la rilevanza e l’infondatezza delle stesse;
che
il Giudice di pace di Montepulciano – nel corso di un giudizio promosso
per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un
incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un
veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza persona, a séguito
del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura – ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;
che
il rimettente riferisce che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha
eccepito la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella
parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la
risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore,
indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente;
che
la nuova disciplina, rappresentata dall’art. 141 del Codice delle
assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1°
gennaio 2006 – come quello oggetto del procedimento a quo –
prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il
trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta
colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia azione diretta
solo contro l’assicurazione del vettore;
che,
in estrema sintesi, il trasportato deve necessariamente rivolgere la
richiesta di risarcimento dei danni al proprio vettore ed alla compagnia
assicuratrice di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi
responsabilità dello stesso, così stravolgendo i canoni classici e
tipici della responsabilità civile;
che
il danneggiato non ha, invece, alcuna possibilità di rivolgere le
proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del
responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005,
che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la
direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione dei veicoli, il cui art. 4-quinquies obbliga gli
Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro,
causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta
nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile
la persona responsabile del sinistro;
che,
secondo il rimettente, con la legge di delegazione 29 luglio 2003, n.
229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto
normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001), si intendeva tutelare il consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i princípi
generali di risarcimento dei danni, con la conseguenza che la tutela
doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non
extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore
degli assicurati-consumatori-contraenti,
laddove, invece, il censurato art. 141, al pari dell’art. 149 del codice
delle assicurazioni, non prende assolutamente in considerazione tali
soggetti, ma i danneggiati;
che,
con l’imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento del danno non
a chi è responsabile dello stesso in base al codice civile, bensì alla
compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla
sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di alcuna responsabilità,
anche in via meramente residuale, il decreto legislativo ha modificato,
sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge di delegazione;
che
il codice delle assicurazioni ha altresì ridotto i doveri dei
responsabili dei sinistri stradali, dal momento che costoro non dovranno
più neppure essere convenuti in giudizio e non saranno più tenuti a
rispondere in solido del danno cagionato;
che,
infatti, l’art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato possa proporre
l’azione diretta di cui all’art. 145 nei soli confronti dell’impresa di
assicurazione del vettore, senza far menzione alcuna del responsabile
del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 dello
stesso codice oltre che con i princípi
generali dell’ordinamento giuridico), ed ovviamente della compagnia del
responsabile civile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi
dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento,
visto il richiamo operato all’art. 148;
che
il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., dal
momento che il terzo trasportato può agire, ai sensi dell’art. 141, nei
soli confronti dell’assicuratore del proprio vettore e non anche nei
confronti di altri eventuali responsabili, nonché dell’art. 24 Cost.,
per esservi lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia
assicuratrice del vettore, la quale non potrà efficacemente tutelarsi,
non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva
responsabilità dell’altro conducente, visto e considerato che detto
altro conducente, qualora operi l’art. 149 codice assicurazioni, viene
risarcito dalla propria compagnia, con la conseguenza che la compagnia
del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva
dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141;
che
nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo
l’inammissibilità e l’infondatezza della questione sollevata.
Considerato che
le due ordinanze investono, sostanzialmente, sotto vari profili, la
legittimità costituzionale della disciplina dell’azione diretta del
trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del
veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale risultante
dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005;
che, pertanto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, perché siano decisi con unica pronuncia;
che,
in particolare, le disposizioni citate sono impugnate nella parte in
cui – prevedendo l’azione diretta del trasportato verso la compagnia
assicuratrice del veicolo – escluderebbero che il medesimo trasportato
possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come
previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile;
che,
peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di
ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme
impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione
del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo,
senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti
derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile
dell’autore del fatto dannoso;
che tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;
che,
secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata
sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in
modo conforme a Costituzione comporta la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale;
che rimane così assorbito ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiarala
manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art.
9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n.
254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle
assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76
della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano, con
l’ordinanza in epigrafe;
dichiarala
manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
dell’art. 141 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal
Giudice di pace di Montepulciano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Nessun commento:
Posta un commento