La pattuglia dei carabinieri multa l'avvocato che guida senza cinture: il verbale è valido fino a querela di falso |
Il professionista parla al cellulare con il collega della situazione di un cliente detenuto: l'uso del telefonino è giustificato solo se serve a evitare un danno grave per sé o per gli altri. Eppoi il legale avrebbe potuto fermarsi per rispondere |
(Sezione seconda, ordinanza n. 14556/10; depositata il 16 giugno) |
CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVA DOCUMENTALE
Cass. civ. Sez. II, Ord., 16-06-2010, n. 14556
Cass. civ. Sez. II, Ord., 16-06-2010, n. 14556
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Udita,
la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 marzo
2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.
Ritenuto
che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2010, la
seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.:
"In data 14 giugno 1005 l'Avv. A.G. depositava ricorso al Giudice di
pace di Torino avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS) elevato
dai Carabinieri di Torino "Borgo San Donato" in data 12 aprile 2005 per
violazione degli artt. 172 e 173 C.d.S., (mancato uso delle cinture di
sicurezza ed uso del telefono cellulare).
La cancelleria del Giudice di pace notificava il ricorso ed il pedissequo decreto di fissazione d'udienza al Prefetto di Torino.
Dopo
avere proceduto all'audizione di un teste, il Giudice di pace, con
sentenza in data 13 aprile 2006, respingeva il ricorso, confermando la
decurtazione di dieci punti della patente e disponendo che la sanzione
venisse estinta con il pagamento di Euro 272. Su gravame dell'Avv. A. e
nella resistenza dell'Avvocatura erariale (costituitasi per la
Prefettura ed il Ministero della difesa), il Tribunale di Torino, con
sentenza in data 21 gennaio 2008, in totale riforma della pronuncia
impugnata, ha dichiarato nullo e di nessun effetto il verbale impugnato.
Premesso
il difetto di legittimazione passiva della Prefettura, con conseguente
invalidità del rapporto processuale, ma in ogni caso prescindendo dal
problema della legittimazione, il Tribunale subalpino, nel merito, ha
rilevato che, in rapporto alle violazioni accertate, il verbale è privo
di fede privilegiata, giacchè, "dal momento e dal punto in cui
l'autovettura del carabiniere P. ebbe ad avvistare quella
dell'appellante e sino al momento dell'affiancamento, l'autovettura dei
Carabinieri si trovò sempre dietro quella del medesimo ed in movimento,
ovvero nella peggiore condizione per poter stabilire se chi preceda
indossi o meno la cintura di sicurezza e, in quanto tale,
inevitabilmente produttiva di indicazioni perlomeno incerte e rispetto
alle quali... non è certamente a parlarsi di fede privilegiata". Il
Tribunale ha inoltre osservato che, secondo quanto immediatamente
riferito dall'avv. A. al momento del fermo, egli non aveva la cintura
perchè impegnato in una manovra di parcheggio: e là dove il veicolo si
trovi ad accedere ad un parcheggio, non trova applicazione l'art. 172
C.d.S., tanto più nel caso di specie, nel quale l'appellante ha prodotto
specifica documentazione sanitaria attestante la sussistenza di una
precisa, patologia vertebrale rispetto alla quale la cintura di
sicurezza risulta controindicata. Quanto, poi, al telefono cellulare
durante la guida, il Tribunale ne ha ritenuto giustificato l'uso,
essendo l' A. un avvocato penalista, impegnato, per sua stessa
dichiarazione, ad effettuare una telefonata con un collega del foro di
Milano in relazione ad un cliente in stato di detenzione.
Per
la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Ministero della
difesa e la Prefettura di Torino hanno proposto ricorso, con atto
notificato il 5 marzo 2009, sulla base di sei motivi.
L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
I
primi due motivi, con i quali le Amministrazioni ricorrenti denunciano
che il Tribunale abbia giudicato invalido il rapporto processuale per il
difetto di legittimazione passiva della Prefettura di Torino, sono
inammissibili per difetto di interesse.
Invero,
nella logica complessiva della sentenza impugnata, l'argomentazione in
ordine al profilo del difetto di legittimazione passiva della Prefettura
è svolta soltanto ad abundantiam, come si desume sia dal fatto che lo
stesso giudice ha poi espressamente dichiarato di voler prescindere da
questo problema per esaminare funditus il merito della causa, sia dalla
circostanza che il dispositivo della sentenza reca una statuizione sul
merito della controversia e non sul rito del procedimento. Va pertanto
fatta applicazione del principio secondo cui è inammissibile in sede di
legittimità il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della
sentenza impugnata svolta ad abundantiara e, pertanto, non costituente
una ratio decidendi della medesima. Infatti, un'affermazione siffatta
contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna
influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti
giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto
di interesse (Cass., Sez. 3^, 5 giugno 2007, n. 13068).
Il terzo motivo - con cui, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c.,
ci si duole che il Tribunale abbia accolto un motivo di gravame nuovo -
è inammissibile, perchè privo di autosufficienza. Non viene infatti
trascritto il contenuto del libello introduttivo dinanzi al Giudice di
pace, e cosi non si consente a questa Corte di accertare, già sulla base
del testo del ricorso, la fondatezza o meno della violazione
processuale denunciata.
Il quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.,
n. 3) è manifestamente fondato. Questa Corte (sez. 2^, 27 ottobre 2008,
n. 25842) ha già ritenuto che debba attribuirsi pieno valore probatorio
al verbale con cui gli agenti di polizia attestino che il conducente
l'autovettura, al momento dell'avvistamento e dell'affiancamento, non
indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma
di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale ha escluso la fede privilegiata del
verbale; tanto più che nella specie il carabiniere P., sentito come
teste, ha dichiarato che l'avv. A. non faceva uso delle cinture di
sicurezza fin dal corso (OMISSIS), quando aveva svoltato per corso
(OMISSIS), molto prima dell'arrivo in prossimità dello studio
professionale, ove avvenne il fermo del veicolo, e prima che questi
iniziasse la manovra di parcheggio.
Resta
assorbito l'esame del quinto mezzo, concernente l'efficacia da
attribuirsi alla documentazione medica attestante la patologia
vertebrale dell' A., posto che il Tribunale ne ha riconosciuto la
valenza non per la guida in generale, ma soltanto per precise situazioni
e manovre (quali la fase di parcheggio).
Il sesto motivo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4,
e dell'art. 2697 c.c.) è manifestamente fondato, perchè l'uso del
telefono cellulare durante la guida non è giustificato, a meno che non
risulti integrato lo stato di necessità, configurabile ogni qualvolta
sussista l'immediatezza dell'esigenza di evitare a sè o ad altri il
pericolo di un danno grave alla persona (Cass., Sez. 2^, 26 aprile 2007,
n. 9940). Nella specie, la situazione addotta (colloquio telefonico con
un collega di altra città in relazione alla situazione di un cliente
detenuto), quand'anche veridica, sarebbe comunque manifestamente
inidonea ad integrare gli estremi di cui all'art. 54 c.p., non
essendo all'evidenza configurabili l'immediatezza dell'esigenza di
evitare a sè o ad altri il pericolo di un danno grave alla persona e,
soprattutto, l'inevitabilità della condotta contraria al precetto
sanzionato, posto che alla, pur urgente chiamata, l'avvocato avrebbe
potuto dare riscontro non durante la guida, con pericolo per sè e per
gli altri utenti della strada, ma dopo avere opportunamente arrestato la
marcia in posizione tale da non impegnare la circolazione stradale".
Considerato
che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella
relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici,
con le precisazioni di seguito precisate;
che
quanto rilevato nella relazione in ordine al quarto motivo di ricorso è
stato ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite 24 luglio 2009, n.
17355, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui nel
giudizio di opposizione a verbale è ammessa la contestazione e la prova
unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono
attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del
pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di
fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva,
mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non
sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la
correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e
l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se
involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli
accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti;
che
anche il quinto motivo deve essere accolto, in quanto il Tribunale ha
dato rilievo ad una (non meglio precisata) certificazione medica
dimostrante la sussistenza di una patologia vertebrale rispetto alla
quale la cintura di sicurezza risultava controindicata, senza
considerare che l'art. 172 C.d.S., comma 8, consente l'esenzione
dall'obbligo di uso delle cinture solo alle persone che, in base a
certificazione rilasciata dalla unità sanitaria locale, risultino
affette da patologie particolari, laddove nella specie non consta che
tale certificazione fosse stata rilasciata dalla competente struttura
pubblica;
che, pertanto, il quarto, il quinto ed il sesto motivo devono essere accolti ed i primi tre dichiarati inammissibili;
che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte;
che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con il rigetto della proposta opposizione;
che le spese del giudizio di appello e quelle di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso e
dichiara, inammissibili i primi tre; cassa la sentenza impugnata in
relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, rigetta
l'opposizione al verbale. Condanna l'intimato al rimborso delle spese
processuali sostenute dall'Amministrazione, liquidate, in relazione al
giudizio di appello, in Euro 500,00, per onorari, oltre alle spese
prenotate a debito, e, per il giudizio di cassazione, in Euro 400,00,
oltre alle spese prenotate a debito.
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