Translate

mercoledì 14 settembre 2016

Cassazione: controllo dello scontrino nei grandi centri commerciali. Occhio a non richiedere il controllo di fronte ad altri clienti, il risarcimento per il cliente è dietro l'angolo.


Cass. civ. Sez. III, Sent., 13-11-2014, n. 24198
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -
Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -
Dott. ROSSETTI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 2027/2011 proposto da:
(lpd) SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. A.A., considerata domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IURILLI Marco giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
C.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato RENZO RISTUCCIA, rappresentato e difeso dall'avvocato IAVICOLI Mario giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4675/2010 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 22/12/2010 R.G.N. 14877/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2014 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Nel 2006 il sig. C.M. convenne dinanzi al Giudice di Pace di Genova la società (lpd) s.r.l., esponendo che:
(-) il 25.2.2004 aveva effettuato acquisti all'interno di un esercizio commerciale gestito dalla società convenuta, pagando regolarmente la merce acquistata;
(-) dopo essere uscito dal negozio, venne inseguito in strada da alcuni dipendenti della società convenuta, dai quali fu accusato di avere rubato alcuni prodotti; venne perciò da questi accompagnato all'interno del negozio e costretto ad esibire la prova dell'acquisto, al cospetto dei numerosi avventori del supermercato, del quale era assiduo frequentatore;
(-) tale condotta dei dipendenti della (lpd) aveva leso il suo onore e la sua reputazione.
Concluse pertanto chiedendo la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
2. Il Giudice di pace di Genova con sentenza 6.6.2008 n. 2011 rigettò la domanda, ritenendola non provata.
3. Il Tribunale di Genova, adito dal soccombente, con sentenza 22.12.2010 n. 4675 riformò tale decisione, e ritenuta sussistente la responsabilità della convenuta la condannò al risarcimento del danno in favore dell'appellante, quantificato in Euro 650,88, oltre le spese ed accessori.
4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dalla (lpd) s.r.l., sulla base di tre motivi.
Ha resistito con controricorso C.M..
Motivi della decisione
1. Questioni preliminari.
1.1. Risulta dagli atti che dopo la notifica del ricorso la società ricorrente sia stata dichiarata fallita, mentre il controricorrente sia deceduto. Tali eventi ovviamente non hanno alcun effetto sul presente giudizio al quale, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazione l'istituto della interruzione del processo (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 1257 del 23/01/2006, Rv. 586844).
2. Il primo motivo di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5.
Espone, al riguardo, che il Tribunale avrebbe malamente valutato le prove raccolte nel corso dell'istruttoria: da un lato, omettendo di considerare quanto riferito dalla testimone intimata dalla società convenuta, secondo cui le contestazioni al cliente da parte del personale del supermercato non avvennero coram populo, ma in un locale riservato all'interno del supermercato stesso; dall'altro non considerando che la deposizione del testimone intimato dall'attore era stata assai vaga e generica.
2.2. Il motivo è manifestamente inammissibile.
Attraverso esso, infatti, la ricorrente sollecita una nuova e diversa valutazione delle prove, rispetto a quella compiuta dal giudice di merito: richiesta, come noto, inammissibile in sede di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso.
3.1. Anche col secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe incorsa in un vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5).
Nell'illustrazione del motivo, non del tutto chiara, parrebbe di comprendere che la ricorrente si duole di essere stata condannata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, nonostante le domande attoree fossero state accolte solo in parte.
3.2. li ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha condannato la parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, in osservanza del disposto dell'art. 91 c.p.c.. Ai fini della soccombenza, ovviamente, nulla rileva che il danno liquidato sia stato inferiore a quello preteso dall'attore.
4. Il terzo motivo di ricorso.
4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di violazione di legge di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3. Si assume violato l'art. 2059 c.c..
Espone, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto esistente un danno non patrimoniale del quale invece non vi era alcuna prova, nemmeno presuntiva; e comunque a tutto concedere quel danno non superava la soglia minima di apprezzabilità, e dunque non era risarcibile.
4.2. Anche questo motivo è manifestamente infondato.
Sotto le vesti del vizio di violazione di legge, infatti, la ricorrente intende sottoporre a riesame un accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, ovvero l'esistenza d'un pregiudizio non patrimoniale causato da lesione dell'immagine e della reputazione, accertamento sorretto da una motivazione non incoerente e non illogica.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 1.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
-) rigetta il ricorso;
-) condanna la (lpd) s.r.l. alla rifusione in favore degli eredi di C.M. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 1.200, di cui Euro 200 per spese vive, oltre I.V.A. ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2014

Nessun commento: