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domenica 2 marzo 2014

Cassazione: Attestare, con dichiarazione sul verbale di contestazione, di aver dimenticato la patente di guida invece mai conseguita o sospesa, esclude i reati di cui agli artt. 483, 495 e 496 del c.p..




Attestare, con dichiarazione sul verbale di contestazione, di aver dimenticato la patente di guida invece mai conseguita o sospesa, esclude i reati di cui agli artt. 483, 495 e 496 del c.p..
Corte di Cassazione Penale, sezione quinta.
Sentenza 21402 del 28/05/2008.


FATTO E DIRITTO

 
R. A., condannato nei due gradi di merito - sentenze del Tribunale di Paola del 21 gennaio 2005 e della Corte di Appello di Catanzaro del 23 febbraio 2006 - per il delitto di cui all'articolo 483 c.p., per avere, fermato dalla Polizia mentre era a bordo della sua auto, dichiarato alla stessa di essere in possesso di patente di guida e di averla dimenticata a casa, dichiarazione riportata in un verbale, proponeva ricorso per cassazione e deduceva la violazione di legge non avendo il R. l'obbligo di dichiarare la verità.

Il motivo posto a sostegno del ricorso proposto dal R. è fondato.

Il reato in questione è ravvisabile quando l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato è stata trasfusa, sia destinato a provare la verità dei fatti attestati (SS.UU. 17 febbraio 1999 - 31 marzo 1999, n. 6).
E' necessario, pertanto, che una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero.
Ebbene
nel caso di specie non vi era alcun obbligo del privato di dichiarare la verità perché il verbale redatto dalla Polizia, che conteneva anche le dichiarazioni del privato, non era destinato ad attestare la verità dei fatti dichiarati.
E' altresì necessario aggiungere che
guidare una autovettura senza patente di guida costituisce un illecito sanzionabile e, quindi, in virtù del generale principio nemo tenetur se detegere il privato non può essere costretto ad accusarsi di una violazione di legge.
E' appena il caso di rilevare che
la giurisprudenza della Suprema Corte ha escluso che il fatto in discussione, non rientrando nella previsione dell'articolo 483 c.p., potesse essere inquadrato nelle fattispecie incriminatici previste dagli articoli 495 e 496 c.p..

La Corte, infatti, in un caso pressoché identico a quello presente, ha stabilito che la falsa dichiarazione agli agenti di polizia giudiziaria del conducente di un autoveicolo di essere abilitato alla guida e di avere dimenticato a casa la patente, che, invece, gli era stata sospesa con provvedimento prefettizio, non integra il delitto di falsità personale previsto dall'articolo 496 c.p. (Cass. Pen., Sez. V, 19 novembre 1980 - 11 febbraio 1981, n. 852); ciò essenzialmente perché non costituisce qualità personale l'abilitazione alla guida di veicoli.

Proprio per tale ragione
le Sezioni Unite penali, con una decisione risalente, ma ancora attuale (SS.UU. 4 maggio 1968 - 26 luglio 1968 n. 1), in un caso assolutamente identico a quello in discussione, dopo avere ricordato che non costituisce qualità personale l'abilitazione alla guida di autoveicoli, ha chiarito che non integra il delitto di falsità personale (di cui all'articolo 495 c.p.) la falsa dichiarazione di aver lasciato a casa la patente di guida invece non conseguita.

Per tutte le ragioni indicate
la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

 
PQM

 
La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
 

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