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mercoledì 14 settembre 2016

TAR: La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di Polizia Penitenziaria



La perdita parziale del visus non è causa ostativa all'immissione in ruolo nelle forze di Polizia Penitenziaria


 
N. 29780/2010 REG.SEN.

N. 00672/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA
(Numero 29780/2010)

sul ricorso numero di registro generale 672 del 2005, proposto da:
XX @@@@@@@, rappresentato e difeso dall’Avv. -


contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, costituito in giudizio, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;


per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento assunto in data 10.11.2004 dalla Commissione per l’Accertamento dei requisiti psico-fisici del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, con il quale il ricorrente è stato giudicato non idoneo al passaggio nel Corpo di Polizia penitenziaria, per deficit visivo, con valutazione di 4/10 OD e 4/10 OS;

- di ogni altro atto e provvedimento allo stesso consequenziale, presupposto e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella pubblica udienza del giorno 20 maggio 2010, la dott.ssa Rita Tricarico e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con bandi pubblicati nella G.U. 4^ serie speciale 1.6.1999, n. 43, il Ministero della Difesa ha indetto tre concorsi per l’arruolamento, per l’anno 2000, di 10491 volontari in ferma breve nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, con possibilità di immissione, al termine di tale ferma, nelle carriere iniziali delle stesse Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili dei Fuoco.

Il ricorrente ha preso parte alla selezione e, risultato idoneo, è stato ammesso alla ferma breve ed, all’atto dell’incorporazione, è stato sottoposto nuovamente a visita medica, per l’accertamento del mantenimento dei requisiti fisici. Risultato ancora idoneo, è stato arruolato nell’Esercito italiano.

Al termine del secondo anno della ferma triennale, ha presentato domanda per poter transitare nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Convocato dinanzi alla Commissione medica per l’accertamento dei requisiti fisici in data 10.11.2004, lo stesso è stato giudicato da questa non idoneo per deficit visivo – 4/10 OD e 4/10 OS.

Avverso detto giudizio, con cui il medesimo è stato escluso, è stato proposto il ricorso in esame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di doglianza: eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti – eccesso di potere per generica e lacunosa, insufficiente o, quanto meno, difettosa istruttoria – violazione di legge.

La comunicazione del giudizio della Commissione medica costituirebbe un’apodittica affermazione; non si darebbe atto delle modalità con cui si è proceduto all’accertamento dell’assenza di visus.

Detto organo avrebbe commesso un errore ed avrebbe seguito un modus procedendi discutibile, avendo obbligato il ricorrente, portatore di lenti, a sottoporsi a verifica poco tempo dopo aver rimosso le lenti.

Inoltre il ricorrente avrebbe dimostrato di possedere un visus naturale di 5/10 per l’occhio destro e di 7/10 per quello sinistro, come attestato da certificato medico rilasciato da specialista, prodotto in giudizio.

Si rileva, infine, che, nel corso dei precedenti accertamenti medici eseguiti per l’arruolamento e la ferma breve, il ricorrente era risultato idoneo.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato memoria difensiva e documentazione.

Con ordinanza 17.2.2005, n. 297, si è disposto che il ricorrente fosse sottoposto ad accertamenti medici.

A seguito dell’acquisizione dell’esito di questi ultimi, con successiva ordinanza 19.4.2005, n. 2139, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Parte ricorrente ha depositato documentazione, in vista della pubblica udienza del 20.5.2010, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.

DIRITTO

1- Con il presente gravame si censura il provvedimento di esclusione del Sig. XX dalla riafferma nel passaggio nel Corpo di Polizia penitenziaria.

Detta esclusione si fonda sull’asserito deficit di visus, calcolato in pari a 4/10 OD e 4/10 OS, secondo quanto risultante nel giudizio della Commissione medica, impugnato in questa sede.

1.1 – Deve rilevarsi che nella specie si è applicato l’art. 122, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 30.10.1992, n. 443, secondo cui “per l’ammissione al concorso per la nomina ad allievo agente”, qual è il caso che ci riguarda, si richiede un “visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10 nell'occhio che vede di meno”, per cui l’assenza di detto requisito ne determina l’esclusione.

2 - Il ricorso è fondato per quanto di seguito evidenziato.

Al riguardo, occorre rilevare che, come illustrato in narrativa, l’attuale ricorrente, nel corso della selezione per l’arruolamento, per l’anno 2000, di 10491 volontari in ferma breve, nonché all’atto di incorporazione, è stato sottoposto a visita medica, risultando idoneo e, solo quando è stato visitato in data 10.11.2004, per poter transitare nel Corpo di Polizia penitenziaria, è stato giudicato non idoneo.

Inoltre lo stesso ha prodotto un certificato medico rilasciato da specialista in data 6.12.2004, perciò successivamente, che attesta un visus naturale di 5/10 per l’occhio destro e di 7/10 per quello sinistro, sufficiente, ai sensi del menzionato art. 122, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 443/1992, per risultare idoneo.

Per quanto sopra evidenziato, appare fondata la censura di eccesso di potere per istruttoria inadeguata e per travisamento dei fatti e, pertanto, l’atto di esclusione del ricorrente risulta illegittimo e va annullato e l’Amministrazione è tenuta a confermare l’assunzione del ricorrente, disposta provvisoriamente, in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 2139/2005.

3 – Con riguardo alle spese di giudizio ed gli onorari di difesa, si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato ed ordina all’Amministrazione di assumere le conseguenti determinazioni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2010, in prosecuzione di quella del 20 maggio 2010, con l’intervento dei Magistrati:

Pio Guerrieri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/08/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

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