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venerdì 9 settembre 2016

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 20 allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri. (GU n.72 del 9-9-2016)



COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli, per  il  reclutamento  di  20  allievi
  carabinieri,  in  qualita'  di  atleti,  per  il  Centro   sportivo
  dell'Arma dei Carabinieri. 
(GU n.72 del 9-9-2016)
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del direttore generale della  Sanita'  militare,
datato 6 dicembre 2005, recante  «Adozione  della  direttiva  tecnica
riguardante  i  criteri  per  delineare  il  profilo  sanitario   nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2015  e  bilancio
pluriennale dello Stato per il triennio 2015-2017» (legge di bilancio
2015); 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo dei Vigili del
Fuoco»; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n.  208,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualita'  di
atleti,  per  le  esigenze  del   Centro   sportivo   dell'Arma   dei
Carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di 20 carabinieri in ferma quadriennale, in qualita'  di
atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di  seguito  indicate,
per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: 
      a. Atletica 1 posto per la specialita' «metri 400 - maschile»; 
      b. Atletica 1 posto  per  la  specialita'  «getto  del  peso  -
maschile»; 
      c. Judo: 1 posto per la categoria di peso « -52  chilogrammi  -
femminile»; 
      d. Scherma: 1 posto per la specialita' «sciabola - maschile»; 
      e. Taekwondo: 1 posto per la categoria di peso «-49 chilogrammi
- femminile»; 
      f. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «-73  chilogrammi
- femminile»; 
      g. Taekwondo 1 posto per la categoria di peso «+73  chilogrammi
- femminile»; 
      h. Sport invernali 1 posto per la specialita'  «sci  nordico  -
maschile»; 
      i. Sport invernali  1  posto  per  la  specialita'  «discipline
nordiche - maschile»; 
      j. Sport invernali 2 posti per  la  specialita'  «sci  alpino -
maschile»; 
      k. Sport invernali  1  posto  per  la  specialita'  «biathlon -
femminile»; 
      l. Pentathlon Moderno e Triathlon 2 posti  per  la  specialita'
«pentathlon moderno - femminile»; 
      m. Tiro a volo e tiro a segno 1 posto per la specialita' «skeet
- maschile»; 
      n. Tiro a volo e tiro  a  segno  1  posto  per  la  specialita'
«pistola 10 mt. - maschile»; 
      o.  Nuoto  1  posto  per  la  specialita'  «200  mt.  misti   -
femminile»; 
      p. Nuoto 1 posto per la specialita' «400  mt.  stile  libero  -
femminile»; 
      q. Nuoto 1 posto per la specialita' «100  mt.  stile  libero  -
femminile»; 
      r. Nuoto 1 posto per la specialita' «tuffi piattaforma 10 mt. -
maschile». 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2016.
In  tal  caso,  il  Comando  generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1: 
      a) abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superato il ventiseiesimo anno, cioe' siano nati nel periodo  dal  10
ottobre 1999 al 10 ottobre 1990, estremi  compresi.  Per  coloro  che
abbiano prestato  servizio  militare  obbligatorio  o  volontario  il
limite massimo d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo  dal  10
ottobre 1990 al 10 ottobre 1988, estremi compresi). Non si  applicano
gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai  concorsi
per i pubblici impieghi; 
      b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere consegnata  all'atto  della  presentazione  alla  prima
prova concorsuale; 
      i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1°  gennaio
2015 e la data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'
per la quale intendono concorrere, risultati  agonistici  di  livello
almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano
o  dalle  federazioni  sportive  nazionali,  la  cui  valutazione  e'
devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto  corso   formativo   sono
subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b)  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c) al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
Carabinieri. 
    4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata  e  inviata,  esclusivamente  a  mezzo  posta   elettronica
certificata  (PEC),  seguendo  la   procedura   indicata   nel   sito
www.carabinieri.it-area concorsi, entro il termine perentorio  di  30
giorni a decorrere dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale,
seguendo le istruzioni fornite dal sistema automatizzato. 
    2.  Il  concorrente,  prima   di   iniziare   la   procedura   di
presentazione della domanda on-line, deve dotarsi di casella di posta
elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo.  Il
concorrente titolare di  casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) deve quindi scaricare il  modulo  per  la  presentazione  della
domanda in formato PDF, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo, come
allegato, dalla propria  casella  di  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare
nel modulo di domanda: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa  e  mobile),  tenendo
presente che le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque
inviate  alla  casella  di  posta  elettronica   certificata   (PEC),
intestata al concorrente, da cui lo stesso ha inoltrato  la  domanda.
Dovra' essere segnalata,  altresi',  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e  contenzioso,  ogni
variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  i   concorrenti   dovranno   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovranno indicare  le  condanne,  le  applicazioni  di
pena, i procedimenti a carico  ed  ogni  altro  eventuale  precedente
penale,  precisando  la  data   del   provvedimento   e   l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. 
    I concorrenti dovranno  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione  della   loro   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
Carabinieri; 
      f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      g) i  titoli  di  merito  posseduti,  tra  quelli  indicati  al
successivo art. 8,  allegando  un  curriculum  sportivo  riassuntivo,
vidimato  dalla  Federazione  sportiva  nazionale   di   riferimento,
riportante i risultati agonistici conseguiti secondo quanto  indicato
al precedente art. 2, comma 1, lettera i); 
      h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra  quelli
indicati al successivo art. 8; 
      i) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Il concorrente  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari  di  cui  al  successivo  art.  6,  dovra'   esibire   copia
dell'e-mail con cui ha  inviato  il  modulo  di  presentazione  della
domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata  (PEC)
all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it.   Le    domande    di
partecipazione inoltrate, anche  in  via  telematica,  con  qualsiasi
altro mezzo rispetto a quello sopraindicato,  non  saranno  prese  in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. I concorrenti minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione  potranno  inoltrare  la  stessa,  con  le
medesime modalita' descritte ai commi precedenti, tramite casella  di
posta elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli  esercenti
la potesta' genitoriale. Essi dovranno,  altresi',  consegnare,  alla
prima  prova  concorsuale,   l'atto   di   assenso   all'arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da quello esercente la
potesta' genitoriale  o  dal  tutore,  nonche'  la  fotocopia  di  un
documento di riconoscimento  dei/del  sottoscrittori/e  provvisto  di
fotografia e in corso di validita'. 
    6. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o
di preferenza posseduti, di cui al precedente comma 3 lettera g),  h)
ed  i),  bensi'  dovra'  allegare   solo   un   curriculum   sportivo
riassuntivo. Detti titoli dovranno  comunque  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso e dettagliatamente indicati nella  domanda
stessa. La documentazione probatoria dei  singoli  titoli  di  merito
dovra' essere consegnata, all'atto della presentazione per  la  prima
prova  del  concorso,  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 - Roma: 
      a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata  ai
sensi dell'articolo18 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) per i titoli di studio e per  quelli  di  preferenza,  anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    La mancata  presentazione  di  detti  documenti  sara'  causa  di
esclusione dal concorso. 
    7. Fermo restando che la domanda presentata con le  modalita'  di
cui al comma 1 non potra' essere  modificata  una  volta  scaduto  il
termine ultimo per la presentazione delle domande di  partecipazione,
il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento potra' chiedere  la  regolarizzazione  delle
domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita'  indicate
ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per  vizi
sanabili. 
    8. Con l'invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC)  della
domanda,  con  le  modalita'  indicate  nel  presente  articolo,   il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
e amministrativa circa  eventuali  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamenti sanitari, per il riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i  concorrenti  dovranno  esibire  l'e-mail  con  cui  ha
inviato la domanda di partecipazione al concorso e la  documentazione
di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a Colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  di  grado   non
inferiore a Maggiore, membro; 
      - un funzionario del CONI, membro; 
      - un  maresciallo  aiutante  sostituto  ufficiale  di  pubblica
sicurezza dell'Arma dei  Carabinieri,  segretario  senza  diritto  di
voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale medico dell'Arma dei Carabinieri  di  grado  non
inferiore a tenente colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici dell'Arma dei  carabinieri,  membri,  di
cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      - un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore
a Tenente Colonnello, presidente; 
      - un ufficiale con qualifica di perito selettore  attitudinale,
membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
                               Art. 6 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  per
essere sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura della  commissione
di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b),  volti  alla  verifica  del
possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio  in  qualita'
di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente,  a  partire
dal 26 ottobre 2016. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico -  Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, a partire dal 13 ottobre
2016. Detta comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali  rinvii
o variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  dal  concomitante  svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata da cui e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al
concorso). 
    3.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'  accertata
secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  direttore  generale
della  Sanita'  militare,  datato  6  dicembre  2005  e  dal  decreto
ministeriale  4   giugno   2014   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una  tuta  ginnica,  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso); 
      b) certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«B»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato  dal   proprio   medico   di   fiducia   e   controfirmato
dall'interessato,  che  attesti  lo  stato  di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
C. In caso  di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione della caratteristica somato-funzionale AV,  limitatamente
alla carenza del predetto enzima, al  coefficiente  attribuito  sara'
aggiunta la dicitura «deficit di  G6PD  non  definito».  Il  suddetto
referto  dovra'  comunque  essere  prodotto  dai  candidati  all'atto
dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      f)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  (se  di   sesso
femminile); 
      g) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari; 
      h) atto di assenso, in carta  semplice,  conforme  all'allegato
«A»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro  per   lo   svolgimento   degli   accertamenti   sanitari   ed
attitudinali).  La   mancata   presentazione   di   detto   documento
determinera' l'esclusione del concorrente minorenne. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso,  secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti  direttive,  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  4,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 4, apparato  respiratorio  (AR)  4,  apparati
vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge  109/2010  richiamata
in premessa. I concorrenti riconosciuti affetti da carenza accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato «C», apparato locomotore superiore (LS) 4,  apparato
locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo
(VS) 4. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che: 
      a) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  previste  dalla  normativa  vigente  o   che
determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di
alcool, da confermarsi presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dai presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 
      b) presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tale requisito dovra'  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti una visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; 
      a. cardiologico con ECG; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e. psichiatrico; 
      f. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. analisi del sangue concernenti: 
        - emocromo completo; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - bilirubinemia totale e frazionata; 
        - gamma GT; 
      h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica; 
      j.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato D.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato D sottoscritta dai genitori o da chi  esercita  la  potesta'
genitoriale.   La   mancata   esibizione   di   detta   dichiarazione
determinera' l'impossibilita' di sottoporre i  minorenni  agli  esami
radiologici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere  gli
ulteriori accertamenti concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione
non potra' in nessun caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, e del punto 10  della  Direttiva  Tecnica  per  l'accertamento
delle imperfezioni del 4 giugno 2014 per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al  servizio  militare,  secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,  in   una   data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 9. Se in occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la candidata  sara'  esclusa  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 6, saranno sottoposti,  a  cura
della commissione di cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, articolati su due fasi: 
      a) una istruttoria, volta alla preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta separatamente da: 
        - ufficiali psicologi, mediante  somministrazione  di  uno  o
piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance e la loro
successiva valutazione; 
        -   ufficiali   periti   selettori   attitudinali,   mediante
conduzione di un'intervista attitudinale,  che  ne  riporteranno  gli
esiti, rispettivamente, in  una  «relazione  psicologica»  e  in  una
«scheda di valutazione attitudinale»; 
      b) una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri
diversi da quelli  intervenuti  nella  fase  precedente,  valutati  i
referti istruttori e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto
collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   e   alle    potenzialita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   carabiniere
effettivo ed all'assunzione delle discendenti responsabilita'. 
    Tali accertamenti saranno svolti con  le  modalita'  definite  in
apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale  del
Comandante  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  o   di   autorita'
delegata, che saranno rese  disponibili  mediante  pubblicazione  sul
sito www.carabinieri.it, entro la data di  svolgimento  della  prova,
con  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  per  tutti  gli
interessati. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 6, comma 1,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,  sara'   considerato
rinunciatario e quindi escluso  dal  concorso,  quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni  ad  eccezione  dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al  Comando
generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro nazionale di selezione  e
reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del
giorno lavorativo antecedente a  quello  di  prevista  presentazione,
inviando documentazione probatoria.  La  riconvocazione,  che  potra'
essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento  della
prova stessa, avverra'  esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (che  sara'
inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  da  cui
e' stata inoltrata la domanda di partecipazione al concorso). 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
«idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che  sara'  comunicato
per iscritto seduta stante,  e'  definitivo.  I  candidati  giudicati
«inidonei» pertanto, saranno esclusi dal concorso. 
    4. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione degli accertamenti sanitari e  di  quelli  attitudinali
dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita  interna  di
caserma. 
                               Art. 8 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso  dei  titoli  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  dovra'   procedere   alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate  nell'art.  960  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli di studio,  il  concorrente  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione in
base alla ripartizione dei posti per discipline/specialita'  indicata
nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.  Il  punteggio  finale  di
ciascun  concorrente  sara'  costituito  dalla  somma  dei   punteggi
attribuitigli, secondo le modalita' indicate nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - Piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma  -  tel.  06/80982935,
presumibilmente a partire dal 4 novembre 2016. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente  potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,
nella  medesima  disciplina/specialita'  sportiva,   un   numero   di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi 20 giorni di effettivo corso. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti  di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
9 novembre 2016, nel sito internet  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n.  2,  00197  Roma,  numero
0680982935. 
                               Art. 10 
 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  o
nel sito www.carabinieri.it, la pubblicazione di eventuali variazioni
al bando e/o alle date  di  convocazione  per  lo  svolgimento  degli
accertamenti sanitari ed  attitudinali  o  di  ulteriori  avvisi  che
riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
attraverso  il   sito   internet   www.carabinieri.it   oppure,   ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e'  stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 12 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'amministrazione, con provvedimento  motivato  del  Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell'Arma  dei  Carabinieri,  puo'  escludere  in  ogni  momento  dal
concorso i concorrenti che  non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina ad atleta del Centro sportivo, se  il  difetto  dei  requisiti
sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento. 
                               Art. 13 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  Allievi
Carabinieri che sara' successivamente individuata, per  la  frequenza
del corso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri e contenute nel regolamento interno per  le
Scuole Allievi Carabinieri. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al  fine
di accertare che non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da
determinare un  provvedimento  medico  -  legale  di  inidoneita'  al
servizio militare. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata  per  la  presentazione,   comporteranno   l'esclusione   dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati  inidonei  saranno  sostituiti   secondo   l'ordine   della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   Allievi
Carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      - il certificato vaccinale infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      - il certificato rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      - la dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato «E». 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma  5.  La  Scuola  di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per  comprovati  motivi  da
preavvisare  tramite   la   Stazione   Carabinieri   competente   per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso. 
    6. Gli arruolati,  previo  superamento  degli  esami  finali  del
corso, conseguiranno la  nomina  a  Carabiniere  e  saranno  immessi,
secondo l'ordine della graduatoria  finale,  nel  ruolo  Appuntati  e
Carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine  del  corso
saranno destinati al Centro sportivo Carabinieri. 
                               Art. 14 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed  attitudinali
fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico  dell'Amministrazione
militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario
pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle  armi  dovranno
indossare l'uniforme limitatamente al  giorno  di  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  -
Centro nazionale di selezione e  reclutamento  per  le  finalita'  di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente nonche', in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante  generale  dell'Arma   dei   Carabinieri,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili dei dati personali: 
      - il Direttore del predetto Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
      - i Presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcont@pec.carabinieri.it. 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 16 agosto 2016 
 
                                           Gen. C.A. Tullio Del Sette 

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