DECRETO 17 giugno 2011 Tasso di interesse sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 18 dicembre 1986 n. 891 recante disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori della prima casa di abitazione. (11A08673) (GU n. 147 del 27-6-2011 )
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 dicembre 1986, n. 891 e, in particolare, l'art. 5
come novellato dall'art. 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 e
successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
sono stabiliti con periodicita' annuale, anche in deroga ai limiti
indicati dall'articolo 2 della legge medesima, i tassi da applicare
alle rate ed alle estinzioni anticipate dei mutui per l'acquisto da
parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle
aree ad alta tensione abitativa previsti dalla legge medesima;
Considerato che, ai sensi della predetta disposizione legislativa,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
nella determinazione dei tassi tiene conto dell'evoluzione del tasso
ufficiale di sconto, garantendo comunque l'equilibrio economico del
fondo e che i tassi medesimi non possono comunque superare, di norma,
di piu' di un punto percentuale il tasso ufficiale di sconto;
Considerato che il tasso ufficiale di sconto e' stato sostituito
dal tasso ufficiale di riferimento e che questo con decisione del
Consiglio direttivo della BCE in data 7 aprile 2011 e' stato
determinato nella misura dell'1,25 % per cento;
Visto l'art. 2, comma 1, della legge n. 891 del 1986, il quale
prevede che il tasso di ammortamento annuo e' comprensivo del
corrispettivo spettante agli istituti di credito per il servizio
prestato;
Visto il proprio decreto in data 11 febbraio 1987, con il quale e'
stato approvato lo schema generale di convenzione tra la Cassa
depositi e prestiti e gli istituti di credito per la concessione dei
mutui fondiari previsti dalla legge n. 891 del 1986;
Considerato che nel predetto schema di convenzione e' stabilito,
all'art. 12, che spetta all'istituto di credito per i compiti da esso
svolti un compenso semestrale pari a 0,40 punti per ogni cento lire
di capitale mutuato per l'intera durata del mutuo, oltre al periodo
di preammortamento;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1989, con il quale e'
stato approvato lo schema di atto modificativo delle convenzioni
stipulate tra la Cassa depositi e prestiti e gli istituti di credito,
ai sensi della legge n. 891 del 1986;
Visto l'art. 7-bis della legge n. 891 del 1986 che ha disposto, con
decorrenza l ° gennaio 1999, il trasferimento alla Cassa depositi e
prestiti delle attivita' e passivita' del fondo speciale con gestione
autonoma;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e, in
particolare, l'art. 5, ai sensi del quale la Cassa depositi e
prestiti si e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP
S.p.A.);
Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 2003 e, in particolare,
l'articolo 3, comma 4, lettera g), il quale prevede che il Ministero
dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti
nei rapporti in essere alla data della sua trasformazione, tra i
quali quelli derivanti dalla legge n. 891 del 1986 e dalle
convenzioni stipulate in attuazione alla medesima legge e, al comma
5, che i rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni
legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni
applicabili al momento del trasferimento;
Visto il predetto decreto ministeriale e, in particolare,
l'articolo 4, comma 2, lettera c), il quale prevede che per
l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze la CDP S.p.A
provvede a rappresentare a tutti gli effetti il Ministero medesimo;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 2010, con il quale a
decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2010 il tasso di interesse
da applicare per il calcolo della rata massima di cui all'art. 2,
commi 1 e 3, all'art. 5, comma 1 e all'art. 7, comma 3, della legge
n. 891 del 1986 e' stato determinato nella misura dell'1,50 per cento
Decreta:
Art. 1
A decorrere dalla rata scadente il 30 giugno 2011 il tasso di
interesse da applicare per il calcolo della rata massima di cui
all'articolo 2, commi i e 3, all'articolo 5, comma 1 e all'articolo
7, comma 3, della legge n. 891 del 1986 e' determinato nella misura
dell'1,75 per cento.
Art. 2
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto in
caso di estinzione anticipata del mutuo il residuo debito viene
rimborsato al tasso di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 17 giugno 2011
Il Ministro: Tremonti
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