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domenica 2 marzo 2014

Cassazione: Intercettare le conversazioni che si svolgono a bordo di un'auto non è reato Non ci sono norme, affermano i supremi giudici, per tutelare la privacy di quanto si dice nell'abitacolo. Il mezzo non è equiparabile ad un "luogo di privata dimora"




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INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZ.
Cass. pen. Sez. V, (ud. 30-01-2008) 18-03-2008, n. 12042
Fatto - Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1 - Il GUP di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. n.d.p. perchè i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B.E. ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi dell'art. 623 bis c.p. e art. 617 bis c.p.p., commi 1 e 2 o 3 o art. 617 c.p., ed in taluna ipotesi anche con riferimento alla L. n. 675 del 1996, art. 35, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.
Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.
2 - Il ricorso è infondato.
L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. 5, n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.
In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'"ambiente" o agli "strumenti di comunicazione".
Agli "strumenti di comunicazione" si rapportano il titolo dell'art. 617 c.p. "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" e la frase recata dall'art. 617 bis c.p. "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".
La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti.
L'art. 617 c.p. e segg., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. L'art. 617 quater c.p., art. 617 quinquies c.p., art. 617 sexies c.p. aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis c.p., estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati".
In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli artt. 617 e 623 c.p., è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza.
Invece la riservatezza di "notizie" ed "immagini" che si rapporta all'"ambiente" è tutelata nell'art. 615 bis c.p., introdotto dalla citata L. n. 98 del 1974, art. 1, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata".
La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'art. 614 c.p., e cioè l'abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - CED 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601).
Nè ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. n. 675 del 1996 - D.Lgs. n. 196 del 2003) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato.
E' quanto interessa. Nessuna norma incriminatrice dunque tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via.
La sentenza risulta dunque incensurabile.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2008

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