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mercoledì 14 settembre 2016

Cassazione: farsi timbrare il cartellino da un collega ed entrare al lavoro poco dopo l'orario previsto é ravvisabile la sanzione penale?


Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2012) 14-12-2012, n. 48662

Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con sentenza pronunciata il 2.12.2010 il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta, in sede di udienza preliminare, dichiarava, ai sensi dell'art. 425, c.p.p., non doversi procedere nei confronti di L.P.A.A. e di N.F., imputati del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., con la formula perchè il fatto non sussiste.

Tale sentenza veniva impugnata dal procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta innanzi alla suddetta corte di appello, che, in data 7.2.2012, qualificava il mezzo di gravame esperito come ricorso in cassazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Suprema Corte.

Motivi della decisione
Il ricorso presentato dal procuratore territoriale non può essere accolto.

Il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha escluso che nella condotta dei due imputati, dipendenti del presidio ospedaliero di (OMISSIS), accusati del delitto di cui agli artt. 110, 479 c.p., "per avere il L.P., agendo su istigazione del N. e, quindi, agendo in concorso tra loro, passando alla timbratura il tesserino magnetico matr. (OMISSIS) appartenente al N., attestato falsamente la presenza del N. alle 8.07, mentre l'ingresso di quest'ultimo alla sede di lavoro veniva accertato successivamente alle 8.18", sul presupposto che, nel caso in esame, difetterebbe un elemento essenziale della fattispecie di "falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici", e, precisamente, la natura pubblica dell'atto compiuto dal pubblico ufficiale, in quanto la condotta di chi fa riportare sul cartellino marcatempo nella sua dotazione la presenza, non corrispondente alla realtà, sul proprio posto di lavoro, produce effetti solo nell'ambito della sfera relativa al rapporto di diritto privato tra il dipendente ed il suo datore di lavoro, "essendo la falsa attestazione rilevante essenzialmente per l'esatto computo della retribuzione, senza che in qualche momento trovi manifestazione il pubblico servizio" (cfr. pp. 4-5 della sentenza impugnata).

Nel proporre ricorso, il procuratore generale, dal suo canto, evidenzia come, pur dovendosi ammettere l'impossibilità di configurare nel caso in esame la sussistenza del delitto di cui all'art. 479 c.p., non avendo i cartellini marcatempo la natura di "atto pubblico", come affermato dalla sentenza delle sezioni unite penali della Corte di Cassazione, 11 aprile 2006, n. 15983, rv.

233423, richiamata anche dal giudice per le indagini preliminari, nondimeno la condotta degli imputati, essendosi concretizzata in una immutatio veri, cioè in una falsa rappresentazione della realtà, nei sensi in precedenza indicati, debba comunque essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 494 c.p., di cui sottolinea la dimensione di norma di chiusura del sistema sanzionatorio penale in materia di falso, sotto la cui operatività ricadono tutti i comportamenti illeciti che non sono altrimenti qualificabili in termini di reati contro la fede pubblica, come si deduce agevolmente dall'inciso contenuto nella parte finale del testo di tale disposizione normativa: "se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica".

Orbene il pur apprezzabile sforzo ermeneutico del procuratore territoriale non può essere condiviso, in quanto, ad avviso di questa Suprema Corte, la condotta dei due imputati non rientra nella previsione normativa dell'art. 494 c.p..

Ed invero la condotta sanzionata dal menzionato art. 494 c.p., come è noto, è quella di chi, "al fine di procurare a sè o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici". Si tratta, come è stato osservato dalla dottrina, di un reato a forma vincolata commissiva, avente, secondo la giurisprudenza di legittimità, natura più rioffensiva, essendo preordinato non solo alla tutela del pubblico interesse sotteso alla genuinità ed alla affidabilità dei rapporti interpersonali, ma anche di quelli del soggetto privato nella sfera giuridica del quale l'atto sia destinato ad incidere concretamente (cfr. Cass., sez. 5^, 27.3.2009, n. 21574, rv. 243884), in cui l'elemento materiale consiste in una pluralità di condotte tipiche fra esse alternative, tutte, però, contraddistinte da un elemento comune: l'attribuzione al soggetto attivo e la conseguente rappresentazione nei confronti dei terzi, allo scopo di indurli in errore per far conseguire a sè o ad altri un vantaggio ovvero per arrecare ad altri un danno, di connotati che, pur non appartenendogli, appaiono idonei a definirlo come una persona diversa da quella che egli effettivamente è ovvero rivestito di uno stato o dotato di una qualità a cui la legge riconnette effetti giuridici, che egli in realtà non possiede. In questa prospettiva si collocano le decisioni con cui la Suprema Corte ha ravvisato gli estremi del delitto in parola, ad esempio: 1) nel caso di attribuzione a sè di un falso nome di persona immaginaria (cfr.

Cass., sez. 2^, 21.12.2011, n. 4250, P., rv. 252203); 2) nella condotta di colui che crei ed utilizzi un "account" ed una casella di posta elettronica servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto, inconsapevole, con il fine di far ricadere su quest'ultimo l'inadempimento delle obbligazioni conseguenti all'avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete (cfr. Cass., sez. Ili, 15.12.2011, n. 12479, A., rv. 252227); 3) nella falsa rappresentazione della qualità di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in quanto la legge attribuisce a tale rapporto determinati effetti, tra cui il diritto alla retribuzione (cfr.

Cass., sez. 2, 1.12.2010, n. 44955, L, rv. 248731: nella specie il reo, al fine di monetizzare un assegno bancario privo di copertura, aveva rassicurato il prenditore sulla copertura del titolo qualificandosi come dipendente della ditta "Bartolini", indicando suggestivamente alla vittima un furgone di colore rosso parcheggiato davanti al suo negozio); 4) nella falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi (cfr. Cass., sez. 5, 19.6.2008, n. 41142, P., rv. 241590).

Nel caso in esame, invece, tale elemento caratterizzante non ricorre, in quanto in nessun momento il L.P. si è sostituito alla persona del N., attribuendosi i dati identificativi di quest'ultimo e presentandosi all'esterno come se fosse il suo collega; egli ha effettuato, infatti, una doppia vidimazione, marcando, oltre alla propria scheda magnetica, anche quella del coimputato (cfr. p. 3 dell'Impugnata sentenza), agendo, in definitiva, come una longa manus di quest'ultimo.

In tal modo il soggetto passivo del reato, vale a dire l'amministrazione da cui dipendono il L.P. ed il N., attraverso il meccanismo di rilevazione elettronica delle presenze, è si caduta in errore circa l'effettiva presenza del N. sul luogo di lavoro, ma non per avere attribuito al L.P., in virtù del suo sostituirsi al N., le connotazioni personali di quest'ultimo, quanto piuttosto in conseguenza di un artifizio, cioè della simulazione di una circostanza di fatto inesistente, posto in essere dai due imputati, attraverso l'utilizzazione da parte del L. P. della scheda magnetica del N., di cui, tuttavia, non assumeva l'identità.

Il che non significa considerare priva di rilevanza penale la condotta degli imputati, che potrebbe astrattamente essere ricondotta al paradigma normativo di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1), (ipotesi che, peraltro, lo stesso giudice per le indagini preliminari prendeva in considerazione, non considerandola, tuttavia, praticabile per la mancanza in capo all'ente pubblico di un effettivo danno patrimoniale, tenuto conto della breve durata dell'assenza del N., rientrato in ospedale appena dieci minuti dopo l'utilizzazione della sua scheda magnetica da parte del coimputato).

Tale profilo, però, appare del tutto irrilevante nel caso in esame in quanto la causa petendi del gravame proposto dal procuratore generale era esclusivamente quella di qualificare il fatto ascritto al L.P. ed al N. ai sensi dell'art. 494 c.p. (cfr p. 3 dell'appello convertito in ricorso in Cassazione) e, quindi, accogliere l'impugnazione del pubblico ministero per una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata, significherebbe, da un lato oltrepassare i rigidi limiti del devoluto, dall'altro incidere direttamente sull'esercizio dell'azione penale con effetto vincolante sulle determinazioni del pubblico ministero, al di fuori dell'ipotesi (imputazione coatta, ex art. 409 c.p.p., comma 5) in cui ciò è consentito.

Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui si discute va, dunque, rigettato perchè infondato.

P.Q.M.
rigetta il ricorso del pubblico ministero.

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