Circ. 24 giugno 2011, n. 90 (1). Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). (1) Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni. Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale medico legale e dirigenti medici e, p.c.: Al Presidente Al Presidente e ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza Al Presidente e ai componenti del collegio dei sindaci Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Al Presidente della commissione centrale per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei comitati regionali Ai Presidenti dei comitati provinciali Con Circ. 24 settembre 2010, n. 126 sono state fornite le prime istruzioni per l'applicazione della deroga prevista dall'art. 12, comma 5 della L. n. 122 del 2010 (allegato 1). L'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 (allegato 2), che ha integrato il comma 5, della legge in oggetto, ha esteso la deroga anche ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni. La norma in oggetto prevede che le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 continuano ad applicarsi, nel limite di 10.000 soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, alle seguenti categorie di lavoratori: a) lavoratori posti in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; b) lavoratori posti in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà al 31 maggio 2010. La deroga in questione riguarda le sole finestre di accesso al pensionamento e afferisce perciò sia alla pensione di vecchiaia, sia alla pensione di anzianità. Conseguentemente, una volta perfezionati i requisiti di età anagrafica e di contribuzione richiesti alla generalità degli assicurati, i lavoratori collocati in posizione utile nella graduatoria dei potenziali beneficiari potranno accedere al pensionamento di anzianità o vecchiaia sulla scorta delle disposizioni previgenti in materia di decorrenza della pensione. Con la presente circolare, che tiene conto del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota 23 giugno 2011, n. 04/UL/0009089/L, si forniscono le prime indicazioni per l'individuazione della platea dei potenziali beneficiari della disposizione. 1. Lavoratori in mobilità ordinaria La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità ordinaria. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni: - che siano collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; - che, entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, perfezionino i requisiti previsti per la generalità dei lavoratori per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o di anzianità. Riguardo alla modalità di definizione della data fine mobilità ordinaria, si precisa che per tali lavoratori il presupposto della maturazione dei requisiti per il pensionamento, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria, deve essere verificato al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010. Pertanto, eventuali periodi di sospensione della percezione dell'indennità di mobilità successive al 31 maggio 2010 non possono essere considerate rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione entro il quale devono essere maturati i requisiti per il pensionamento (Circ. 24 settembre 2010, n. 126, punto 1.3). 2. Lavoratori in mobilità lunga La deroga è concessa a tutti i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della L. n. 176/1998, della L. n. 81/2003 e della L. n. 296/2006. Il beneficio è applicabile ai lavoratori alle seguenti condizioni: - che siano collocati in mobilità lunga sulla base di accordi stipulati entro il 30 aprile 2010; - che raggiungano i requisiti per la vecchiaia e per l'anzianità (57/58 anni di età e 35 anni di contribuzione) previsti dalle citate norme successivamente al 31 dicembre 2010. 3. Lavoratori in esodo La deroga al nuovo regime delle decorrenza è riservata anche ai lavoratori che al 31 maggio 2010, data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Si precisa che i lavoratori in esodo che perfezionano i requisiti di età e contribuzione entro il 31 dicembre 2010, continuano ad usufruire, oltre tale data, dell'assegno straordinario fino all'apertura della finestra e accedono al pensionamento alla scadenza della prestazione straordinaria, previa presentazione della relativa domanda. 4. Formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari Il comma 6 dell'art. 12 della L. n. 122/2010 ha, tra l'altro, previsto che la graduatoria venga redatta sulla base della data di cessazione dell'attività lavorativa. La cessazione si riferisce ovviamente all'attività di lavoro svolto presso l'azienda che ha provveduto al collocamento in mobilità ovvero in esodo. Si sottolinea che la graduatoria è unica per tutte e tre le tipologie di lavoratori interessati. Per i lavoratori di cui al punto 1 e 2, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato previo accertamento da parte delle sedi del perfezionamento, all'interno dei periodi di mobilità ordinaria e lunga, dei requisiti di età e contribuzione per il diritto a pensione previsti per le due tipologie di lavoratori. Per i lavoratori di cui al punto 3, l'inserimento in graduatoria sarà effettuato senza alcun accertamento da parte delle sedi in quanto il diritto alla pensione in uscita dall'esodo è stato verificato all'atto della liquidazione della prestazione straordinaria. Gli elenchi relativi a tutte e tre le tipologie di lavoratori saranno comunque inviati alle sedi per la determinazione della finestra con e senza la salvaguardia della decorrenza. 5. Domanda di avvalimento della deroga da parte dei soggetti potenzialmente beneficiari Il comma 6 dell'art. 12 della citata L. n. 122/2010 stabilisce che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Di conseguenza, la volontà di avvalersi della deroga in argomento deve essere manifestata all'atto della presentazione della domanda di pensione. Al solo scopo di agevolare gli assicurati, ai potenziali beneficiari collocati in posizione utile verrà inviata la comunicazione della possibilità di accedere alla salvaguardia immediatamente prima dell'apertura della finestra di accesso al pensionamento. Resta inteso che la certificazione non esonera l'interessato dalla presentazione, in tempo utile, della domanda di pensione, corredata dalla richiesta di avvalimento del beneficio in oggetto. Si sottolinea, nuovamente, che i soggetti che hanno perfezionato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2010 continuano ad accedere al pensionamento con il previgente regime delle decorrenze. 6. Certificazione del diritto a pensione utile ai fini della salvaguardia della decorrenza Con successivo messaggio sarà illustrata la modalità di trattazione da parte delle sedi delle liste dei potenziali beneficiari della salvaguardia, che sono in corso di predisposizione. 7. Prolungamento dell'intervento di tutela del reddito Il comma 5-bis (introdotto dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220) prevede "in alternativa a quanto previsto dal comma 5 la concessione del prolungamento dell'intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo". Tale intervento non determina ope legis un diritto al suddetto prolungamento ma deve essere assunto da un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 8. Definizione delle domande di pensione giacenti Nelle more della formazione della graduatoria dei potenziali beneficiari l'esame delle domande di pensione presentate con richiesta di avvalimento della deroga di cui all'articolo 12, comma 6, L. n. 122/2010 deve essere sospeso in attesa dell'accertamento del diritto alla deroga in questione. Le Sedi avranno cura di costituire apposita evidenza delle suddette casistiche e le riesamineranno d'ufficio all'esito del procedimento di cui al precedente punto 4. Di tali circostanze devono essere resi edotti gli interessati. Resta fermo che l'esito positivo del procedimento di riesame resta subordinato alla sussistenza degli ulteriori requisiti di legge previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e di anzianità (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente). Per la trattazione delle fattispecie di cui sopra sotto il profilo informatico si rinvia al messaggio tecnico operativo di imminente pubblicazione. Il Direttore generale Nori Allegato 1 L. 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (pubblicata sulla G.U. del 30 luglio 2010, n. 176) Art. 12 Interventi in materia previdenziale. Omissis ... 5. Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 10.000 lavoratori beneficiari, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011, di cui al comma 6: a) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della L. 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010; c) ai lavoratori che, all'entrata in vigore del presente decreto, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. 6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 5 che intendono avvalersi, a decorrere dal 1° gennaio 2011, del regime delle decorrenze dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del numero di 10.000 domande di pensione, il predetto Istituto non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 5. ...Omissis Allegato 2 L. 13 dicembre 2010, n. 220. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (pubblicata nella Gazz. Uff. 21 dicembre 2010, n. 297, S.O). Omissis ... 37. All’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 2»; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a c) del comma 5, ancorché maturino i requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2011 e comunque entro il periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, può disporre, in deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell’intervento di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto e la data della decorrenza del trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito dal presente articolo». ...Omissis D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12 L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1
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martedì 28 giugno 2011
I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale) Circ. 24-6-2011 n. 90 Articolo 12, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'articolo 1, comma 37, della L. 13 dicembre 2010, n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune tipologie di lavoratori (cd diecimila). Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.
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