Commissione
Reg. (CE) 11/06/2015, n. 2015/908
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (Testo rilevante ai fini del SEE).
Pubblicato nella G.U.U.E. 13 giugno 2015, n. L 148.
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 1, punto 8), primo comma, l'articolo 4, punto 8), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (4), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (5) stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Esso dispone che tali prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
(2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono rispettare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
(3) Il Canada figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Questa regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento di esecuzione (CE) n. 798/2008 della Commissione, quale modificato dal regolamento (UE) 2015/198 (6), in seguito alla comparsa di focolai di HPAI nella provincia della Columbia Britannica.
(4) Un accordo tra l'Unione e il Canada (7) prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o in Canada («l'accordo»).
(5) L'8 aprile 2015 il Canada ha confermato la presenza di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N2 in pollame della provincia dell'Ontario. Le autorità veterinarie del Canada hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti destinati all'esportazione dal suo intero territorio nell'Unione. Il Canada ha inoltre attuato una politica di abbattimento totale per combattere l'HPAI e limitarne la diffusione.
(6) In seguito alla comparsa del focolaio nella provincia dell'Ontario, il Canada ha presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla base di tale valutazione, nonché degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dal Canada, è opportuno concludere che limitare le restrizioni relative all'introduzione nell'Unione dei prodotti in questione alla zona colpita da HPAI, che le autorità veterinarie del Canada hanno sottoposto a restrizioni a motivo di focolai di tale malattia nelle province della Columbia britannica e dell'Ontario, dovrebbe essere sufficiente a far fronte ai rischi connessi con l'introduzione dei prodotti in questione nell'Unione.
(7) Il Canada ha inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel periodo compreso tra dicembre 2014 e gennaio 2015 nella provincia della Columbia britannica. È pertanto opportuno indicare le date in cui possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI tali parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai e in cui dovrebbero essere nuovamente autorizzate le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone.
(8) La voce relativa al Canada nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008,
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
(3) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(4) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(5) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/198 della Commissione, del 6 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Canada nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti ottenuti dal pollame possono essere importati e transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GU L 33 del 10.2.2015, pag. 9).
(7) Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada in merito a misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica e della salute animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato da parte della Comunità mediante la decisione 1999/201/CE del Consiglio (GU L 71 del 18.3.1999, pag. 3).
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