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martedì 28 giugno 2011
Agenzia delle dogane Circ. 24-6-2011 n. 19/D Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale. Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Circ. 24 giugno 2011, n. 19/D (1).
Art. 82 del D.Lgs. n. 59/2010. Modifiche al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di attività di spedizioniere doganale.
(1) Emanata dall'Agenzia delle dogane, Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti, Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine.
Alle
Direzioni regionali, interregionali e provinciali delle dogane
Loro sedi
e, p.c.:
Al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
Alla
Federazione nazionale spedizionieri doganali
Via XX Settembre, n. 3
00187 - Roma
All'
Associazione nazionale centri di assistenza doganale
Via dei trasporti, n. 2/A
41012 - Carpi (MO)
Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente la "Attuazione della Dir. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ord. n. 75 - , statuisce, all'art. 82, anche in materia di attività di spedizioniere doganale.
Con la disposizione in questione, infatti, sono state apportate le modifiche agli articoli 46, 47 e 51 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, di seguito descritte.
1) All'articolo 46, l'intero 1° capoverso è stato sostituito dal seguente: "Presso ciascun Ufficio delle dogane è formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
Al riguardo si osserva che:
a) in primo luogo, con la modifica introdotta viene sostituita la Direzione di circoscrizione doganale con l'Ufficio delle dogane quale organo preposto alla formazione e tenuta del registro degli ausiliari;
b) viene inoltre specificato come criterio d'individuazione del registro in cui l'ausiliario può chiedere l'iscrizione non più la Circoscrizione doganale in cui era abilitato ad operare lo spedizioniere doganale di riferimento ma il luogo di residenza, ovvero il domicilio professionale, dell'ausiliario stesso e che tale luogo deve necessariamente essere collocato in un comune compreso nel territorio dell'Ufficio delle dogane presso cui l'ausiliario chiede di essere iscritto;
c) infine, viene specificato che nel registro in argomento sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.
2) L'articolo 47 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. La nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente è rilasciata dall'Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale.".
In merito si osserva che:
a) il nuovo testo conferma che la nomina a spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata e specifica una competenza già esercitata dall'Agenzia, precisando cha la patente è rilasciata dalla "Agenzia delle dogane" in luogo del precedente "Ministero delle finanze";
b) introduce, quindi, una novità di notevole portata, prevedendo che la nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull'intero territorio nazionale e non più, come in precedenza, presso le dogane di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall'interessato.
3) L'art. 51 è stato interamente sostituito dal seguente:
"1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell'articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale
ausiliario. Il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari non è richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2. L'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti è disposta con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.".
In materia di requisiti che devono essere posseduti per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale:
a) viene ribadito che possono partecipare coloro che alla data di pubblicazione della determinazione con la quale si indicono gli esami, siano in possesso degli stessi requisiti previsti nel testo precedente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado ed iscrizione alla medesima data da almeno due anni nel registro del personale ausiliario;
b) viene introdotta la novità di consentire la partecipazione alla procedura abilitativa anche a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario, e che risultino iscritti, alla stessa data di pubblicazione della determinazione, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario;
c) viene fatta salva la possibilità, già prevista in precedenza, per tutti coloro che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell'Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale, di partecipare alla procedura senza il possesso del requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari;
d) l' ultimo periodo specifica una competenza, già posta in essere da questa Amministrazione, prevedendo che l'esclusione dagli esami per difetto dei requisiti sia disposta "con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane" e non più " con decreto motivato dal Ministero per le finanze".
Al fine di adeguare le attuali modalità operative alle modifiche normative sopra descritte, si rende necessario fornire le direttive e gli indirizzi di seguito riportati.
Con riferimento al precedente punto 1), ciascun Ufficio delle dogane dovrà formare e tenere aggiornato il registro degli ausiliari che hanno la residenza, ovvero il domicilio professionale, inteso come il luogo in cui egli esercita in modo stabile e continuativo la propria attività alle dipendenze di uno spedizioniere doganale, nei comuni compresi nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio stesso.
Considerato che l'ambito operativo dello spedizioniere doganale è stato esteso all'intero territorio nazionale, appare consequenziale la possibilità per un suo dipendente, qual è l'ausiliario, di poter operare nel medesimo ambito.
A tal fine è necessario che l'ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l' Ufficio delle dogane dove è registrato, anche presso l'Ufficio delle dogane presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di quest'ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedizioniere doganale metta a disposizione dell'ausiliario un luogo fisico operativo, ovvero una struttura organizzativa, nell'ambito territoriale di competenza di tale Ufficio.
Si prescinde dalla predetta condizione qualora l'Ufficio di registrazione e l'Ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella stessa provincia, ovvero in province limitrofe o, comunque, in province tra loro facilmente raggiungibili.
Gli accrediti, diversi da quello di registrazione, devono essere effettuati, di volta in volta, a cura dello spedizioniere doganale, tramite formale comunicazione all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, che ne dovrà fornire tempestiva notizia all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, al fine dell'annotazione nel prescritto registro.
La predetta comunicazione dovrà mettere in condizione l'Ufficio delle dogane di acquisire le essenziali informazioni utili ai fini del riconoscimento dell'ausiliario incaricato, dell'individuazione del luogo fisico operativo, ovvero della struttura organizzativa, a disposizione dell'ausiliario, dell'individuazione dell'arco temporale di durata dell'incarico e dell'indicazione delle mansioni affidategli. Tali informazioni saranno conformemente annotate e inviate all'Ufficio delle dogane presso il quale l'ausiliario è registrato, per i conseguenti opportuni aggiornamenti.
Con riferimento al punto 2), il nuovo articolo 47 specifica che d'ora innanzi uno spedizioniere doganale può espletare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio nazionale, direttamente o, a norma dell'art. 42 del D.P.R. n. 43/1973, facendosi coadiuvare nell'esercizio della rappresentanza da altri spedizionieri doganali.
Nel senso suesposto deve intendersi, quindi, la competenza attribuita dalle patenti sinora rilasciate, senza la necessità di una restituzione delle stesse all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale per un'integrazione formale, trattandosi di un'estensione di competenza che opera "ipso iure".
Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l'accreditamento presso l'Ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ovvero il domicilio professionale, sia per consentire l'esatta individuazione dell'Albo compartimentale di cui all'art. 4 della L. 22 dicembre 1960, n. 1612 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessariamente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l'esatta individuazione dell'organo deputato all'eventuale adozione delle misure previste dall'articolo 53 del citato D.P.R. n. 43/1973 ed alla formalizzazione della proposta alla scrivente Direzione centrale per l'adozione del provvedimento di revoca di cui al successivo articolo 54. Da ciò ne consegue che nel caso di trasferimento della residenza o del domicilio
professionale lo spedizioniere doganale ne darà comunicazione alle Direzioni interregionali, regionali o provinciali interessate, oltre che a questa Direzione centrale.
A tale ultimo riguardo, è opportuno precisare che l'eventuale illecito compiuto da uno spedizioniere doganale presso un Ufficio doganale situato al di fuori della Direzione regionale, interregionale o provinciale su cui insiste l'Ufficio delle dogane presso cui è accreditato va prontamente segnalato a tale ultima Direzione per l'adozione dei relativi previsti provvedimenti.
Per quanto riguarda il punto 3), non si ravvisano particolari aspetti di pertinenza delle Direzioni in indirizzo, atteso che la procedura d'esame viene curata direttamente dall'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale. Si rammenta, tuttavia, che, ai soli fini della partecipazione agli esami, l'anzianità di iscrizione nel registro del personale ausiliario, prevista per poter essere ammessi all'esame per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, decorre dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione.
Si coglie, infine, l'occasione per richiamare l'attenzione di codeste Direzioni e delle Associazioni di categoria, cui la presente è diretta per conoscenza, sull'opportunità di svolgere opera di sensibilizzazione nei riguardi di tutti gli spedizionieri doganali, che ancora non lo abbiano fatto, a dotarsi, successivamente all'iscrizione all'Albo compartimentale degli spedizionieri doganali, del codice EORI.
Dell'avvenuta iscrizione e della assegnazione del codice EORI, codeste Direzioni forniranno notizia all'Ufficio per i servizi all'utente e per i traffici di confine di questa Direzione centrale, onde consentire l'adozione degli ulteriori adempimenti di competenza.
I Signori Direttori vorranno dare disposizioni ai dipendenti uffici per una pronta e scrupolosa applicazione delle direttive impartite con la presente circolare.
Le Associazioni, a cui la presente è diretta per conoscenza, sono invitate a diffonderne il contenuto tra i propri associati.
La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 20 giugno 2011.
Il Direttore centrale
Ing. Walter De Santis
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, art. 82
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 46
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 47
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 51
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 53
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 54
D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 42
L. 22 dicembre 1960, n. 1612, art. 4
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2 commenti:
un possessore del patentino spedizioniere doganale,socio di una ditta di trasporti dichiarata fallita può continuare ad usare il patentino su altra azienda di trasporti internazionali?
grazie saluti.
paolo minio vicenza
In questo blog pubblichiamo soltanto notizie che reperiamo in rete e non siamo esperti nel poter fornire una risposta alla sua domanda
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