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sabato 20 giugno 2015

Commissione Orient. 12/05/2015, n. 2015/C157/01 Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Sintesi pubblica (Il presente documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante) Pubblicato nella G.U.U.E. 12 maggio 2015, n. C 157.




Commissione
Orient. 12/05/2015, n. 2015/C157/01
Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Sintesi pubblica (Il presente documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante)
Pubblicato nella G.U.U.E. 12 maggio 2015, n. C 157.

Epigrafe

[Testo degli Orientamenti]

Orient. 12 maggio 2015, n. 2015/C157/01 (1) (2).

Orientamenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti - Sintesi pubblica (Il presente documento non costituisce un atto giuridicamente vincolante)

(1) Pubblicato nella G.U.U.E. 12 maggio 2015, n. C 157.

(2) Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


[Testo degli Orientamenti]

1. INTRODUZIONE

La tutela della salute e dell'ambiente è un tema di crescente importanza. Il trattato di Lisbona prevede, tra gli obiettivi dell'Unione europea, un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente [articolo 3 TUE (3)]. L'insieme della legislazione dell'UE in materia ambientale (regolamenti, direttive, decisioni) ha fissato oltre 130 finalità e obiettivi separati, da conseguire entro il 2010-2050, che riflettono la politica ambientale dell'UE. Lo sradicamento delle spedizioni illegali di rifiuti entro il 2020 figura tra questi obiettivi chiave (4).

I cittadini, la società civile e le autorità nazionali esigono controlli doganali più severi sulle merci importate ed esportate. Le autorità doganali, in quanto unico servizio ad avere una visione completa dei flussi commerciali alle frontiere esterne dell'UE, possono dare un importante contributo in questo settore.

Tuttavia, il ruolo delle autorità doganali trae origine da vari regolamenti che non sono specificamente destinati alle dogane e la cui attuazione richiede quindi una stretta collaborazione con le autorità nazionali competenti (ANC).

Questi regolamenti richiedono inoltre alle autorità doganali un livello relativamente elevato di conoscenze e competenze nei settori in cui è previsto un loro intervento.

Per ovviare a tale problema è stato redatto questo documento (5), nell'ambito di un gruppo di lavoro ad hoc nel quale i rappresentanti delle dogane e delle ANC degli Stati membri hanno apportato la loro esperienza per quanto riguarda, tra l'altro, le procedure doganali di controllo applicabili alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, l'organizzazione della cooperazione amministrativa e qualsiasi altra tematica specifica riguardante tali spedizioni.

Gli orientamenti sono concepiti come strumento volto ad aiutare le autorità doganali a effettuare controlli sulle spedizioni di rifiuti, oltre che ad aiutare le dogane e le ANC a migliorare i metodi di cooperazione e a sviluppare buone pratiche amministrative. La Commissione incoraggia l'utilizzo degli orientamenti da parte delle ANC ogniqualvolta esse necessitino di assistenza per i controlli alle frontiere.

Gli orientamenti non devono essere considerati obbligatori.

2. OBIETTIVI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI

Il principale obiettivo degli orientamenti è sostenere l'adempimento delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (di seguito «regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti») onde contribuire alla protezione dell'ambiente e della salute umana, e all'istituzione di condizioni uniformi per l'industria dell'UE, ossia in particolare:

- fornire alle autorità doganali uno strumento operativo che le sostenga nell'esecuzione dei controlli loro imposti dal regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti;

- fornire alle autorità doganali uno strumento che le aiuti a identificare le spedizioni di rifiuti non conformi quando entrano nel territorio dell'UE o prima di lasciarlo;

- creare un approccio raccomandato e armonizzato per i controlli doganali disciplinati dal suddetto regolamento per quanto riguarda le importazioni, le esportazioni e il transito delle spedizioni di rifiuti;

- formulare raccomandazioni per una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali e le ANC, e l'efficace scambio di informazioni;

- formulare raccomandazioni ai fini di una cooperazione efficace con i paesi terzi in tema di rifiuti;

- incoraggiare l'adempimento da parte degli operatori.

Questi orientamenti si applicano alle spedizioni di rifiuti in entrata, in transito e in uscita dal territorio dell'Unione europea. I movimenti di rifiuti tra gli Stati membri dell'Unione europea non sono contemplati da questi orientamenti.

Gli orientamenti non esaminano ulteriori misure dettagliate, sotto la singola responsabilità delle ANC, legate alla decisione di vietare o limitare l'importazione, l'esportazione o il transito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

3. QUADRO GIURIDICO

Questa parte degli orientamenti è rivolta a tutto il personale doganale, dal livello operativo a quello direttivo, che abbia a che fare con spedizioni transfrontaliere di rifiuti. È fondamentale comprendere quale atto legislativo dell'UE si applichi ai rifiuti, inclusi gli obblighi giuridici vigenti per i controlli doganali sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti in tutti gli Stati membri. I funzionari dovrebbero avere una buona conoscenza della legislazione applicabile al fine di garantire un'attuazione adeguata ed efficiente dei presenti orientamenti.

3.1. Disposizioni del codice doganale comunitario sui controlli doganali

Il quadro giuridico generale, che prevede il monitoraggio e l'esecuzione di controlli delle merci non comunitarie da parte delle autorità doganali, è rappresentato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale comunitario) (6) (7) e dal regolamento (CEE) n. 2454/93 (disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario) (8). Il codice doganale comunitario fa riferimento alle norme e alle procedure di carattere generale applicabili alle merci importate o esportate dal territorio doganale dell'UE e stabilisce che le autorità doganali hanno la responsabilità primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione e mettono in atto misure intese a tutelare l'UE dal commercio sleale e illegale (9).

Le autorità doganali contribuiscono ad assicurare la protezione e la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni di merci nell'UE, se del caso in stretta collaborazione con altre autorità e in linea con le responsabilità di frontiera conferite a livello nazionale. Esse possono effettuare tutti i controlli doganali che ritengono necessari basandosi essenzialmente sull'analisi dei rischi.

Le norme previste dal codice doganale comunitario si applicano a tutte le merci, senza pregiudicare le norme speciali previste in altri settori.

3.2. Norme sulle spedizioni di rifiuti previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

Il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti (10), anche denominato «regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti», integra nel sistema giuridico dell'UE disposizioni di diritto internazionale stabilite dalla convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (11) e dalla decisione dell'OCSE C(2001) 107/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero (12).

Il regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti stabilisce i requisiti per le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE che tra l'UE e i paesi terzi per quanto riguarda i movimenti di importazione, esportazione e transito.

Gli articoli 35, 38, 42, 44, 45, 47, 48 e 55 del regolamento UE sulla spedizione di rifiuti conferiscono alle autorità doganali l'esplicito incarico di controllare le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che entrano nell'UE o lasciano l'UE, o che vi transitano:

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A norma dei suddetti articoli è richiesto l'intervento delle autorità doganali per le procedure di controllo in caso di esportazione, importazione o transito di rifiuti sottoposti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, come sintetizzato nella tabella seguente:

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Le autorità doganali possono inoltre essere coinvolte nell'attuazione dell'articolo 50 del regolamento UE sulla spedizione di rifiuti, intitolato Misure di esecuzione negli Stati membri, nonché nell'attuazione delle disposizioni relative al divieto di talune esportazioni di rifiuti dall'UE.

Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (13), inoltre, stabilisce norme specifiche per i rifiuti dell'elenco verde esportati per il recupero verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione OCSE (14).

3.3. Legislazione nazionale

Il regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti può essere integrato dalla legislazione nazionale che stabilisce le modalità di esecuzione. La legislazione nazionale non è contemplata da questi orientamenti.

4. COOPERAZIONE INTERAGENZIE

Questa parte degli orientamenti è rivolta ai funzionari doganali ai livelli direttivi.

Per garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'UE del quadro giuridico relativo ai controlli delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è fondamentale che le autorità doganali e le ANC instaurino una profonda collaborazione.

È opportuno prestare la massima attenzione a che le autorità doganali e le ANC adottino un approccio comune nel processo di controllo, tenendo conto delle responsabilità dei vari ministeri e delle diverse autorità nell'ambito dell'attuazione del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti.

Si raccomanda alle autorità doganali e alle ANC, ed eventualmente ad altre autorità interessate con competenze in settori correlati, di basare la loro cooperazione su accordi nazionali formali.

L'articolo 13 (15) del codice doganale comunitario [regolamento (CEE) n. 2913/92] prevede il diritto delle autorità doganali di eseguire controlli al fine di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, e di quella non doganale, applicabile alle merci che attraversano le frontiere dell'UE. Laddove tali controlli sono effettuati dalle autorità doganali e dalle ANC, essi dovranno essere eseguiti in stretta collaborazione.

L'articolo 50, paragrafo 5 (16), del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, prevede l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di collaborare.

In generale, la cooperazione tra le autorità doganali e le ANC dovrebbe basarsi su un accordo che contempli tutti gli aspetti necessari di un'azione congiunta, onde garantire che il processo di identificazione di eventuali spedizioni illegali si svolga in maniera adeguata.

Per consentire alle autorità doganali o alle ANC responsabili di soddisfare in maniera adeguata i requisiti descritti negli orientamenti, occorre che i seguenti aspetti siano identificati in maniera chiara:

- la condivisione delle responsabilità (chi?),

- il tempo e il luogo opportuni per l'intervento da parte delle autorità interessate (quando e dove?),

- la descrizione della logica dell'approccio scelto (perché?) e

- la metodologia da utilizzare (come?).

L'attuazione uniforme dei requisiti stabiliti dagli orientamenti è un elemento importante per le azioni comuni future nel settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Queste azioni future dovrebbero continuare a basarsi sull'approccio collaborativo convenuto nei principi e negli elementi degli orientamenti.

Prima dell'avvio di una collaborazione pratica tra le autorità responsabili, si dovrebbero idealmente adottare le seguenti misure:

- la creazione e il mantenimento di punti di contatto aggiornati tra le autorità doganali e l'autorità competente, a livello direttivo e operativo (esperti);

- la determinazione del «quadro di riferimento nazionale» per la cooperazione, in base alle raccomandazioni formulate negli orientamenti e tenendo conto della legislazione nazionale e/o della struttura amministrativa e delle responsabilità/funzioni delle diverse autorità;

- la conclusione di accordi tra le autorità interessate, come un memorandum d'intesa (MI);

- la traduzione degli accordi in procedure concrete da attuare durante le ispezioni.

Si raccomanda di invitare, ove necessario, i rappresentanti politici e i ministeri responsabili per sostenere la conclusione del memorandum d'intesa.

4.1. Elementi che si consiglia di includere negli accordi nazionali

Negli accordi di cooperazione si raccomanda di includere gli elementi seguenti:

- l'elenco dei contatti dell'unità/dipartimento responsabile di ciascuna autorità;

- le responsabilità e i ruoli concordati delle autorità doganali e/o delle ANC durante eventuali ispezioni, tenendo conto delle strutture nazionali e delle situazioni locali;

- i metodi di scambio delle informazioni e delle informazioni riservate tra le autorità doganali e le ANC per le future attività di individuazione degli obiettivi e di ispezione in funzione dei rischi, tenendo conto degli strumenti informatici esistenti;

- lo svolgimento di riunioni periodiche tra i funzionari delle autorità doganali e delle ANC a un adeguato livello strategico, direttivo ed operativo, con un quadro di riferimento concordato;

- le condizioni per una cooperazione efficiente ed efficace a lungo termine;

- la formazione dei funzionari responsabili, incluse sessioni di formazione congiunte;

- i metodi, i processi, le procedure e gli elementi della cooperazione nel corso di progetti specifici;

- la comunicazione precoce tra le autorità doganali e le ANC riguardo a imminenti proposte legislative aventi un'incidenza su entrambe le autorità;

- lo scambio di informazioni tra le autorità doganali e le ANC a livello nazionale e tra Stati membri riguardo alla concessione delle autorizzazioni relative ai regimi doganali semplificati, ad es. un certificato OEA (17);

- la messa a disposizione delle risorse adeguate da parte delle autorità parti dell'accordo per le ispezioni delle spedizioni di rifiuti.

5. COOPERAZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UE

La cooperazione tra le autorità doganali degli Stati membri dell'UE consiste principalmente nella condivisione di informazioni riservate, nella determinazione dei rischi e nello scambio di buone prassi.

Le autorità doganali di alcuni Stati membri hanno istituito tra loro meccanismi di cooperazione, fra cui riunioni periodiche e operazioni doganali congiunte.

L'articolo 4 octies delle disposizioni d'applicazione del codice doganale prevede l'obbligo giuridico per le autorità doganali degli Stati membri di scambiarsi informazioni sui rischi.

L'articolo 50, paragrafo 5 (18), del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti prevede l'obbligo per gli Stati membri dell'UE di collaborare tra loro.

A livello multilaterale l'IMPEL-TFS (19) ha dimostrato di essere un efficiente forum di cooperazione. Si tratta di una rete informale che riunisce i rappresentanti delle autorità ambientali, doganali, delle forze di polizia e di altre autorità coinvolte nel controllo dell'applicazione della normativa relativa alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. L'IMPEL-TFS svolge, tra le altre cose, attività di sensibilizzazione, sviluppo delle capacità, facilitazione della cooperazione transfrontaliera e interagenzie, nonché attività operative di controllo dell'applicazione delle norme. L'IMPEL-TFS ha prodotto diversi strumenti volti a sostenere le autorità nazionali competenti nell'ambito delle ispezioni e dei controlli delle spedizioni di rifiuti (20).

La maggior parte degli Stati membri dell'UE ha nominato un punto di contatto IMPEL-TFS (PCN). Le autorità doganali degli Stati membri sono invitate a contattare i rispettivi PCN quando informano le loro ANC (21).

6. COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

6.1. Introduzione

Le spedizioni illegali di rifiuti possono provocare seri danni all'ambiente e alla salute nei paesi di destinazione e danneggiano le industrie legittime responsabili del trattamento e del riciclaggio dei rifiuti nell'UE o nel paese di destinazione (22).

All'UE viene regolarmente chiesto di adottare misure efficaci per contrastare questo fenomeno.

Le problematiche possono insorgere anche quando le spedizioni di rifiuti sono autorizzate a lasciare l'UE verso i paesi terzi. I possibili problemi includono l'inadeguata comunicazione tra gli Stati membri dell'UE attraverso i quali la spedizione transita per essere esportata, il riconoscimento dei rifiuti come prodotti autorizzati nel paese di destinazione, l'uso della procedura e dei documenti di accompagnamento corretti, modifiche alla legislazione sui rifiuti nei paesi di destinazione, disaccordo in merito alla classificazione, difficoltà ad assolvere l'obbligo di riprendere i rifiuti.

Il commercio illegale di rifiuti, inoltre, sottrae alle industrie europee rifiuti riciclabili, che rappresentano una fonte alternativa alle materie prime primarie.

Si raccomanda quindi di rafforzare la cooperazione internazionale e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE (23).

6.2. Obiettivi

- Formulare raccomandazioni per un'efficace cooperazione con i paesi terzi in materia di rifiuti.

- Chiarire il ruolo delle autorità doganali nei confronti dei paesi terzi per quanto riguarda il processo di controllo delle esportazioni di rifiuti.

6.3. Base giuridica

- L'articolo 52 del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (24) fornisce una base giuridica per instaurare una cooperazione internazionale con i paesi terzi.

- Accordi di cooperazione e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale: l'UE ha siglato accordi con una serie di paesi (25) (26), che prevedono la cooperazione in ambito doganale e affrontano tutte le questioni relative all'applicazione della legislazione doganale. Questa cooperazione dovrebbe aiutare le autorità doganali ad accrescere l'efficienza degli strumenti esistenti per controllare i flussi commerciali e contrastare le frodi e le attività illecite. In particolare, tali accordi potrebbero servire come base per una cooperazione nel quadro delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, laddove si verifichino frodi doganali.

6.4. Ruolo delle autorità doganali

Il regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti stabilisce i principi e le procedure per i controlli sulle esportazioni, le importazioni e i transiti da parte delle autorità nazionali competenti, incluse le autorità doganali. Anche se le ANC sono i principali responsabili dell'applicazione del regolamento sulle spedizioni di rifiuti, anche in termini di cooperazione tra Stati membri o con le autorità dei paesi terzi, le autorità doganali svolgono un ruolo chiave per quanto riguarda i controlli alle frontiere esterne dell'UE.

Le autorità doganali svolgono attività di determinazione e analisi dei rischi, condivisione di dati e di informazioni riservate, controllo dell'applicazione e partecipazione ad operazioni congiunte di controllo dell'applicazione (che richiedono la cooperazione interagenzie e la cooperazione doganale bilaterale o multilaterale).

Le autorità doganali dei paesi terzi possono inoltre chiedere assistenza alle autorità doganali degli Stati membri dell'UE per porre fine alle spedizioni di rifiuti illecite e condividere le informazioni riservate, a livello bilaterale o multilaterale.

6.5. Prassi raccomandata

Ogniqualvolta viene instaurata una cooperazione internazionale (bilaterale o multilaterale) (27) per contrastare il commercio illegale di rifiuti o promuovere il commercio legale di rifiuti, si raccomanda alle autorità interessate dell'UE di procedere come segue:

- coinvolgere tutte le autorità competenti, incluse le autorità doganali, nel processo di negoziazione, conclusione e attuazione della cooperazione;

- garantire che la cooperazione sia in linea con le politiche generali dell'UE (industria, commercio, diplomazia, ambiente, dogane), come implicitamente previsto dall'articolo 52 del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti;

- assicurare che una posizione presa a livello bilaterale e nelle sedi internazionali sia in linea con la politica dell'UE;

- tenere regolarmente informati gli altri Stati membri dell'UE e la Commissione europea, in maniera adeguata e tempestiva, sui principali sviluppi della loro cooperazione.

7. DOCUMENTAZIONE UTILE

7.1. Elenchi dei contatti delle autorità doganali e delle autorità nazionali competenti

Una banca dati con informazioni sugli uffici doganali degli Stati membri (28).

Un elenco delle ANC degli Stati membri (29).

7.2. Documento di cui all'allegato VII

Il documento contenuto nell'Allegato VII («documento informativo») del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti deve sempre accompagnare le spedizioni di rifiuti soggette agli obblighi d'informazione in virtù del suddetto regolamento (30).

7.3. Documento di notifica di cui all'Allegato I A

Il documento che figura nell'Allegato I A («documento di notifica») del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti deve sempre accompagnare le spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica in virtù del suddetto regolamento (31).

7.4. Documento di movimento di cui all'Allegato I B

Il documento che figura nell'Allegato I B («documento di movimento») del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti deve sempre accompagnare le spedizioni di rifiuti soggette alla procedura di notifica in virtù del suddetto regolamento (32).

7.5. Manuale di Europol sui rifiuti

Il manuale «Controlli sui trasporti di rifiuti», pubblicato dalla polizia federale belga, è stato redatto per aiutare gli operatori di polizia in prima linea a effettuare i controlli delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il manuale offre informazioni pratiche di carattere generale sugli elenchi e le procedure previsti dal regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, nonché sugli elementi da considerare nel corso delle ispezioni delle spedizioni di rifiuti.

Il manuale è disponibile su richiesta. Contattare le ANC o il proprio punto di contatto nazionale della rete IMPEL-TFS (33).

7.6. Versione consolidata non ufficiale degli allegati III, III A, III B, IV e IV A del regolamento (CE) n. 1013/2006

Questo documento contiene una versione aggiornata dell'elenco dei rifiuti consolidato (34).

7.7. Guida pratica alla classificazione dei rifiuti dell'elenco verde

Queste linee guida pratiche per la classificazione dei rifiuti dell'elenco verde (con foto) ai sensi del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti possono aiutare le autorità doganali a identificare e valutare correttamente i rifiuti dell'elenco verde, il che è di fondamentale importanza per le procedure applicabili (35).

7.8. «Elenco dei paesi» basato sul regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione relativo all'esportazione di rifiuti dell'elenco verde, destinati al recupero, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE

Il cosiddetto «Elenco dei paesi» è una fonte d'informazione consolidata, regolarmente aggiornata, sulle procedure di controllo riguardanti l'esportazione dei rifiuti dell'elenco verde (allegato III e III A), destinati al recupero, verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE. L'elenco si basa sul regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione relativo all'esportazione dei rifiuti dell'elenco verde destinati al recupero verso paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE (36).

Nei casi in cui una procedura per l'esportazione di rifiuti non pericolosi verso un paese al quale non si applica la decisione dell'OCSE non sia esplicitamente indicata nell'allegato al regolamento (CE) n. 1418/2007, si ricorda che si applica automaticamente l'opzione b) della notifica e autorizzazione preventive, conformemente alle disposizioni generali del regolamento.

7.9. Linee guida dei corrispondenti

Le linee guida dei corrispondenti riflettono l'interpretazione che tutti gli Stati membri hanno deciso di dare al regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti. Sono state concordate alcune linee guida per taluni flussi di rifiuti (per esempio i veicoli fuori uso) che vengono aggiornate regolarmente. Le linee guida vengono stabilite dai corrispondenti, ma non sono giuridicamente vincolanti.

Queste linee guida offrono informazioni utili alle autorità doganali responsabili dell'applicazione del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti, fornendo indicazioni per distinguere se un prodotto è messo fuori uso come rifiuto o meno (37).

7.10. Allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (38)

L'allegato VI della direttiva RAEE stabilisce in maniera giuridicamente vincolante i requisiti minimi per le spedizioni di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate, sospettate di essere rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ai sensi dell'allegato VI, è responsabilità dell'esportatore dimostrare che gli articoli spediti all'estero costituiscono AEE usate sospettate di essere RAEE. Pertanto, si richiede all'esportatore di sottoporre a prova gli articoli e di fornire i documenti sulla natura della propria spedizione, dai quali risulti che gli articoli spediti sono AEE usate e non RAEE.

7.11. Prodotti ODS: elenco dei codici TARIC interessati

Il regolamento (CE) n. 1005/2009 (39) impone restrizioni sull'importazione di sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS) e ne vieta l'esportazione. Queste misure sono state integrate nella banca dati TARIC.

7.12. Manuali/guide sulla spedizione dei «prodotti usati»

Diversi Stati membri hanno pubblicato manuali e guide che offrono informazioni basate sulla normativa vigente specificamente rivolte alle autorità responsabili dell'applicazione del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti. Tali manuali illustrano come operare una distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è nell'ambito di taluni flussi di rifiuti e spiegano come conformarsi alla normativa ambientale pertinente (40).

7.13. Dichiarazione di conformità a norma dei regolamenti sulla base dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE (41)

Un modello di dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale per i rottami di rame e di vetro figura nell'allegato III del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio (42).

7.14. Strumenti IMPEL-TFS

Waste Watch (Osservatorio sui rifiuti) (43).

8. ALLEGATO I - GLOSSARIO

8.1. Definizione dei termini doganali

Nel presente documento sono stati utilizzati alcuni termini specifici definiti nel codice doganale comunitario, quali:

Controlli doganali

Atti specifici espletati dall'autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l'entrata di merci nel territorio doganale dell'Unione europea e la loro uscita dal medesimo territorio.

Svincolo della merce

Provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata.

Immissione in libera pratica delle merci

Il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e ne consente l'immissione nel mercato unico. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Merce non comunitaria vincolata da un regime doganale diverso dall'immissione in libera pratica

Tali regimi sono il transito, il deposito doganale, il perfezionamento attivo, la trasformazione sotto controllo doganale o l'ammissione temporanea.

Esportazione

Il regime descritto all'articolo 161 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Transito

Regime doganale che consente la circolazione da una località all'altra del territorio doganale della Comunità:

- di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;

- di merci comunitarie, al fine di evitare che i prodotti che sono oggetto o beneficiano di misure all'esportazione possano sfuggire a dette misure o beneficiarne indebitamente.

Ufficio doganale di esportazione

L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci che lasciano il territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi.

Ufficio doganale di uscita

L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere presentate le merci prima che lascino il territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte a controlli doganali inerenti all'applicazione delle formalità di uscita e ad adeguati controlli dei rischi.

Ufficio doganale di importazione

L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere espletate le formalità necessarie affinché le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ricevano una destinazione doganale, tra cui adeguati controlli dei rischi.

Ufficio doganale di entrata

L'ufficio doganale designato dall'autorità doganale, conformemente alla legislazione doganale, dove devono essere portate senza indugio le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e presso il quale saranno sottoposte ad adeguati controlli dei rischi.

Rischio

La probabilità che possa verificarsi un evento, per quanto riguarda l'entrata, l'uscita, il transito, il trasferimento e l'utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria, che

- impedisca la corretta applicazione di misure comunitarie o nazionali, o

- metta a repentaglio gli interessi finanziari della Comunità e dei suoi Stati membri, o

- costituisca una minaccia per la sicurezza della Comunità, per la salute pubblica, per l'ambiente o per i consumatori.

Gestione del rischio

La sistematica identificazione del rischio e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi. Ciò ricomprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l'analisi e la valutazione dei rischi, la prescrizione e l'adozione di misure e il regolare monitoraggio ed esame del processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, comunitarie e nazionali.

8.2. Definizioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 e degli atti normativi correlati

Rifiuti

Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Recupero di rifiuti

Qualsiasi operazione sui rifiuti il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero (44).

Smaltimento di rifiuti

Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I della direttiva 2008/98/CE riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento (45).

Importazione

Qualsiasi introduzione di rifiuti nell'UE, escluso il transito nel territorio dell'UE.

Esportazione

Atto mediante il quale i rifiuti lasciano l'UE, escluso il transito nel territorio dell'UE.

Transito

La spedizione di rifiuti che si effettua o è prevista attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione.

Autorità competente

a) nel caso degli Stati membri, l'organismo designato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 53 [del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti]; o

b) nel caso di un paese terzo che ha aderito alla convenzione di Basilea, l'organismo designato da tale paese in quanto autorità competente ai fini di tale convenzione a norma dell'articolo 5 della stessa; o

c) nel caso di un paese non menzionato nei punti a) e b), l'organismo che è stato designato in quanto autorità competente dal paese o dalla regione interessata o, in assenza di tale designazione, l'autorità di regolamentazione di tale paese o regione, che abbia giurisdizione sulle spedizioni di rifiuti destinati al recupero, allo smaltimento o al transito, a seconda dei casi.

Spedizione illegale di rifiuti

Qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

a) senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; o

b) senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti; o

c) con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; o

d) in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; o

e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale; o

f) in contrasto con gli articoli 34, 36, 39, 40, 41 e 43 [del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti]; o

g) per la quale, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4 [del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti], sia stato accertato che:

i) i rifiuti non sono elencati negli allegati III, III A o III B, o

ii) l'articolo 3, paragrafo 4 [del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti] non è stato rispettato, o

iii) la spedizione è effettuata in un modo che non è materialmente specificato nel documento di cui all'Allegato VII.

Documento di notifica

Documento che figura nell'allegato I A del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (46)

Documento di movimento

Documento che figura nell'allegato I B del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (47)

Documento informativo

Documento che figura nell'allegato VII del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (48)

Rifiuti dell'elenco verde

Rifiuti non pericolosi e/o rifiuti che comportano pochi o inesistenti rischi ambientali, classificati nell'allegato III, III A e V (elenco B) del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (49).

Rifiuti dell'elenco ambra

Rifiuti pericolosi e/o rifiuti classificati nell'allegato IV e V (elenco A) del regolamento UE sulle spedizioni di rifiuti (50).

9. ALLEGATO II - ABBREVIAZIONI

ASEAN Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (Brunei Darussalam, Myanmar/Birmania, Cambogia, Filippine, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Tailandia, Vietnam)
ANC Autorità nazionale competente
CFC Clorofluorocarburi (tipo di sostanze che riducono lo strato di ozono)
CRMS Sistema comunitario doganale di gestione dei rischi
ECS Sistema di controllo delle esportazioni
EFTA Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera)
IMPEL - TFS Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente - Spedizioni transfrontaliere di rifiuti
MI Memorandum d'intesa
NC Nomenclatura combinata
OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
ODS Sostanze che riducono lo strato di ozono
OEA Operatore economico autorizzato
OMD Organizzazione mondiale delle dogane
PCN Punto di contatto nazionale (IMPEL-TFS)
RAEE Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
RIF Formulario di informazione sul rischio
SM Stato membro (dell'UE)
TARIC Tariffa integrata comunitaria


(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=EN

(4) http://www.eea.europa.eu/publications/towards-a-green-economy-in-europe

(5) Il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1) prevede procedure di controllo dettagliate per garantire la protezione dell'ambiente e dei cittadini dell'UE. Questa versione degli orientamenti è tuttavia una sintesi pubblica. I dettagli relativi alle procedure raccomandate per i controlli da parte delle autorità doganali non vengono resi pubblici per ridurre al minimo il rischio di elusione dei controlli alle frontiere dell'UE.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1) resterà valido fino a quando il codice doganale dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1) non entrerà in vigore il 1o maggio 2016.

(7) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:IT:PDF

(8) http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/procedural_aspects/general/regulation_2454_93_en.pdf

(9) Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 3, Ruolo delle autorità doganali.

(10) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1013:20130410:IT:PDF

(11) Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionText-e.pdf)

(12) Cfr. il sito web dell'OCSE: (http://www.oecd.org/env/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm) e il testo della decisione: http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=221&Lang=en&Book=False

(13) Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all'esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell'allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell'OCSE sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6).

(14) I paesi che non hanno attuato la decisione del Consiglio dell'OCSE C(2001)107/def. (http://acts.oecd.org/Instruments/ShowInstrumentView.aspx?InstrumentID=221&InstrumentPID=217&Lang=en&Book=False). Cfr. il paragrafo 8.3.6.5. Esportazione di rifiuti dell'elenco verde verso un paese cui non si applica la decisione OCSE degli orientamenti.

(15) «L'autorità doganale può, alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore, effettuare tutti i controlli ritenuti necessari per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale e di altre legislazioni […]».

(16) «5. Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali».

(17) Operatore economico autorizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).

(18) Articolo 50, paragrafo 5: «Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale o multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali».

(19) http://impel.eu/cluster-2/

(20) Cfr. paragrafo 7. Materiale consigliato.

(21) http://impel.eu/cluster-2/cluster-participants/

(22) COM(2011)25 def. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Affrontare le sfide relative ai mercati dei prodotti di base e alle materie prime.

(23) Cfr. 5. Cooperazione tra gli Stati membri dell'UE.

(24) Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l'altro attraverso lo scambio e/o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l'elaborazione di adeguati codici di buona prassi.

(25) ASEAN, Canada, Cina, Corea, Giappone, India, SAR di Hong Kong e Stati Uniti d'America.

(26) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/international_affairs/third_countries/index_en.htm

(27) Per esempio, al momento di avviare un progetto di assistenza tecnica sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti o durante la partecipazione a un'operazione di controllo.

(28) http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm

(29) http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/links.htm

(30) Cfr. la nota 8.

(31) Cfr. la nota 8.

(32) Cfr. la nota 8.

(33) http://impel.eu/cluster-2/cluster-participants/

(34) https://www.gov.uk/government/publications/waste-shipments-regulation-wsr-consolidated-waste-list

(35) http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/bawp/Manual-Abfallverbringung-2012neu/Manual%20Abfallverbringung%202012neu.pdf

(36) http://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/dokumente/staatenliste_juli_2014.pdf

(37) http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/guidance.htm

(38) GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

(39) Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).

(40) http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at/dms/bawp/Handbuch-Leitfaden-Abfall-versus-Gebrauchtware---de-eng_end_2014-06-24_eBook/Handbuch%20Leitfaden%20Abfall%20versus%20Gebrauchtware%20-%20de-eng_end_2014-06-24_eBook.pdf http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8494-3.pdf http://www.ilent.nl/Images/2011_11%20Regels%20export%202ehands%20elektronica_v04ENG_tcm334-327366.PDF

(41) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

(42) Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 94 dell'8.4.2011, pag. 2).

(43) http://impel.eu/cluster-2/

(44) Cfr. la nota 39.

(45) Cfr. la nota 39.

(46) Cfr. la nota 8.

(47) Cfr. la nota 8.

(48) Cfr. la nota 8.

(49) Cfr. la nota 8.

(50) Cfr. la nota 8. 

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