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Cass. civ. Sez. II, 29-02-2008, n. 5605
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
R.L.
ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di
Pace di Roma dep. 27 settembre 2004 con cui veniva rigettata
l'opposizione dalla medesima proposta avverso il verbale di
contravvenzione per avere sostato il veicolo senza esporre il titolo di
pagamento.
Il Giudice di Pace respingeva
l'eccezione sollevata al riguardo dall'opponente - secondo cui la norma
di cui all'art. 157 C.d.S., comma 6, che nel verbale si denunciava
violata, non riguardava l'ipotesi contestata relativa alla sosta senza
esporre il titolo di pagamento - rilevando che nel verbale era stata
comunque indicata la fattispecie contestata e che l'art. 157 C.d.S.,
comma 6 deve essere coordinato con il disposto di cui all'art. 7/f,
secondo cui i Comuni possono stabilire, previa deliberazione della
Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è
subordinata al pagamento di una somma da riscuotere.
Attivatasi procedura ex art. 375 cod. proc. civ.
il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del
ricorso per manifesta infondatezza. Tale richiesta va disattesa,essendo
il ricorso manifestamente fondato relativamente al primo motivo, dovendo
ritenersi assorbiti gli altri. Al riguardo occorre considerare che in
tema di giudizio di cassazione, l'inammissibilità della pronunzia in
camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che
non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc. civ.,
comma 1 ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione
abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica
udienza. Ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso
presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben
può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche
nel caso in cui le conclusioni del P.G. siano state all'opposto, per la
manifesta infondatezza , e viceversa (Cass. 13748/20007).
Con
il primo motivo la ricorrente, lamentando che la sentenza aveva
travisato un fatto per convalidare l'applicazione di una norma peraltro
erroneamente individuata,deduce che la sanzione da applicare era quella
prevista dall'art. 7/f, n. 15, versandosi pacificamente in zona
tariffata;non sussiste alcun coordinamento fra l'art. 7/f e l'art. 157
C.d.S., comma 6, trattandosi di ipotesi diverse e non potendo trovare
applicazione l'analogia.
Con il secondo motivo
la ricorrente,lamentando la violazione falsa applicazione dell'art.
7/f, art. 157 C.d.S., comma 6, nonchè della L. n. 127 del 1997, art. 32
deduce che, ai sensi dell'art. 157 C.d.S., comma 6 l'automobilista ha
l'obbligo di porre in funzione il dispositivo di controllo di durata
della sosta ma non individua il pagamento come fatto costitutivo
dell'illecito, mentre non rientra nei poteri degli ausiliari del traffico quello di sanzionare i comportamenti vietati dall'art. 157 C.d.S., comma 6.
Con
il terzo motivo la ricorrente deduce che l'ordinanza dirigenziale
prodotta non era sufficiente ad istituire una zona tariffata,mentre la
P.A.. avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza o meno del cartello
verticale in epoca anteriore alla contravvenzione.
Con
il quarto motivo la ricorrente denuncia l'inapplicabilità, in materia
di verbali di accertamento delle violazioni del C.d.S., della normativa
che consente la sottoscrizione meccanica degli atti.
La
doglianza formulata con il primo motivo va accolta, attesa l'incertezza
della contestazione di cui al verbale di contravvenzione, in cui si
denunciava la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 6 che prevede e
punisce un'ipotesi di illecito-sosta a tempo, in cui ai conducenti è
imposto esclusivamente l'obbligo di segnalare, in modo visibile, orario
in cui la sosta ha inizio - del tutto diversa dalla condotta che nello
stesso verbale era poi ascritta-sosta effettuata senza esporre il titolo
di pagamento, al quale la stessa è in tal caso subordinata -
rivelandosi perciò del tutto erroneo il supposto coordinamento fra le
due norme.
Gli altri motivi sono assorbiti
dall'accoglimento del primo. la sentenza va cassata in relazione al
motivo accolto,assorbiti gli altri; non essendo necessari ulteriori
accertamenti, la causa va decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ. deve essere annullato il verbale di contravvenzione impugnato.
Le spese del giudizio di merito e della presente fase vanno poste a carico dell'intimato, risultato soccombente.
P.Q.M.
Accoglie
il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito,
annulla il verbale di contravvenzione impugnato.
Condanna
l'intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese
liquidate per il giudizio di merito in Euro 600,00 per onorari di
avvocato ed Euro 100,00 per esborsi per la presente fase in Euro 400,00
per onorari di avvocato ed Euro 100,00 per esborsi,oltre spese generali
ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 febbraio 2008
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