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Provvedimenti disciplinari: se il sottufficiale adduce motivazioni verosimili l'omesso accertamento dei fatti vizia il provvedimento di perdita del grado per rimozione | |
Se non si sono svolti specifici accertamenti sulle circostanze addotte dall'incolpato a motivazione del proprio comportamento il provvedimento disciplinare va considerato affetto da carenza di istruttoria |
N. 936/2008
Reg. Dec.
N. 9224
Reg. Ric.
Anno 2007
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul
ricorso in appello n. 9224 del 2007, proposto dal Ministero
dell’economia e delle finanze (Comando Generale della Guardia di
Finanza), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor @@@@@@@@ @@@@@@@@, rappresentato e difeso dagli avvocati ...
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, 5
luglio 2007, n. 1330, e per la reiezione del ricorso di primo grado n.
1063 del 2005;Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’appellato;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Relatore il Consigliere di Stato ...alla udienza del 22 gennaio 2008;
Uditi l’avvocato dello Stato .. per il Ministero appellante e l’avvocato ....per l’appellato;
Rilevato
che, nel corso della camera di consiglio, è stata rappresentata alle
parti la possibilità che si sarebbe potuto definire il secondo grado del
giudizio;
Considerato che sussistono i presupposti per l’immediata definizione del secondo grado del giudizio;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Col provvedimento impugnato in primo grado, al termine del procedimento disciplinare il Comandante in seconda della Guardia di Finanza ha disposto la perdita del grado per rimozione nei confronti dell’appellato, vicebrigadiere della Guardia di Finanza.
Il provvedimento è stato emesso a seguito della definizione del procedimento penale, che si è concluso con la dichiarazione di non doversi procedere per mancanza della proposizione della querela, in relazione ad un fatto accaduto in data 6 novembre 2002 presso un centro commerciale di @@@@@@@@: superata la cassa, il sorvegliante del centro ha fermato l’appellato, che all’interno del suo giaccone aveva unhard disk del valore di 99 euro, di cui non risultava pagato il prezzo.
A
fondamento dell’atto di rimozione, il Comandante – così come la
commissione disciplinare - ha rilevato che il vicebrigadiere risultava
meritevole della più grave tra le sanzioni previste dall’art. 63 della
legge n. 599 del 1954, per la violazione del giuramento, prestato ai
sensi dell’art. 2 della legge n. 382 del 1978.
In
accoglimento del ricorso di primo grado, con la sentenza gravata il TAR
per la Liguria ha annullato il provvedimento del Comandante, rilevando
la sussistenza del vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione
e violazione del principio di proporzionalità, poiché è stata irrogata
la più grave sanzione, senza una adeguata valutazione dei fatti.
2.
Col gravame in esame, il Ministero dell’economia e delle finanze ha
chiesto che, in riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo
grado sia respinto.
Dopo
avere diffusamente richiamato i principi desumibili dalla
giurisprudenza amministrativa in tema di procedimenti disciplinari,
anche quando si tratti di dipendenti della Guardia di Finanza, il
Ministero ha dedotto che:
-
il comportamento posto a base del provvedimento impugnato in primo
grado sarebbe “oltremodo grave in quanto sintomatico del possesso di
mediocri qualità morali e di carattere”;
-
il Comandante avrebbe compiutamente ricostruito i fatti accaduti,
considerando inverosimile la tesi difensiva, secondo cui l’hard disk non
era stato sottratto, perché previamente introdotto per effettuare un
cambio, in concreto non avvenuto per le diversità delle caratteristiche
tecniche dei prodotti sugli scaffali;
-
non sussisterebbe la violazione del principio di proporzionalità,
poiché la condotta commessa comporterebbe una assoluta incompatibilità
con lo status dell’interessato.
3.
Così ricostruite le articolate deduzioni del Ministero appellante,
ritiene la Sezione che esse siano infondate e vadano respinte, mentre
risulta fondata la censura di primo grado richiamata in questa sede
dall’appellato, per la quale il provvedimento disciplinare è stato
emesso in base ad una insufficiente istruttoria.
4.
Per ragioni di ordine logico, va esaminato con priorità il terzo motivo
del ricorso di primo grado, che ha lamentato l’insufficiente
istruttoria.
L’appellato
ha dedotto che, nel corso del procedimento penale e di quello
disciplinare, non è stata effettuata alcuna indagine sulla veridicità
delle sue reiterate dichiarazioni, secondo cui è entrato nel centro
commerciale per effettuare un cambio di un hard disk, precedentemente
acquistato, mentre poi non ha chiesto il cambio al personale del centro,
per la diversità delle caratteristiche tecniche dei prodotti sugli
scaffali.
5.
Ad avviso della Sezione, contrariamente a quanto rilevato nel
provvedimento impugnato in primo grado, la deduzione del militare non
poteva essere considerata di per sé ‘inverosimile’.
La
sua attendibilità emerge non solo da elementi di ordine soggettivo (la
risalente anzianità di servizio nell’Arma, senza alcuna commissione di
alcun reato), ma anche da due elementi di ordine oggettivo: è mancato
l’accertamento se effettivamente fosse stato sottratto l’hard disk dallo
scaffale (ciò che ben poteva essere verificato da un inventario) e non è
stato verificato se l’hard disk trovato nel giaccone avesse le stesse
caratteristiche tecniche di quelli posti sugli scaffali.
Nel
corso del procedimento disciplinare, pertanto, si sarebbero dovuti
svolgere specifici accertamenti su tali circostanze, per verificare se
il comportamento dell’incolpato fosse effettivamente riferibile ad un
comportamento doloso o meramente negligente (per non aver previamente
informato il personale del centro commerciale che era stato introdotto
un hard disk, di cui si intendeva chiedere la sostituzione).
6.
Anche in connessione a tali mancati accertamenti, risultano
effettivamente sussistenti gli ulteriori profili di eccesso di potere,
già rilevati dal TAR.
Per
l’art. 63 della legge n. 599 del 1954, le sanzioni disciplinari di
stato per i sottufficiali della Guardia di Finanza possono essere la
sospensione disciplinare dall’impiego, la cessazione dalla ferma
volontaria o dalla rafferma, la sospensione disciplinare delle
attribuzioni del grado e la perdita del primo grado per rimozione.
Poiché
nella specie neppure vi è stato un impossessamento in senso tecnico (e
va dunque escluso che la qualificazione giuridica del fatto sia di furto
consumato), la Sezione ritiene decisivo considerare che la sanzione più
grave è stata irrogata ad un militare mai in precedenza coinvolto in
fattispecie di reato, in relazione ad un delitto tentato, oggetto di
ragionevole contestazione sulla sua effettiva commissione e in astratto
punibile con la reclusione nella misura minima prevista dal codice
penale, e di cui, pertanto, non si può affermare sussistente in re ipsa una ‘notevole gravità’.
In altri termini, risulta ictu oculi
la violazione del principio di proporzionalità (da tempo enunciato da
questo Consiglio e desumibile dall’art. 117 Cost. e dall’art. 1 della
legge n. 241 del 1990, sul rilievo dei principi comunitari rilevanti nei
sistemi di civil law e di common law).
7.
Per le ragioni che precedono, l’appello del Ministero va respinto,
mentre va accolto anche il terzo motivo del ricorso di primo grado,
riproposto in questa sede dall’appellato.
Pertanto,
va confermato il dispositivo della sentenza gravata, che ha annullato
il provvedimento del Comandante, con salvezza dei suoi ulteriori
provvedimenti (ai sensi dell’art. 119 del t.u. n. 3 del 1957), ove siano
effettuati ulteriori accertamenti in ordine ai fatti accaduti e siano
svolte più approfondite valutazioni in ordine alla sanzione riferibile
alla condotta effettivamente commessa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello n. 9224 del 2007.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 22 gennaio 2008, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:
.
IL SEGRETARIO
.Depositata in Segreteria
Il 05/03/2008(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
.
- -
N.R.G. 9224/2007
RL
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