MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 22 luglio 2021
Fissazione degli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza
dei centri di accoglienza per i migranti. (21A05246)
(GU n.214 del 7-9-2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante
norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale, nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante procedure
comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
protezione internazionale»;
Visti in particolare l'art. 9, comma 1 e l'art. 11 del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n. 142, citato, come rispettivamente
modificati dall'art. 4, comma 1, lettera b) n. 1 e dall'art. 4, comma
1, lettera d) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante dei diritti delle persone private della
liberta' personale»;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142, citato, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del
decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, citato, che prevede che nei
centri di cui all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art.
11 del medesimo decreto legislativo devono essere assicurati adeguati
standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla
partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni
terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 20, comma 1-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, aggiunto dall'art. 3, comma 1,
lettera d), numero 2), del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.
222, il quale demanda al Ministro della salute l'adozione, previa
intesa in Conferenza unificata, di un decreto che definisca i
requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 5 luglio 1975, recante
«Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896
relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari
principali dei locali d'abitazione», il quale, nelle more
dell'approvazione del decreto ministeriale menzionato al precedente
capoverso, e' da interpretarsi conformemente all'art. 10, comma 2,
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visti l'art. 8, comma 4, e l'art. 8-ter del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni,
recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e la normativa
regionale attuativa in materia di autorizzazione all'esercizio di
attivita' sanitaria, nonche' il decreto del Presidente della
Repubblica del 14 gennaio 1997, recante «Approvazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private»;
Considerato che, alla luce delle disposizioni menzionate nel
precedente capoverso, e' necessario che i requisiti strutturali,
tecnologici e organizzativi ai quali assoggettare i locali dei centri
e delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo
18 agosto 2015, n. 142, adibiti all'esercizio di attivita' sanitaria,
siano individuati in base al livello di complessita' e alla tipologia
dell'assistenza ivi prestata;
Considerato che l'attivita' sanitaria assicurata nei centri e nelle
strutture di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18
agosto 2015, n. 142, citato, consiste nella visita medica di
ingresso, misure di profilassi e sorveglianza, interventi di primo
soccorso e che per prestazioni specialistiche o di complessita' e
intensita' ulteriore si ricorre all'assistenza prestata dalle
strutture territoriali e ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
Considerato che, per lo svolgimento delle attivita' sanitarie di
cui al capoverso precedente, e' necessario che gli ambienti in cui si
svolgono tali attivita' siano in linea con i requisiti
igienico-sanitari di base e siano provvisti di una dotazione minima
di strumenti e presidi sanitari;
Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 29 gennaio 2021,
di approvazione dello schema di capitolato di gara di appalto per la
fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento
dei centri di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563,
dei centri di prima accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui agli
articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e
successive modificazioni;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, citato;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto individua, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i criteri e le
modalita' per assicurare, nei centri di cui all'art. 9 e nelle
strutture di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo,
adeguati standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche'
idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente
alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di
organizzazioni terroristiche internazionali.
Art. 2
Standard igienico-sanitari abitativi e di sicurezza
1. Gli immobili presso i quali sono allestiti i centri e le
strutture di cui all'art. 1, comma 1, rispettano gli standard
previsti dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia,
prevenzione incendi, agibilita', igiene e sicurezza, attestati da
idonea documentazione.
2. I locali degli immobili di cui all'art. 1, comma 1, nei quali
viene svolta attivita' di assistenza sanitaria, rispettano gli
standard strutturali, tecnici e organizzativi previsti dalle norme
statali e regionali vigenti in materia di autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria nell'ipotesi in cui la tipologia
di assistenza ivi prestata rientri tra le fattispecie sottoposte a
procedura autorizzatoria in base a tali norme.
3. I locali di cui al comma 2, anche al di fuori delle ipotesi in
cui le attivita' ivi prestate rientrino tra quelle soggette ad
autorizzazione ai sensi del medesimo comma 2, rispettano gli standard
igienico-sanitari individuati nell'allegato «A» del presente decreto
e le norme di buona tecnica relative a microclima e illuminazione. Il
capitolato di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n. 142 definisce la dotazione strumentale medica minima dei locali,
adeguata alla tipologia di assistenza prestata nella struttura.
4. Le Prefetture - Uffici territoriali del Governo verificano la
sussistenza degli standard di cui ai commi precedenti, anche mediante
i controlli previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, effettuati anche in collaborazione con l'Azienda
sanitaria territorialmente competente.
Art. 3
Prevenzione, controllo e vigilanza
1. L'ente gestore dei centri e delle strutture di cui all'art. 1,
comma 1, assicura, attraverso l'impiego di personale qualificato, che
nell'ambito del servizio di informazione e orientamento legale gli
ospiti delle strutture vengano portati a conoscenza dei principi
fondamentali, dei diritti e dei doveri della persona enunciati nella
Costituzione italiana.
2. Al fine di attuare idonee misure tese alla prevenzione, al
controllo e alla vigilanza relativamente alla partecipazione o alla
propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche
internazionali, l'ente gestore segnala alla Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente le eventuali
condotte tenute dagli ospiti, presenti nei centri e nelle strutture
di cui all'art. 1, comma 1, che appaiono ispirate a fattori di
estremismo violento. A tal fine, la Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo promuove attivita' di formazione del personale dell'ente
gestore, anche mediante funzionari e ufficiali della Polizia di Stato
o dell'Arma dei Carabinieri esperti nelle attivita' di prevenzione e
contrasto del terrorismo.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Amministrazione
provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per
gli adempimenti di legge.
Roma, 22 luglio 2021
Il Ministro dell'interno: Lamorgese
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, reg. n. 2575
Allegato A. "Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza
dei centri di accolgienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1 e
all'art. 11 del D.lgs. n. 142/2015)".
=====================================================================
| | |Ubicazione | |
|CAPIENZA | Prestazioni | locale | Requisiti minimi |
+=========+===================+===========+=========================+
|Inferiore|Visite mediche |Interno al |Locale adibito |
| a 50 |d'ingresso e | centro |esclusivamente ad |
| posti |finalizzate |collettivo |attivita' di assistenza |
| |all'accertamento di| o esterno |sanitaria. |
| |patologie che |in caso di | |
| |richiedono misure |accoglienza|Il locale deve |
| |di isolamento o |in singole |assicurare: |
| |successive visite | unita' |a) un adeguato ricambio |
| |specialistiche o | abitative |dei volumi d'aria; b) |
| |percorsi | |un'adeguata illuminazione|
| |diagnostici | |con luce artificiale; c) |
| |terapeutici, | |una temperatura interna |
| |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione |
| |sull'accertamento | |del paziente; d) la |
| |di situazioni di | |presenza di lavabo con |
| |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche |
| | | |calda; e) la presenza di |
| | | |un lettino per le visite;|
| | | |f) la presenza di un |
| | | |armadietto per la tenuta |
| | | |dei farmaci e dei presidi|
| | | |medico-chirurgici; h) la |
| | | |presenza di un |
| | | |contenitore schedario per|
| | | |la tenuta di cartelle |
| | | |sanitarie degli ospiti. |
| | | |Il locale dovra' essere |
| | | |igienizzato |
| | | |quotidianamente con |
| | | |prodotti |
| | | |germicidi/virucidi. |
| | | |Nella struttura e' |
| | | |necessario individuare |
| | | |un'area funzionale per |
| | | |l'isolamento temporaneo, |
| | | |dotata di servizi |
| | | |igienici dedicati, anche |
| | | |qualora il locale per le |
| | | |visite sia individuato |
| | | |esternamente alla |
| | | |struttura. |
+---------+-------------------+-----------+-------------------------+
| da 51 a |Visite mediche |Interno al |Locale adibito |
|300 posti|d'ingresso e | centro |esclusivamente ad |
| |finalizzate |collettivo |attivita' di assistenza |
| |all'accertamento di| o esterno |sanitaria. |
| |patologie che |in caso di | |
| |richiedono misure |accoglienza|Il locale deve |
| |di isolamento o |in singole |assicurare: |
| |successive visite | unita' |a) un adeguato ricambio |
| |specialistiche o | abitative |dei volumi d'aria; b) |
| |percorsi | |un'adeguata illuminazione|
| |diagnostici | |con luce artificiale; c) |
| |terapeutici, | |una temperatura interna |
| |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione |
| |sull'accertamento | |del paziente; d) la |
| |di situazioni di | |presenza di lavabo con |
| |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche |
| |Gestione del | |calda; e) la presenza di |
| |soccorso sanitario.| |un lettino per le visite;|
| | | |f) la presenza di un |
| | | |armadietto per la tenuta |
| | | |dei farmaci e dei presidi|
| | | |medico-chirurgici; h) la |
| | | |presenza di un |
| | | |contenitore schedario per|
| | | |la tenuta di cartelle |
| | | |sanitarie degli ospiti. |
| | | |Il locale dovra' essere |
| | | |igienizzato |
| | | |quotidianamente con |
| | | |prodotti |
| | | |germicidi/virucidi. |
| | | |Nel centro e' necessario |
| | | |assicurare un locale |
| | | |aggiuntivo per |
| | | |l'isolamento temporaneo o|
| | | |l'osservazione breve a |
| | | |bassa intensita', dotato |
| | | |di servizi igienici |
| | | |dedicati. |
+---------+-------------------+-----------+-------------------------+
|Superiore|Visite mediche |Interno al |Locale adibito |
| a 300 |d'ingresso e | centro |esclusivamente ad |
| posti |finalizzate | |attivita' di assistenza |
| |all'accertamento di| |sanitaria. |
| |patologie che | | |
| |richiedono misure | |Il locale deve |
| |di isolamento o | |assicurare: |
| |successive visite | |a) un adeguato ricambio |
| |specialistiche o | |dei volumi d'aria; b) |
| |percorsi | |un'adeguata illuminazione|
| |diagnostici | |con luce artificiale; c) |
| |terapeutici, | |una temperatura interna |
| |nonche' valutazioni| |adatta alla svestizione |
| |sull'accertamento | |del paziente; d) la |
| |di situazioni di | |presenza di lavabo con |
| |vulnerabilita'. | |acqua corrente, anche |
| |Gestione del | |calda; e) la presenza di |
| |soccorso sanitario.| |un lettino per le visite;|
| | | |f) la presenza di un |
| | | |armadietto per la tenuta |
| | | |dei farmaci e dei presidi|
| | | |medico-chirurgici; h) la |
| | | |presenza di un |
| | | |contenitore schedario per|
| | | |la tenuta di cartelle |
| | | |sanitarie degli ospiti. |
| | | |Il locale dovra' essere |
| | | |igienizzato |
| | | |quotidianamente con |
| | | |prodotti |
| | | |germicidi/virucidi. |
| | | |Nel centro e' necessario |
| | | |assicurare un locale |
| | | |aggiuntivo per |
| | | |l'isolamento temporaneo o|
| | | |l'osservazione breve a |
| | | |bassa intensita', dotato |
| | | |di servizi igienici |
| | | |dedicati. |
+---------+-------------------+-----------+-------------------------+
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
L'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, novellato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge 21
ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 173, prevede che nei centri di accoglienza di cui
all'art. 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'art. 11 del medesimo
decreto legislativo n. 142/2015 devono essere assicurati adeguati
standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonche' idonee
misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla
partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni
terroristiche internazionali, secondo i criteri e le modalita'
stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto
con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata.
Ai fini della predisposizione di tale decreto interministeriale,
con decreto del Capo Dipartimento n. 11512 del 22 ottobre 2021, e'
stato costituito apposito Gruppo di lavoro, presieduto dal Vice Capo
Dipartimento Vicario e composto da referenti di questo Dipartimento,
del Dipartimento della pubblica sicurezza, del Dipartimento dei
Vigili del fuoco, Soccorso pubblico e Difesa civile, nonche' dai
referenti del Ministero della salute - Istituto nazionale della
poverta' (INMP) i quali, all'esito della riunione in videoconferenza
tenutasi in data 9 marzo 2021 e sulla scorta di precedenti incontri,
hanno condiviso una conclusiva bozza di decreto composto da tre
articoli, il cui contenuto viene di seguito riportato.
Il testo del provvedimento in questione, opportunamente emendato
a seguito della riunione tecnica della Conferenza unificata svoltasi
in data 16 giugno u.s., e' stato approvato in sede di Conferenza
unificata nella riunione tenuta in data 8 luglio u.s.
In particolare, il decreto e' costituito, oltre che dall'art. 1,
in cui sono preliminarmente individuate le tipologie di requisiti
oggetto di disciplina, anche dai seguenti articoli.
L'art. 2, rubricato «Standard igienico-sanitari abitativi e di
sicurezza», il quale prescrive che negli immobili adibiti a centri di
accoglienza di cui agli art. 9 e 11 decreto legislativo n 142/2015
sono rispettati:
gli standard previsti dalle norme vigenti in materia di
urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilita', igiene e
sicurezza, attestati da idonea documentazione, e le norme di buona
tecnica relative a microclima e illuminazione;
gli standard sanitari di tipo strutturale, tecnico e
organizzativo previsti dalle norme statali e regionali vigenti in
materia di autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria, per i
locali nei quali viene svolta attivita' di assistenza sanitaria,
nell'ipotesi in cui la tipologia di assistenza prestata rientri tra
le fattispecie sottoposte a procedura autorizzatoria in base a tali
nonne. Per l'ipotesi in cui l'assistenza prestata non sia soggetta
per legge ad autorizzazione sanitaria, devono essere rispettati,
sotto il profilo strutturale, organizzativo e tecnico, gli standard
igienico-sanitari indicati nella tabella A denominata «Allegato A.
Requisiti igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza dei centri di
accoglienza per migranti (di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 11
del decreto legislativo n. 142/2015)», allegata al decreto.
Tale allegato, in linea con le prescrizioni recate dal nuovo
schema di capitolato di appalto per la gestioni dei centri e delle
strutture di accoglienza, approvato con decreto del sig. ministro del
29 gennaio 2021, individua e categorizza i requisiti minimi in
parola, sulla base della tipologia e della capienza dei centri
(ovvero, centri costituiti da unita' abitative con capienza sino a
cinquanta posti, centri collettivi con capacita' tra cinquantuno e
trecento posti nonche' centri collettivi con capienza superiore a
trecento persone), delle prestazioni sanitarie ivi assicurate a norma
del predetto schema di capitolato e della ubicazione, interna o
esterna alla struttura, dei locali adibiti allo svolgimento delle
medesime attivita' di assistenza sanitaria dei migranti accolti.
Si prescrive, inoltre, che il controllo di tali requisiti venga
condotto in sede ispettiva dalle Prefettura anche in collaborazione
con le Aziende sanitarie territorialmente competenti.
L'art. 3, rubricato «attivita' di prevenzione controllo e
vigilanza», descrive, invece le misure strumentali alla tutela della
sicurezza pubblica, in relazione alla prevenzione, controllo e
vigilanza relativamente alla partecipazione e alla propaganda attiva
a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, da porre in
essere nel raccordo tra le Prefetture - Uffici territoriali del
Governo e gli enti gestori dei centri.
In tal senso, il primo comma reca una disposizione introduttiva
di carattere generale, in base alla quale, nell'ambito del servizio
di orientamento legale previsto dallo schema di capitolato di appalto
per la gestione dei centri e strutture di accoglienza, ciascun ospite
viene portato a conoscenza dei principi fondamentali e dei diritti e
dei doveri della persona enunciati nella Costituzione italiana.
Il secondo comma dispone che, al fine di attuare idonee misure
tese alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza relativamente
alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di
organizzazioni terroristiche internazionali, l'ente gestore segnala
alla Prefettura territorialmente competente le eventuali condotte
tenute dagli ospiti dei centri e delle strutture di accoglienza che
appaiano ispirate a fattori di estremismo violento. A tal fine, la
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo promuove attivita' di
formazione del personale dell'ente gestore, anche mediante funzionari
e ufficiali della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri
esperti nelle attivita' di prevenzione e contrasto del terrorismo.
L'art. 4, rubricato «Disposizioni finanziarie», dispone, infine,
che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Tale previsione si pone in
linea con la disposizione di invarianza finanziaria di cui all'art.
14, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 131, citato.
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