Cons. Giust. Amm. Sic., 19-05-2011, n. 380Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento
del processo
I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o
l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di
agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990
ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del
superamento del relativo concorso pubblico.
Con successivi provvedimenti, i
predetti conseguivano il riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, ex art.
11 della L. n. 11/88 del servizio prestato presso i Corpi di polizia di
provenienza. Ne conseguiva un incremento dell'indennità mensile pensionabile che
veniva calcolata tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata anche
nell'Amministrazione di provenienza. Dopo l'entrata in vigore della L. n. 16/96,
l'Amministrazione regionale non procedeva più tuttavia, per oltre un anno, ad
adeguare l'indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, che invano ne
reclamavano la corresponsione. In seguito detta indennità veniva concessa al
solo ricorrente Ca., dal marzo 1999.
Con provvedimento di cui alle note
assessoriali Dir. For.-Gruppo XII del 29 marzo 2000, l'Amministrazione riduceva
la misura della indennità mensile pensionabile versata ai ricorrenti, avendone
stabilito l'importo considerando la sola anzianità di servizio maturata nei
ruoli regionali e non quella espletata nelle amministrazioni di
provenienza.
Avverso tale provvedimento essi hanno proposto ricorso.
Con
decisione n. 1528/2009 il T.A.R. di Palermo (sezione seconda) ha rigettato il
ricorso, ritenendolo inammissibile per difetto di giurisdizione.
Contro tale
decisione i ricorrenti propongono appello.Motivi della decisione
Il ricorso è
infondato.
Il giudice di prime cure ha esattamente ricostruito il quadro
normativo di riferimento circa la giurisdizione in subiecta materia.
L'art.
63, comma 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che "sono devolute al
giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie
relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di
lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al
lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la
responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine
rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti
amministrativi presupposti".
L'art. 3, comma 1 del medesimo decreto
stabilisce a sua volta quali rapporti rimangono disciplinati dai rispettivi
ordinamenti (e sono perciò eventualmente sottratti alla giurisdizione ordinaria)
e tra essi include quelli relativi al "personale militare e alle forze di
polizia di Stato".
Ora, gli appartenenti al Corpo forestale della Regione
siciliana non possono essere assimilati agli agenti del Corpo forestale
statale.
Il fatto che, ai sensi della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16,
il Corpo forestale regionale svolga nell'ambito del territorio regionale le
funzioni e i compiti attribuiti in campo nazionale al Corpo forestale dello
Stato, è irrilevante. L'attribuzione di funzioni simili non implica di per sé
una assimilazione anche sotto il profilo della qualità del soggetto che ne è
investito, presupponendo la investitura nella qualità la potestà relativa nel
soggetto che dovrebbe attribuirla. E certo la Regione non può ritenersi titolare
della potestà di costituire "forze militari" o di "polizia" in tutto
assimilate, nella posizione, a quelle statali.
Come il giudice di prime cure
ha esattamente osservato: "Ne è conferma la recentissima sentenza della Corte
Costituzionale n. 40 del 20 febbraio 2007, che ha dichiarato inammissibile la
questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 20 gennaio 2006 (disegno di legge n.
1095, stralcio 12°), recante "riproposizione di norme concernenti il personale
del Corpo forestale della Regione". In tale sentenza si afferma, in particolare,
che non è possibile sottrarre il Corpo forestale alla contrattazione collettiva
e che "al personale del Corpo forestale regionale si applica il contratto dei
dipendenti regionali". Peraltro, negli stessi termini si è espresso il
legislatore regionale con l'art. 1, comma 6, della legge regionale 27 febbraio
2007, n. 4 "Riproposizione di norme concernenti il personale del Corpo forestale
della
Regione"".
L'assimilazione, sul piano sostanziale, delle competenze
amministrative del Corpo non può avere perciò ricadute od implicazioni in punto
di applicazione della norma sul riparto di giurisdizione, posto che quest'ultima
definisce il suo ambito di applicazione soggettivo non in relazione a soggetti
che "svolgano attività di polizia", ma con riferimento al "personale militare" e
alle "Forze di polizia di Stato" (espressioni insuscettibili per natura di
interpretazione estensiva su base analogica).
Né può trovare applicazione,
nella fattispecie, l'art. 69, comma 7, del citato D.Lgs. n. 165/2001, in quanto
- anche questo il giudice ha esattamente osservato - il regime transitorio del
riparto di giurisdizione ivi previsto attribuisce al giudice amministrativo, in
funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a questioni attinenti
al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mantenendo alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo quelle che siano state
proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. I provvedimenti
impugnati sono stati comunicati con note assessoriali del 29/3/2000. Sono dunque
relativi ad un periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno
1998.
La decisione del giudice in ordine alla giurisdizione appare dunque
ineccepibile e va perciò confermata.
Ritiene altresì il Collegio che ogni
altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto
ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.
Va ribadito,
come già operato in prime cure, che sussistono giusti motivi per compensare le
spese.P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, rigetta il
ricorso in appello di cui in epigrafe, confermando per l'effetto la sentenza
impugnata.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Palermo il 24 febbraio 2011 dal
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede
giurisdizionale, in camera di consiglio, con l'intervento dei signori: Luciano
Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gabriele Carlotti, Pietro Ciani,
Alessandro Corbino, estensore, componenti.
Depositata in Segreteria il 19
maggio 2011.
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martedì 28 giugno 2011
CGAS "..I ricorrenti - già in servizio presso la Polizia di Stato o l'Arma dei carabinieri o il Corpo forestale dello Stato, con la qualifica di agente o di assistente dei rispettivi corpi - venivano poi immessi (il 4/11/1990 ed il 10/1/1992) nel ruolo regionale del Corpo forestale, a seguito del superamento del relativo concorso pubblico..."
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