Cassazione 2024-La sentenza n. 47325 della Corte di Cassazione affronta il tema delle implicazioni legali per il conducente che guida sotto l'effetto di alcol o sostanze psicotrope, con particolare riferimento al mancato avviso della possibilità di farsi assistere da un difensore e alla valutazione della positività del guidatore.
In questo caso, la Corte ha precisato alcuni punti chiave:
Mancato avviso di farsi assistere da un difensore: Il fatto che il conducente non venga informato della possibilità di essere assistito da un difensore in occasione di un accertamento della guida sotto l'effetto di alcol o sostanze psicotrope non è rilevante ai fini della valutazione della sua condotta, specialmente se il guidatore ha rifiutato di sottoporsi ai test stradali. La Corte stabilisce che il rifiuto dei test non invalida il procedimento o la validità della successiva accertamento.
Rilevazione della positività: La positività del conducente non deve essere esclusivamente desunta dai test stradali, ma può essere provata anche attraverso altri indizi. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che anche i rilievi di polizia sul comportamento del conducente (ad esempio, sintomi visibili di alterazione) sono considerati elementi validi per giustificare l'accompagnamento del conducente presso una struttura apposita per il prelievo di campioni biologici (ad esempio, sangue o urina). Tali comportamenti possono supportare la decisione di sottoporre il guidatore a ulteriori accertamenti per determinare la presenza di alcol o sostanze psicotrope.
In sintesi, la Cassazione ha ribadito che, anche in assenza di un avviso esplicito sul diritto di avere un difensore e nonostante il rifiuto dei test, le evidenze raccolte dalla polizia, come il comportamento sospetto del conducente, giustificano l'accompagnamento in una struttura per effettuare i prelievi biologici, che sono validi per determinare la guida sotto l'effetto di sostanze.
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