La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di Polizia Penitenziaria
N. 29780/2010 REG.SEN.
N. 00672/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Numero 29780/2010)
sul ricorso numero di registro generale 672 del 2005, proposto da:
XX @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -
contro
il
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
costituito in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura
generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
-
del provvedimento assunto in data 10.11.2004 dalla Commissione per
l’Accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale il
ricorrente è stato giudicato non idoneo al passaggio nel Corpo di
Polizia penitenziaria, per deficit visivo, con valutazione di 4/10 OD e
4/10 OS;
- di ogni altro atto e provvedimento allo stesso consequenziale, presupposto e comunque connesso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore,
nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2010, la dott.ssa Rita
Tricarico e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale
d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con
bandi pubblicati nella G.U. 4^ serie speciale 1.6.1999, n. 43, il
Ministero della Difesa ha indetto tre concorsi per l’arruolamento, per
l’anno 2000, di 10491 volontari in ferma breve nell’Esercito italiano,
nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, con possibilità di
immissione, al termine di tale ferma, nelle carriere iniziali delle
stesse Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei
Vigili dei Fuoco.
Il
ricorrente ha preso parte alla selezione e, risultato idoneo, è stato
ammesso alla ferma breve ed, all’atto dell’incorporazione, è stato
sottoposto nuovamente a visita medica, per l’accertamento del
mantenimento dei requisiti fisici. Risultato ancora idoneo, è stato
arruolato nell’Esercito italiano.
Al
termine del secondo anno della ferma triennale, ha presentato domanda
per poter transitare nel Corpo di Polizia penitenziaria.
Convocato
dinanzi alla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici
in data 10.11.2004, lo stesso è stato giudicato da questa non idoneo
per deficit visivo – 4/10 OD e 4/10 OS.
Avverso
detto giudizio, con cui il medesimo è stato escluso, è stato proposto
il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di
doglianza: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei
fatti – eccesso di potere per generica e lacunosa, insufficiente o,
quanto meno, difettosa istruttoria – violazione di legge.
La
comunicazione del giudizio della Commissione medica costituirebbe
un’apodittica affermazione; non si darebbe atto delle modalità con cui
si è proceduto all’accertamento dell’assenza di visus.
Detto
organo avrebbe commesso un errore ed avrebbe seguito un modus
procedendi discutibile, avendo obbligato il ricorrente, portatore di
lenti, a sottoporsi a verifica poco tempo dopo aver rimosso le lenti.
Inoltre
il ricorrente avrebbe dimostrato di possedere un visus naturale di 5/10
per l’occhio destro e di 7/10 per quello sinistro, come attestato da
certificato medico rilasciato da specialista, prodotto in giudizio.
Si
rileva, infine, che, nel corso dei precedenti accertamenti medici
eseguiti per l’arruolamento e la ferma breve, il ricorrente era
risultato idoneo.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato memoria difensiva e documentazione.
Con ordinanza 17.2.2005, n. 297, si è disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad accertamenti medici.
A
seguito dell’acquisizione dell’esito di questi ultimi, con successiva
ordinanza 19.4.2005, n. 2139, è stata accolta la domanda cautelare,
proposta in via incidentale.
Parte
ricorrente ha depositato documentazione, in vista della pubblica
udienza del 20.5.2010, nella quale il ricorso è stato introitato per la
decisione.
DIRITTO
1-
Con il presente gravame si censura il provvedimento di esclusione del
Sig. XX dalla riafferma nel passaggio nel Corpo di Polizia
penitenziaria.
Detta
esclusione si fonda sull’asserito deficit di visus, calcolato in pari a
4/10 OD e 4/10 OS, secondo quanto risultante nel giudizio della
Commissione medica, impugnato in questa sede.
1.1
– Deve rilevarsi che nella specie si è applicato l’art. 122, comma 1,
lett. d), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, secondo cui “per l’ammissione
al concorso per la nomina ad allievo agente”, qual è il caso che ci
riguarda, si richiede un “visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10
nell'occhio che vede di meno”, per cui l’assenza di detto requisito ne
determina l’esclusione.
2 - Il ricorso è fondato per quanto di seguito evidenziato.
Al
riguardo, occorre rilevare che, come illustrato in narrativa, l’attuale
ricorrente, nel corso della selezione per l’arruolamento, per l’anno
2000, di 10491 volontari in ferma breve, nonché all’atto di
incorporazione, è stato sottoposto a visita medica, risultando idoneo e,
solo quando è stato visitato in data 10.11.2004, per poter transitare
nel Corpo di Polizia penitenziaria, è stato giudicato non idoneo.
Inoltre
lo stesso ha prodotto un certificato medico rilasciato da specialista
in data 6.12.2004, perciò successivamente, che attesta un visus naturale
di 5/10 per l’occhio destro e di 7/10 per quello sinistro, sufficiente,
ai sensi del menzionato art. 122, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n.
443/1992, per risultare idoneo.
Per
quanto sopra evidenziato, appare fondata la censura di eccesso di
potere per istruttoria inadeguata e per travisamento dei fatti e,
pertanto, l’atto di esclusione del ricorrente risulta illegittimo e va
annullato e l’Amministrazione è tenuta a confermare l’assunzione del
ricorrente, disposta provvisoriamente, in esecuzione dell’ordinanza
cautelare di questo T.A.R. n. 2139/2005.
3
– Con riguardo alle spese di giudizio ed gli onorari di difesa, si
ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le
parti.
P.Q.M.
il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater,
definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per
l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina
all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010, in
prosecuzione di quella del 20 maggio 2010, con l’intervento dei
Magistrati:
Pio Guerrieri, Presidente
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
Michelangelo Francavilla, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/08/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO
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