QUERELA
Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 22-01-2013) 19-04-2013, n. 17967
QUERELA
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere -
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia;
Avverso la sentenza del Giudice di pace di Mantova del 16/11/2010, nel procedimento penale a carico di:
E.A. e di E.M.;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
sentita la relazione del Consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Mantova dichiarava non doversi procedere nei confronti di E. A. e di E.M., in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. loro ascritto (perchè, in concorso tra loro, colpendolo al volto con un pugno alla testa R.M. procuravano una lesione personale - "trauma contusivo rachide cervicale" - dalla quale derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in giorni 10 s.e.) per mancanza di valida querela, sul rilievo che la stessa era stata presentata oralmente dalla persona offesa che non conosceva la lingua italiana e che, allo scopo, era stata assistita dalla propria figlia, che, di fatto, era stata la sola a narrare i fatti ai Carabinieri; e che quest'ultima non era iscritta nell'elenco dei traduttori ufficiali del tribunale ed era, dunque, priva delle qualità richieste dall'art. 144 cod. proc. pen. Non esisteva, dunque, certezza alcuna in ordine al contenuto della traduzione ed alla sua, effettiva, corrispondenza alla volontà della persona offesa.
2. Avverso la pronuncia anzidetta il P.G. di Brescia ha proposto ricorso per cassazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
Motivi della decisione
1. Con unico motivo d'impugnazione parte ricorrente denuncia inosservanza della legge penale, con riferimento agli artt. 333, 37 e 144 cod. proc. pen. e art. 431 c.p.p., comma 1 lett. a), ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) nonchè D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, comma 2. Espone, al riguardo, che l'atto di querela - presentata oralmente dalla persona offesa che, in ragione della sua scarsa conoscenza della lingua italiana, si era fatta assistere dalla figlia - non risultava neppure acquisito al fascicolo per il dibattimento, con conseguente violazione dell'art. 431 c.p.p., comma 1, lett. a), e che, comunque, non era pertinente il richiamo alle previsioni dell'art. 144 cod. proc. pen., afferenti alle garanzie difensive dell'imputato e non anche della persona offesa, che avrebbe ben potuto essere sentita in dibattimento con l'ausilio di un interprete nominato dal Giudice nel rispetto delle regole di cui agli artt. 143 e ss. c.p.p..
2.La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ed invero, è certamente erroneo il convincimento del giudice a quo che ha ritenuto invalida la querela per essere stata presentata nelle forme indicate in premessa. Soprattutto è erroneo il presupposto di siffatta opinione che reputa necessaria la presenza di un interprete per la rituale formalizzazione dell'atto querelatorio.
Al riguardo, non può che essere ribadito l'insegnamento di questa Corte regolatrice, secondo cui poichè non sussiste l'obbligo di nominare un interprete per le persone diverse datìindagato, non può ravvisarsi alcuna nullità della querela, ostandovi peraltro il principio di tassatività fissato dall'art. 177 cod. proc. pen., nell'ipotesi che essa sia presentata da persona straniera che non conosca perfettamente la lingua italiana ma venga sentita da persona verbalizzante che è in grado di raccoglierne le dichiarazioni (Sez. 3, n. 370 del 23/11/2006 Co, dep. 11/01/2007, Rv. 235848).
Applicando tale condivisibile principio di diritto alla fattispecie in esame, deve dunque affermarsi che è pienamente valida la querela presentata da cittadino straniero che non conosca la lingua italiana e che, all'uopo, si sia fatto assistere da persona in grado di tradurne le espressioni, non occorrendo che quest'ultima sia iscritta nell'albo degli interpreti, tanto più ove non risulti contestato che quanto riferito dal traduttore sia realmente rispondente alla volontà della persona offesa.
3. Per quanto precede, la sentenza deve essere annullata, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Mantova.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2013
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