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mercoledì 14 settembre 2016

Cassazione: Licenziato il sindacalista per e-mail offensive



Licenziato il sindacalista per e-mail offensive
 

in allegato l'articolo
INGIURIA E DIFFAMAZIONE
Cass. pen. Sez. V, (ud. 05-11-2008) 15-01-2009, n. 1369
Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22 febbraio 2008 il Tribunale di Trapani, confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto P.R., F.S., C.T. e V.M.F. responsabili, in concorso fra loro, del delitto di diffamazione ai danni della società ".." e del suo legale rappresentante, per avere, con una e-mail indirizzata alla sua clientela, attribuito alla predetta società l'inosservanza del contratto collettivo di lavoro e l'inadempienza agli obblighi retributivi; ha quindi tenuto ferma la loro condanna alla pena di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Ricorrono per cassazione tutti gli imputati.
Nel ricorso congiuntamente proposto, per il tramite del comune difensore, la C. e il V. dedicano i primi due dei loro quattro motivi alla contestazione della propria individuazione quali coautori della missiva telematica, deducendo al riguardo illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Col terzo motivo gli stessi ricorrenti osservano che la e-mail è stata inviata dall'autore in risposta a una richiesta di chiarimenti circa le ragioni della cessazione del rapporto di lavoro con la .., dopo che questa aveva comunicato alla clientela che P. e V. non erano più suoi collaboratori. Contestano, su tale presupposto, l'elemento soggettivo del reato.
Col quarto motivo denunciano la mancata assunzione di una prova decisiva, che indicano nella produzione documentale volta a dimostrare la veridicità delle affermazioni contenute nella missiva.
Il P. e la F. hanno articolato il loro ricorso in tre motivi.
Col primo di essi i ricorrenti deducono carenza o illogicità della motivazione in ordine alla propria individuazione quali autori del messaggio di posta elettronica.
Col secondo motivo contestano la valenza diffamatoria del messaggio, nel quale erano soltanto spiegate le ragioni della cessazione del rapporto di lavoro.
Col terzo motivo, articolato in due censure, denunciano l'inosservanza dell'art. 599 c.p., comma 2 e l'omessa motivazione sul dedotto carattere putativa della causa di giustificazione.

Motivi della decisione

Merita accoglimento il quarto motivo del ricorso proposto da C. e V., con effetti estensibili a favore degli altri due ricorrenti.
Occorre premettere che le doglianze elevate in entrambi i ricorsi, volte a mettere in dubbio l'individuazione degli imputati quali autori della mail diffamatoria, sono prive di fondamento. Anche a prescindere dalla considerazione per cui nell'ambiente di Internet l'anonimato - diversamente da quanto mostrano di ritenere i ricorrenti - non è mai garantito in modo assoluto, in quanto ogni computer abilitato a navigare (quand'anche al solo fine di crearsi un eventuale account e-mail fasullo) è univocamente identificato ad ogni accesso da un indirizzo IP, che permette al provider di risalire all'identità dell'abbonato, va detto comunque che un messaggio di posta elettronica è equiparabile a una lettera recante l'indicazione del mittente, ma priva di sottoscrizione: il che non impedisce di accertare per altra via che l'autore sia proprio il soggetto ivi indicato come tale. Nel caso di cui ci si occupa il giudice di merito è pervenuto al convincimento che la mail incriminata fosse stata formata dal P., di comune accordo con gli altri tre coimputati, non soltanto per essere stato usato a tal fine l'account di posta elettronica a lui intestato, ma sulla base di molteplici altri, convergenti indizi: il tenore oggettivo del messaggio, facente riferimento agli ex dipendenti..; l'indicazione del nome e del cognome degli odierni ricorrenti, accompagnata dal numero di utenza dei rispettivi cellulari; il fatto che quella comunicazione costituisse la risposta - preannunciata dallo stesso P. - ad una richiesta di chiarimenti rivolta da N.S., a proposito della cessazione del rapporto di lavoro con l'..;
l'essersi il P. implicitamente riconosciuto mittente effettivo della mail, nel fornire delucidazioni sul suo contenuto ai testi R. e S.. Siffatto modo di argomentare è immune da vizi logici e giuridici, onde resiste al controllo di legittimità.
E' invece fondata, ed assorbente di ogni altra, la censura con la quale si rimprovera al Tribunale di avere confermato il diniego di acquisizione e disamina dei documenti offerti dalla difesa a dimostrazione della veridicità dei fatti esposti nel messaggio di posta elettronica cui l'imputazione si riferisce. La sentenza di appello motiva il deliberato osservando che, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 596 c.p., commi 2 e 3; ma tale argomentazione non è conforme a diritto, in quanto dimostra non essersi tenuto conto della necessità di armonizzare il disposto del menzionato art. 596 c.p., comma 1 col principio canonizzato nell'art. 21 Cost.. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 in data 5 luglio 1971, nel dichiarare infondata la questione di legittimità della norma indicata, ne ha indicato l'interpretazione costituzionalmente orientata con l'affermare che il divieto dell'exceptio veritatis non può trovare applicazione allorchè l'autore del fatto sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. Siffatto principio giuridico, ivi enunciato in riferimento al diritto di cronaca spettante al giornalista, per la sua ampia portata si rende applicabile anche in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica: il che non si traduce nel privare di operatività in via generale la regola di cui all'art. 596 c.p., comma 1 o le eccezioni a detta regola contenute, operando l'una e le altre quando non siano invocabili il diritto di cronaca o di critica (Cass. 12 dicembre 1986, Adami).
Il Tribunale di Trapani, dunque, avrebbe potuto disattendere l'istanza istruttoria degli imputati solo se avesse motivatamente escluso che il messaggio di posta elettronica oggetto dell'imputazione fosse stato inviato nell'esercizio del diritto di critica e in presenza dei relativi presupposti. Una verifica in tale direzione è invece mancata, per cui la sentenza si presenta viziata sotto il profilo della carenza motivazionale in ordine a un punto potenzialmente decisivo; si impone, pertanto, il suo annullamento con rinvio allo stesso Tribunale di Trapani (in persona di altro magistrato) per nuovo esame.

P.Q.M.

la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2009 

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