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martedì 28 giugno 2011

CGAS "..I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico..."

Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato,  con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art. 11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96, l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne reclamavano la  corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile per  difetto di giurisdizione.
Contro tale decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro normativo di riferimento circa la giurisdizione in  subiecta materia.
L'art. 63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,  stabilisce che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro  alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al  comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il  conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto stabilisce  a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria) e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello Stato,  è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare della potestà di costituire "forze militari" o di  "polizia" in tutto assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n. 1095,  stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare, che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione, nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001,  in quanto - anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce  al giudice amministrativo, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo  od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito, come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando,  rigetta il ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani, Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19 maggio 2011.

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