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martedì 28 giugno 2011

Agenzia delle dogane Circ. 24-6-2011 n. 19/D Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.


Circ. 24 giugno 2011, n. 19/D (1).
 Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010.         Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di         spedizioniere doganale.     

(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e  rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.


          
                           
Alle                          
Direzioni regionali, interregionali e               provinciali delle dogane  
                                                   
Loro sedi  
                         
e, p.c.:                          
Al                          
Consiglio nazionale degli spedizionieri               doganali  
                                        
Via XX Settembre, n. 3             
                                        
00187 - Roma  
                           
Alla                          
Federazione nazionale spedizionieri               doganali  
                                        
Via XX Settembre, n. 3             
                                        
00187 - Roma  
                           
All'                          
Associazione nazionale centri di assistenza               doganale  
                                        
Via dei trasporti, n. 2/A             
                                        
41012 - Carpi (MO)            



              



Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente la         "Attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno",         pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ord. n.         75 - , statuisce, all'art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere         doganale.      
Con la disposizione in questione, infatti, sono         state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio         1973, n. 43, di seguito descritte.      
1) All'articolo 46, l'intero 1° capoverso è stato         sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e         tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti         in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che         svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali         abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio         nazionale.".      
Al riguardo si osserva che:      
a) in primo luogo, con la modifica introdotta         viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale con l'Ufficio delle         dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli         ausiliari;      
b) viene inoltre specificato come criterio         d'individuazione del registro in cui l'ausiliario può chiedere l'iscrizione non         più la Circoscrizione doganale in cui era abilitato ad operare lo spedizioniere         doganale di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio         professionale, dell'ausiliario stesso e che tale luogo deve necessariamente         essere collocato in un comune compreso nel territorio dell'Ufficio delle dogane         presso cui l'ausiliario chiede di essere iscritto;      
c) infine, viene specificato che nel registro in         argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel         territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività        alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di         dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.      
2) L'articolo 47 è stato interamente sostituito         dal seguente:      
"1. La nomina a spedizioniere doganale è         conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità        illimitata.      
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle         dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.       
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita         alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio         nazionale.".      
In merito si osserva che:      
a) il nuovo testo conferma che la nomina a         spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di         validità illimitata e specifica una competenza già esercitata dall'Agenzia,         precisando cha la patente è rilasciata dalla "Agenzia delle dogane" in luogo         del precedente "Ministero delle finanze";      
b) introduce, quindi, una novità di notevole         portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla         presentazione delle dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale e         non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione         doganale prescelta dall'interessato.      
3) L'art. 51 è stato interamente sostituito dal         seguente:      
"1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti         devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del         Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver         conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma         di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima         data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai         sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro         che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo         grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno         annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla         data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale 
      ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è         richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio         nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive         ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.           
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei         requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle         dogane.".      
In materia di requisiti che devono essere         posseduti per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente         di spedizioniere doganale:      
a) viene ribadito che possono partecipare coloro         che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono         gli esami, siano in possesso degli stessi requisiti previsti nel testo         precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed iscrizione         alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale         ausiliario;      
b) viene introdotta la novità di consentire la         partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso         del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano superato un         corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un         istituto universitario, e che risultino iscritti, alla stessa data di         pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del         personale ausiliario;      
c) viene fatta salva la possibilità, già prevista         in precedenza, per tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato         servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od         esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o         sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito         dell'iscrizione nel registro degli ausiliari;      
d) l' ultimo periodo specifica una competenza,         già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l'esclusione         dagli esami per difetto dei requisiti sia disposta "con determinazione del         Direttore dell'Agenzia delle dogane" e non più " con decreto motivato dal         Ministero per le finanze".      
Al fine di adeguare le attuali modalità operative         alle modifiche normative sopra descritte, si rende necessario fornire le         direttive e gli indirizzi di seguito riportati.      
Con riferimento al precedente punto 1), ciascun         Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli         ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso         come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria         attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi         nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio stesso.      
Considerato che l'ambito operativo dello         spedizioniere doganale è stato esteso all'intero territorio nazionale, appare         consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l'ausiliario, di         poter operare nel medesimo ambito.      
A tal fine è necessario che l'ausiliario sia         conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l' Ufficio delle dogane dove         è registrato, anche presso l'Ufficio delle dogane presso il quale viene         temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto         dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest'ultimo ed a condizione che         per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a         disposizione dell'ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura         organizzativa, nell'ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.      
Si prescinde dalla predetta condizione qualora         l'Ufficio di registrazione e l'Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati         nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province         tra loro facilmente raggiungibili.      
Gli accrediti, diversi da quello di         registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello         spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all'Ufficio delle dogane         territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia         all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, al fine         dell'annotazione nel prescritto registro.      
La predetta comunicazione dovrà mettere in         condizione l'Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili         ai fini del riconoscimento dell'ausiliario incaricato, dell'individuazione del         luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione         dell'ausiliario, dell'individuazione dell'arco temporale di durata         dell'incarico e dell'indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni         saranno conformemente annotate e inviate all'Ufficio delle dogane presso il         quale l'ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni         aggiornamenti.      
Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47         specifica che d'ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio         mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale,         direttamente o, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 43/1973, facendosi         coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri         doganali.      
Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la         competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di         una restituzione delle stesse all'Ufficio per i servizi all'utente e per i         traffici di confine di questa Direzione centrale per un'integrazione formale,         trattandosi di un'estensione di competenza che opera "ipso iure".      
Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere         doganale mantenga l'accreditamento presso l'Ufficio doganale nel cui ambito ha         la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l'esatta         individuazione dell'Albo compartimentale di cui all'art. 4 della L. 22 dicembre         1960, n. 1612 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere         necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per         permettere l'esatta individuazione dell'organo deputato all'eventuale adozione         delle misure previste dall'articolo 53 del citato D.P.R. n. 43/1973 ed alla         formalizzazione della proposta alla scrivente Direzione centrale per l'adozione         del provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne         consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio       
professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni         interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa         Direzione centrale.      
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che         l'eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio         doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o         provinciale su cui insiste l'Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va         prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l'adozione dei relativi         previsti provvedimenti.      
Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano         particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la         procedura d'esame viene curata direttamente dall'Ufficio per i servizi         all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si         rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami,         l'anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per         poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di         spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell'istanza di         iscrizione.      
Si coglie, infine, l'occasione per richiamare         l'attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di categoria, cui la         presente è diretta per conoscenza, sull'opportunità di svolgere opera di         sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora         non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all'iscrizione all'Albo         compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.      
Dell'avvenuta iscrizione e della assegnazione del         codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all'Ufficio per i servizi         all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde         consentire l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza.      
I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai         dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive         impartite con la presente circolare.      
Le Associazioni, a cui la presente è diretta per         conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri         associati.      
       
      
La presente circolare è stata sottoposta         all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso         parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.      
       
     
Il Direttore centrale      
Ing. Walter De Santis    



D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art.       82
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       46
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       47
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       51
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       53
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       54
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art.       42
L. 22 dicembre 1960, n. 1612, art.       4

2 commenti:

paolo36100 ha detto...

un possessore del patentino spedizioniere doganale,socio di una ditta di trasporti dichiarata fallita può continuare ad usare il patentino su altra azienda di trasporti internazionali?
grazie saluti.
paolo minio vicenza

Blog laboratorio polizia democratica ha detto...

In questo blog pubblichiamo soltanto notizie che reperiamo in rete e non siamo esperti nel poter fornire una risposta alla sua domanda