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mercoledì 14 settembre 2016

Cassazione: cliente accusato ingiustamente di furto all'interno di un supermercato viene colto da crisi cardiaca. Il responsabile dell'attività condannato per lesioni personali colpose e ingiuria


Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 07-11-2012) 27-02-2013, n. 9317
Fatto Diritto P.Q.M.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente -
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere -
Dott. DE BERARDINIS Silva - rel. Consigliere -
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere -
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) -
avverso la sentenza n. 1105/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 06/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE BERARDINIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento della sentenza di primo e secondo grado e trasmissione atti al P.M.;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Di Nola Giuseppe che deposita conclusioni e nota spese;
Udito il difensore Avv. Borgato M. Luisa Marini che si rimette a quanto sopra deciso.
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 6-7-2011 la Corte di Appello di Milano, a seguito di appelli proposti dal PM e dalla Parte civile, pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale, in data 30-4-2010, nei confronti di (Lpd), assolto dai reati di cui agli artt. 81 cpv., 610 e 586 c.p. perchè il fatto non sussiste dichiarava l'imputato responsabile dei reati di cui all'art. 594 c.p., comma 3, e artt. 586 e 590 c.p., così qualificati i fatti contestati, condannandolo alla pena di Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidati in Euro 5.000,00.
In fatto si era accertato che l'imputato, svolgendo la funzione di vicedirettore in un supermercato, nel quale si era recata la persona offesa - (Lpd) - lo aveva invitato a recarsi in uno stanzino per farsi controllare, affermando che egli si era già reso responsabile di furto il giorno precedente, fatto che si era accertato non essere rispondente al vero.
Da tale condotta era derivato un malore della persona offesa, che aveva subito ricovero ospedaliero per una crisi cardiaca.
I fatti erano stati dunque diversamente qualificati come innanzi precisato dal giudice di appello.
Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per mutamento del fatto contestato.
Sul punto evidenziava che la sentenza di appello aveva ritenuto sussistente una ingiuria laddove si era contestata violenza privata.
2 - la violazione di legge per avere ritenuto illegittimo il controllo eseguito dall'imputato nei confronti della persona offesa, senza specificare per quali ragioni di tale valutazione, essendo l'imputato dotato della funzione di vicedirettore del punto di vendita, onde era da ritenere che egli avesse esercitato il potere di invitare la persona offesa a dare chiarimenti (fl. 3 del ricorso).
3 - violazione di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 586 e 590 c.p. rilevando che la motivazione della sentenza risultava meramente apodittica, laddove affermava che le lesioni si erano verificate in conseguenza della condotta tenuta dall'imputato.
4 - la mancata concessione delle attenuanti generiche, evidenziando che l'imputato aveva agito a tutela del luogo di lavoro nel quale egli era addetto, e che non si poteva ravvisare alcun abuso di funzioni.
5 - Censurava, infine, la condanna al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, per violazione dell'art. 185 c.p. e art. 2043 c.c., evidenziando che il c.d. pretium doloris e la riparazione del danno devono essere commisurati alle condizioni della vittima, e che sul punto la motivazione della sentenza risultava carente.
Motivi della decisione
Il ricorso deve ritenersi è destituito di fondamento.
Preliminarmente va evidenziato che non si ravvisano i presupposti di una violazione del principio di correlazione, in riferimento alla diversa qualificazione giuridica della condotta contestata nella originaria imputazione.
Vanno sul punto richiamati i principi stabiliti da questa Corte: - Sez. 2, del 5 maggio 2000, n. 5329-RV 215903 - e Sez. 5, 11.6.1999, n. 7598 - RV 213648 - per cui va apprezzato in concreto se nella contestazione, considerata nella sua interezza, non siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza.
Va anche verificata la assoluta incompatibilità del fatto diverso con quello oggetto di contestazione.
In tal senso deve essere esclusa nella specie, la dedotta violazione di legge, essendosi ritenuta la condotta ascrivibile all'imputato qualificabile come ingiuria, per le modalità desumibili in concreto dalla rubrica.
In conclusione, secondo quanto emerge dal testo del provvedimento impugnato, il giudice di appello ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 594 c.p., comma 3, rilevando che l'imputato aveva rivolto alla persona offesa espressioni con le quali attribuiva alla stessa di avere sottratto merce del locale in cui si trovava, e pertanto deve ritenersi legittima la diversa qualificazione della condotta - ai sensi dell'art. 594 c.p., comma 3 in luogo della fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. ricorrendo gli estremi della offesa all'onore della persona, fattispecie sulla quale in concreto l'imputato aveva potuto esercitare il diritto di difesa, secondo le risultanze dibattimentali richiamate in sentenza e specificate dal PM appellante.
2 - Parimenti infondate appaiono le censure di cui al secondo motivo di ricorso, essendo stato rilevato con adeguata motivazione, che l'imputato aveva agito indebitamente, alla stregua delle modalità della condotta manifestata verso la persona offesa all'atto del controllo.
Deve ritenersi adeguato il riferimento alle modalità del fatto, che era stato descritto puntualmente sia dalla persona offesa che da testi, onde restano prive di fondamento le deduzioni di carenza della motivazione sul punto.
3 - Va evidenziato che risulta ugualmente esauriente e logica, oltre che rispondente alle risultanze processuali, la motivazione relativa alla fattispecie di cui agli artt. 586 e 590 c.p. essendo stato rilevato dal giudice di appello che la persona offesa aveva accusato il malore documentato da certificazione medica - angor coronarico e crisi sincopale - in relazione alla condizione di stress per l'intervento indebito operato dall'imputato.
Le deduzioni difensive sul punto devono dunque ritenersi prive di fondamento, essendo stata evidenziata una correlazione temporale desunta da specifici dati probatori - quali documentazione medica innanzi indicata.
Inoltre va rilevato che il nesso causale resta chiaramente desumibile anche dalle dichiarazioni della persona offesa, indicate nel testo del provvedimento impugnato.
4 - devono ritenersi inammissibili i rilievi formulati dal ricorrente per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, considerato che la valutazione dei presupposti di applicazione dell'art. 62 bis c.p., è espressione del potere discrezionale del giudice di merito, che può negare tali attenuanti anche in base ad un unico elemento ritenuto ostativo alla concessione del beneficio, desunto da modalità della condotta o dai precedenti penali. (v. Cass. Sez. 6, 7 luglio 1999, n. 8668 - RV 214200 - per cui il diniego delle generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi).
Conseguentemente, in presenza di congrua motivazione sul punto, che si desume dal testo del provvedimento, va rilevata l'inammissibilità delle censure difensive. (Cass. Sez. 1 - 2.12.2004, n. 46954 - RV 230591 - per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, che deve motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo).
5 - parimenti inammissibile risulta il motivo concernente la condanna al risarcimento del danno, trattandosi di danno liquidato dal giudice in via equitativa, che deve ritenersi sottratto al sindacato di legittimità, trattandosi di una manifestazione dell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito sulle conseguenze derivanti dal reato, che risultano evidenziate con congrua motivazione nel testo del provvedimento impugnato.
Alla stregua di tali rilievi va dunque pronunziato il rigetto del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al rimborso delle spese sostenute dalla costituita Parte civile, che vengono liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione di quelle sostenute dalla Parte civile che liquida in complessivi Euro 3.500,00 oltre accessori secondo legge.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013

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