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domenica 2 marzo 2014

Cassazione: infortunio in itinere




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LAVORO (RAPPORTO)
Cass. civ. Sez. lavoro, 23-05-2008, n. 13376
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

A.F., con ricorso presentato il 7.3.1996, convenne in giudizio l'Inail avanti al Pretore di Isernia esponendo che:
- quale dipendente della @@@@@@@@ spa, il (OMISSIS), mentre si recava da (OMISSIS) per effettuare degli interventi tecnici in relazione alla sua qualifica di programmatore di computers, era rimasto vittima di incidente stradale, riportando gravissime lesioni;
- rinati aveva respinto il ricorso tendente ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dell'evento da occasione di lavoro e la costituzione della relativa rendita;
ciò premesso, chiese che l'Istituto fosse condannato alla costituzione della rendita vitalizia.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza della parte convenuta, il Tribunale di Isernia accolse la domanda.
La Corte d'Appello di Campobasso, con sentenza del 17 - 23.11.2004, accolse l'appello proposto dall'Inail e rigettò l'originaria domanda dell' A..
A sostegno del decisemi la Corte territoriale osservò che:
- non rilevava che l' A. fosse stato o meno autorizzato dal datore di lavoro a servirsi, per raggiungere il luogo di espletamento dell'attività lavorativa, di un mezzo privato di trasporto;
- non poteva condividersi l'assunto difensivo circa la dedotta impossibilità di raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici di trasporto, dovendosi tenere presente che, dalla relazione dell'ispettore Inail del 18 febbraio 1997, allegata al fascicolo di parte appellante, si evinceva che, nell'arco dell'intera giornata, i collegamenti tra (OMISSIS) con mezzi pubblici erano adeguatamente assicurati con cinque corse per l'andata (la prima alle 6,45 e l'ultima alle 16,30) e cinque per il ritorno (la prima alle 12,15 e l'ultima alle 17,30);
- la scelta operata dall' A. di utilizzare, per il suo spostamento ad (OMISSIS), il mezzo privato di trasporto, nonchè l'essersi servito di un'autovettura a lui non appartenente, nè da lui guidata, avevano finito per concretizzare una situazione non rapportabile alla sua attività lavorativa e, quindi, un rischio elettivo del tutto estraneo e non attinente a tale attività, in quanto dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, dettata dalla determinazione di privilegiare sue ragioni personali, completamente estranee all'anzidetta attività lavorativa;
- lo stesso A. aveva riconosciuto che il sinistro stradale, nel quale era rimasto coinvolto, era dipeso dalla condotta di guida della conducente del veicolo, la quale, evidentemente affrontando una curva con una velocità non adeguata allo stato del piano stradale, aveva provocato lo sbandamento della vettura, con invasione della opposta corsia di marcia e con l'impatto con altro veicolo proveniente da quel senso;
- l' A., con l'insorgere della diversa fattispecie del rischio elettivo, aveva determinato l'interruzione del nesso di causalità tra lavoro, rischio di infortunio ed evento, con la conseguente non indennizzabilità del fatto occorsogli il 24.12.1994.
Avverso l'anzidetta sentenza A.F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
L'Inail ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con i primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di legge, in riferimento al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 nonchè agli artt. 3, 31, 32, 35 e 36 Cost.; in particolare ha osservato che, in base alle suddette disposizioni normative, nell'ipotesi d'infortunio in itinere, occorso ad un lavoratore il quale si serva di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, deve essere accertato se le esigenze e le modalità della prestazione della specifica attività lavorativa siano tali da determinare la necessità di tali mezzi; a tal fine deve esser valutato se i mezzi pubblici di trasporto coprano l'intero percorso tra il luogo di abitazione e quello di lavoro; se gli orari dei servizi pubblici siano compatibili con l'orario di lavoro; se, comunque, le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia; se siano stati approntati, da parte de datore di lavoro, mense ed alloggi idonei a consentire la sosta o il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile detto pernottamento; se rimanga salvaguardata per il cittadino la libertà di scelta del luogo di abitazione, in relazione sia alle esigenze umane e familiari sia alla situazione economico sociale del medesimo; tali accertamenti nel caso di specie erano stati omessi o, comunque, svolti in modo incompleto; era stata inoltre sottaciuta la circostanza, emersa nel corso dell'istruzione probatoria, relativa alla non compatibilità tra gli orari dei servizi dei mezzi pubblici e gli orari di lavoro de lavoratore e nulla era stato detto in ordine al fatto che, in ogni caso, le condizioni del servizio pubblico (ultima corsa ore 17.30) erano oggettivamente tali da recare disagio per il lavoratore, prolungandone oltre misura l'assenza dalla famiglia.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al punto centrale della controversia costituito dall'uso "necessitato" del mezzo privato da parte de lavoratore, osservando che la Corte di Appello aveva ritenuto, senza motivazione ovvero motivando in maniera tautologica su aspetti marginali della vicenda, che, nel caso di specie, non si potesse procedere ad indennizzo per essersi l'evento dannoso verificatosi a causa del rischio elettivo volontariamente scelto dal lavoratore e tendente a soddisfare sue esigenze personali non collegabili al lavoro in senso stretto; viceversa, secondo quanto emerso dall'istruzione probatoria (e, in particolare dalle dichiarazioni del teste M.C.) l'orario di lavoro non era determinabile a priori e ben poteva protrarsi oltre le ore 17,30, quando cioè partiva l'ultima corsa degli autobus di linea; di tal che l'utilizzo della vettura privata, da parte di esso ricorrente, non era conseguente ad una sua libera scelta, configurante il rischio elettivo, e il "maggiore rischio" era invece "necessitato" e assolutamente "ragionevole", perciò in stretto rapporto eziologico con l'attività lavorativa da svolgere, senza porsi come variabile indipendente in relazione all'evento dannoso.
I due motivi di ricorso, tra loro strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente.
2. L'Inail ha tuttavia eccepito l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo che il ricorrente non aveva svolto specifiche censure avverso la rilevata dipendenza dell'infortunio dalla imprudente condotta di guida della conducente del veicolo privato su cui l' A. era trasportato; ad avviso dell'Istituto tale circostanza dovrebbe essere riguardata come distinta ragione di assunzione del rischio elettivo, come tale idonea di per sè a sostenere il decisum della Corte territoriale.
Ne conseguirebbe quindi, sempre secondo l'Inail, l'applicazione del principio, reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di tali ragioni rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7948/1999; n. 13955/2000).
2.1 Osserva la Corte che il ricorrente, rilevando come il punto centrale della controversia fosse costituito dall'uso "necessitato" del mezzo privato da parte del lavoratore e come la Corte territoriale avesse motivato "su aspetti più o meno marginali della vicenda e, comunque, in maniera tautologica", da un lato ha censurato la motivazione adottata nel suo complesso, dall'altro, e al contempo, ha dedotto la sostanziale irrilevanza, ai fini del decidere, delle considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine a quelle peculiarità fattuali non vertenti propriamente sulla sussistenza o meno della necessità dell'utilizzo del mezzo proprio, e quindi, fra le altre, anche della riconducibilità della causazione del sinistro alla condotta di guida della conducente del veicolo su cui viaggiava l'assicurato.
Non può quindi ritenersi che tale circostanza, ancorchè non contestata sotto il profilo fattuale, non sia stata oggetto di censura in ordine alla sua rilevanza ai fini della decisione assunta.
2.2 Sotto diverso, ma concorrente, profilo, deve altresì osservarsi che, nel descritto contesto della motivazione della Corte territoriale, il rilievo delle modalità della condotta di guida, reputate determinative del sinistro stradale, non può ritenersi configurare un'autonoma specifica ragione di assunzione di rischio elettivo da parte dell' A., per l'assorbente considerazione che la ravvisata imprudenza nella conduzione del veicolo neppure gli è direttamente ascrivibile, siccome non si trovava alla guida del mezzo.
Il suddetto rilievo della Corte territoriale rappresenta invece soltanto l'evidenziazione di uno dei molteplici aspetti fattuali che hanno contraddistinto la vicenda e nella considerazione della quale è stata ravvisata la sussistenza de rischio elettivo assunto dall' A. con la scelta di servirsi del mezzo privato.
Tale scelta, che la Corte territoriale ha ritenuto non necessitata, costituisce dunque l'effettiva ragione di assunzione del rischio elettivo da parte dell'assicurato e, conseguentemente, la ragione fondante la reiezione della sua domanda.
Ed invero, ove fosse stata al contrario ritenuta la necessità di tale scelta, per la concreta impossibilità di usufruire dei mezzi pubblici di trasporto, di nessun rilievo sarebbero state le ulteriori evidenziate circostanze caratterizzanti la vicenda nel suo complesso, non risultando che l' A. avrebbe potuto rifiutarsi di recarsi ad (OMISSIS) a cagione delle cattive condizioni atmosferiche ovvero che la conducente de veicolo fosse soggetto privo dell'idoneità alla guida, nè, come già rilevato, potendo ascriversi all'assicurato l'imprudenza nella condotta de mezzo.
2.3 Ne consegue che, alla luce del contenuto delle censure svolte, l'eccezione di inammissibilità del ricorso deve essere disattesa.
3.1 Venendo all'esame dei due motivi di ricorso, da effettuarsi, come detto, congiuntamente, deve rilevarsi che, secondo il consolidato e condiviso orientamento interpretativo di questa Corte, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2 (applicabile nella fattispecie ratione temporis), l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nei senso che tale percorso costituisca per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7717/2004).
Nel caso all'esame la Corte territoriale ha, come detto, ritenuto l'insussistenza del terzo fra i requisiti suddetti.
Deve peraltro considerarsi che, in linea generale, in tema di infortunio in itinere, e sempre secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, occorre, per il verificarsi dell'estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa; pertanto, il rischio elettivo, escludente l'indennizzabilità e che postula un maggior rigore valutativo, rispetto all'attività lavorativa diretta, implica tutto ciò che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto a scelta arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa (cfr, Cass., n. 19047/2005).
Ne discende che, allo specifico fine di valutare se l'uso del mezzo privato sia o meno necessitato, viene in rilievo non soltanto il raffronto tra orario di lavoro dell'assicurato e orario dei pubblici mezzi di trasporto, ma anche l'eventuale sussistenza di quelle situazioni che, determinate dalle peculiarità dell'attività lavorativa svolta, non consentono di stabilire, a priori, la compatibilità della durata della prestazione lavorativa rispetto all'uso de mezzo di trasporto pubblico; anche in tale ipotesi, infatti, la scelta dell'uso del mezzo di trasporto privato da parte del lavoratore non può considerarsi arbitraria, ma, al contrario, resa necessaria dall'esigenza di garantirsi la concreta possibilità di ritornare alla propria abitazione una volta terminata la prestazione lavorativa.
3.2 Nel caso all'esame la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento in ordine a quale fosse l'orario di lavoro chel' A., il giorno del sinistro, avrebbe dovuto osservare, cosicchè, sotto il profilo logico, fa difetto il termine di raffronto indispensabile per valutare l'effettiva compatibilità, rispetto alla prestazione lavorativa, dell'uso del mezzo di trasporto privato.
Ancora la sentenza impugnata omette di valutare se, in base alle emergenze istruttorie acquisite, la durata della prestazione lavorativa dell'odierno ricorrente, tenuto conto delle peculiarità della sua attività, fosse o meno determinabile a priori, e, alla luce di tale valutazione e degli orari dei mezzi pubblici di trasporto, di trarre le dovute conseguenze in ordine al carattere necessitato o meno della scelta dell'uso del mezzo privato.
4. La rilevata insufficienza della motivazione conduce quindi all'accoglimento del ricorso e alla cassazione della sentenza impugnata.
Va quindi disposto il rinvio al Giudice di pari grado indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame adeguandosi al seguente principio di diritto: "In tema di infortunio in itinere, secondo la disciplina previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la determinazione a priori della durata della sua prestazione lavorativa".
Il Giudice de rinvio provvedere altresì sulle spese de giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2008

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