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martedì 2 aprile 2013

Consiglio di Stato: Infermità per servizio: il termine per la richiesta decorre dalla consapevolezza della patologia




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     REPUBBLICA ITALIANA    N. 7045/05  REG.DEC.
         IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     N. 477 REG.RIC.
Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,  Sezione Quinta          ANNO  1997 
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso n.r.g. n. 477/1997 proposto dal Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Caldo, Mariamichaela Li Volti dell’Avvocatura Comunale di Torino e dell’avv. Giuliano Berruti ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo, Via Bocca dei Leoni n. 78,
CONTRO
il sig.-
PER L'ANNULLAMENTO
Della sentenza resa dal tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, II^ Sezione, n. 598/96, pubblicata in data 11 novembre 1996.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. (omissis) (omissis);
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino;
Uditi alla pubblica udienza del 21.12.2004 gli avvocati G. Berruti e G. Romanelli per delega, quest’ultimo, dell’avvocato G. Romanelli come da verbale d’udienza;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con sentenza n. 598 dell’11 novembre 1996, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II^, ha accolto il ricorso con il quale il sig. (omissis) (omissis) chiedeva l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Torino n. 8343 del 26 ottobre 1993, nella parte in cui aveva negato il diritto del ricorrente ad ottenere il beneficio dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di cura ed assegni previsti; della nota n. 11989 del 25 novembre 1993 del Comune di Torino di comunicazione dell’esito negativo della pratica; del giudizio reso dalla commissione medico ospedaliera dell’Ospedale Militare “A. Ribera” di Torino nella parte in cui si afferma che l’istanza è stata presentata oltre i termini prescritti; nonché il riconoscimento della concessione dell’equo indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla vigente legislazione.
Avverso la predetta ha decisione proposto rituale appello il Comune di Torino, deducendo l’erroneità della sentenza.
Si è costituito, per resistere all’appello, il sig. (omissis) (omissis).
Con memorie depositate in vista dell'udienza le parti hanno insistito nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 21.12.2004 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.
D I R I T T O
1. Il Comune di Torino, mediante l’appello in esame, intende censurare la sentenza di primo grado che ha ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il medesimo ente locale ha negato al sig. (omissis) (omissis) il beneficio dell’equo indennizzo. L’appellante osserva di non aver adottato un provvedimento anticipatorio dell’istanza del ricorrente, volta solo ad ottenere il riconoscimento di infermità da causa di servizio, sostenendo che quando l’impiegato, avendo lasciato decorrere i termini di decadenza, chiede solo detto riconoscimento con l’intendimento successivo di domandare poi l’equo indennizzo, l’Amministrazione può, “per saltum”, rigettare la richiesta di quest’ultimo. Ciò sulla base del decisivo rilievo che, contrariamente a quanto stabilito dal T.A.R., era già scaduto il termine semestrale per la proposizione della domanda di equo indennizzo.
La censura è infondata.
L’art. 36 del d.P.R. 03.05.1957, n. 686, stabilisce che “l’impiegato che abbia contratto infermità per farne accertare l’eventuale dipendenza da causa di servizio deve, entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso, presentare domanda scritta all’amministrazione dalla quale direttamente dipende, indicando specificamente la natura dell’infermità, le circostanze che vi concorsero, le cause che la produssero e, ove possibile, le conseguenze sull’integrità fisica”. Pertanto, se in presenza di taluni eventi connessi al servizio la loro incidenza sull’integrità fisica è di immediata percezione da parte del pubblico dipendente - come nei casi di traumatismo avvenuto in servizio ed in dipendenza delle mansioni esercitate, degli infortuni c.d. “in itinere”, delle malattie c.d. professionali ordinariamente indotte dall’adibizione a specifiche lavorazioni o dall’impiego in compiti notoriamente usuranti - non sempre alla percezione dello stato di malattia e di disagio fisico si riconnette la consapevolezza del nesso eziologico fra l’infermità e la prestazione lavorativa resa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2004, n. 1310).
 Tale ultimo elemento di carattere soggettivo non è, invero, irrilevante ai fini del decorso del termine semestrale per la denunzia all’Amministrazione dell’evento dannoso, perché il già riportato art. 36, primo comma, del d.P.R. n. 686/1957 pone a carico del pubblico dipendente, in sede di presentazione della domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia dal servizio, lo specifico onere di indicare “le circostanze che vi concorsero e le cause che la produssero,” aspetti che, come in precedenza esposto, in presenza di talune patologie, non emergono immediatamente.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di precisare che il termine di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 686/1957 inizia a decorrere dal momento in cui il dipendente abbia acquisito la consapevolezza che il danno all’integrità fisica è derivato da fatti inerenti al servizio, non essendo sufficiente la mera percezione dello stato di malattia, ma l’acquisita coscienza della sua gravità e della sua possibile dipendenza da causa di servizio; con ciò valorizzando il momento della percezione intellettiva della malattia in connessione con le sue cause invalidanti (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 14 aprile 1999, n. 435; Sez. IV 20 luglio 1998, n. 1096).
Più specificamente, è consolidato il principio per cui il termine iniziale per la presentazione della domanda di riconoscimento va individuato con riferimento non tanto ad un dato della realtà oggettivamente noto o conoscibile come è l'infermità in sé considerata, quanto a un rapporto fra l'infermità stessa e il soggetto portatore; principio che privilegiando l'aspetto conoscitivo di quest'ultimo, rispetto al quale vengono in evidenza la conoscenza della natura della malattia, delle cause che vi concorsero e delle cause che la produssero, così da fornire al dipendente la percezione, in concreto, della gravità del male (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 marzo 2004, n. 1474; Cons. Stato, Sez. VI, 9 maggio 2000 n. 2678).
Applicando i su riferiti criteri è agevole rilevare che solo a seguito dei completi accertamenti postoperatori presso la Divisione di Cardiochirurgia dell’Ospedale Molinette di Torino cui il sig. (omissis) si è sottoposto in data 17 ottobre 1991 quest’ultimo, anche in considerazione del miglioramento del proprio stato di salute, ha avuto completa coscienza della patologia da cui era afflitto, delle sue conseguenze invalidanti e della riconducibilità eziologia al servizio reso. Ne consegue, essendo stata l’istanza per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio presentata in data 10 aprile 1992, il rispetto del termine di sei mesi previsto dalla normativa.
D’altra parte, poiché le infermità possono essere conseguenza del normale atteggiarsi della vita quotidiana, cioè di patologie non collegabili alla prestazione del servizio, la mera consapevolezza di essere affetto da una patologia non comporta per il dipendente l'onere di proporre la domanda nel termine semestrale, per un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, sarebbe contrario alla logica il ritenere che il dipendente, appena abbia contratto una malattia, debba proporre la domanda di accertamento della causa di servizio: l'Amministrazione sarebbe esposta a una serie di domande di accertamento, basate sulla mera insorgenza della malattia, senza alcun collegamento con la necessaria dipendenza di quest’ultima da causa di servizio. In secondo luogo, va considerato che il primo comma dell'art. 36 del D.P.R. n. 686 del 1957 dispone che il termine semestrale decorre non dalla mera conoscenza della infermità, bensì della consapevolezza della dipendenza di essa da causa di servizio: e ciò proprio per evitare la proliferazione di procedimenti amministrativi palesemente infondati o basati sulla mera verificazione di una malattia ascrivibile ad eventi della vita quotidiana o comunque non riferibili al lavoro prestato (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3720).
Tale interpretazione del citato art. 36, primo comma, consente ad un tempo al dipendente pubblico di poter formulare domande ponderate e non basate sulla mera comparsa di una malattia ed all'Amministrazione di iniziare i relativi procedimenti di accertamento solo in presenza di una serie di elementi che evidenziano la non manifesta infondatezza della domanda. Diversamente opinando, per qualsiasi infermità i pubblici dipendenti avrebbero l'onere di proporre la domanda di accertamento, per evitare successive preclusioni; il che, come si è osservato, non gioverebbe certamente all'efficienza della azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, cit.).
Va, infine, osservato che il giudice di primo grado ha esattamente riscontrato anche il difetto di motivazione del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo, in quanto l’Amministrazione non ha adeguatamente fornito le giustificazioni in ordine alla rilevata tardività della domanda, né ha in alcun modo indicato in quale momento il dipendente avrebbe già dovuto acquisire tutti gli elementi conoscitivi dell’infermità necessari per la proposizione dell’istanza.
2. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso in appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
  P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V) rigetta l’appello in epigrafe.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del sig. (omissis) (omissis), che liquida in euro 1.000.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 21.12.2004 con l'intervento dei sigg.ri
Raffaele Carboni    Presidente,
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia Consigliere,
Aniello Cerreto    Consigliere,
Nicolina Pullano    Consigliere,
Michele Corradino    Consigliere estensore
 
   L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE f.f.
   f.to Michele Corradino   f.to Raffaele Carboni

IL SEGRETARIO
f.to Gaetano Navarra
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13 dicembre 2005
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
p.IL  DIRIGENTE
F.to Livia  Patroni Griffi
 
  N°. RIC .477/1997


FDG

 

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