Cassazione Civile
Sez. I, sent. n. 14390 del 08 Luglio 2005
L. 01/04/1981 n. 121, art. 68
L. 31/12/1996 n. 675, epigrafe
D.P.R. 28/10/1985 n. 782, art. 28
Gli agenti e gli ufficiali della polizia (così come i carabinieri) sono da considerare in "servizio permanente", nel senso che, anche nei periodi di permesso o di licenza, sono obbligati ad assumere l'esercizio attuale delle funzioni, allorchè se ne verifichino le condizioni. (Nella specie il ricorrente, ispettore della Polizia di Stato, che si era rivolto al Garante per la protezione dei dati personali lamentando che l'Amministrazione dell'interno avesse acquisito dati sensibili che lo riguardavano, nell'ambito di un procedimento disciplinare, in violazione della legge n. 675 del 1996, censurava in cassazione il decreto adottato dal tribunale a definizione dell'opposizione al provvedimento del Garante, per violazione dell'art. 68 della legge n. 121 del 1981 e dell'art. 28 del regolamento reso col d.P.R. n. 782 del 1985, assumendo che il dovere degli agenti suoi colleghi - cui era ascrivibile la raccolta iniziale dei dati - di riferire i fatti accaduti e da essi percepiti non attenesse a quelli emersi fuori dal servizio).
Sez. I, sent. n. 14390 del 08-07-2005 (ud. del 08-06-2005), M. T. e Tunzi c. Amministrazione dell'Interno e Min. Interno ed altro e altri (rv. 584963)
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