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venerdì 17 gennaio 2025

Cassazione 2025-La sentenza n. 639 della Corte di Cassazione affronta la questione del trattamento penale di un reato perseguibile a querela di parte e le sue implicazioni quando il reato viene commesso da una persona che è stata ammonita.

 

Cassazione 2025-La sentenza n. 639 della Corte di Cassazione affronta la questione del trattamento penale di un reato perseguibile a querela di parte e le sue implicazioni quando il reato viene commesso da una persona che è stata ammonita.

Principali punti della sentenza:

  1. Reato perseguibile a querela di parte: Di norma, alcuni reati possono essere perseguiti solo se la parte offesa presenta una querela. Questo significa che, in assenza di querela, l'azione penale non può essere avviata.

  2. Perseguibilità d'ufficio dopo l'ammonimento: Tuttavia, la Corte ha stabilito che, se il reato viene commesso da una persona che è stata ammonita (ovvero, una persona che ha ricevuto una formalizzazione della polizia per comportamenti violenti o minacciosi, in genere legati a reati di stalking o simili), il reato diventa perseguibile d'ufficio. Questo implica che l'azione penale può essere avviata anche senza la querela della parte offesa, proprio perché la persona ammonita ha ricevuto un avvertimento legale e la sua condotta è stata ritenuta pericolosa.

  3. Reato consumato ai danni di persona diversa: La Cassazione ha anche precisato che il reato può essere perseguito d'ufficio anche se il reato è stato consumato ai danni di una persona diversa rispetto a quella per cui era stato emesso l'ammonimento. Questo è rilevante perché il principio dell'ammonimento si estende alla protezione generale della collettività, non solo alla specifica persona che ha ricevuto l'ammonimento.

In sintesi:

La Corte di Cassazione ha stabilito che un reato che normalmente sarebbe perseguibile a querela di parte, quando viene commesso da una persona ammonita, diventa automaticamente perseguibile d'ufficio. Inoltre, tale regola si applica anche se il reato è consumato a danno di una persona diversa da quella per cui era scattato l'ammonimento, rafforzando così la protezione della società contro comportamenti violenti o pericolosi da parte di chi è stato già ammonito.

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