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martedì 2 aprile 2013

Cassazione: Agente accertatore non si trovava a bordo di mezzo pubblico




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Cass. civ. Sez. II, 18-11-2005, n. 24366
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
Dott MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO in persona del prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
(omissis), elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria n. 126, presso lo studio dell'avv. Vetriani Riccardo, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/04 del Giudice di pace di Urbino del 09/05/04, depositata il 16/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/10/05 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
sentito il Procuratore Generale Dott. Martone Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con ogni consequenziale statuizione di legge.
 

Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro ed Urbino hanno impugnato per cassazione la sentenza 16/06/2004 con la quale il Giudice di pace di Urbino in accoglimento dell'opposizione proposta da (omissis) annullava il verbale di contestazione con irrogazione di sanzione amministrativa pecunaria per violazione degli art. 141 e 146 c.d.s. redatto dalla Polizia Stradale di Pesaro, Commissariato di Polizia di Stato di Urbino. Il Giudice di pace riteneva nullo l'atto opposto per mancata contestazione immediata della relativa violazione - come imposto dall'art. 14 legge 389 del 1981 c.d.s. e dell'art. 200 del 1981 c.d.s affermando che la fattispecie in esame non poteva essere ricompresa nel disposto dell'art. 384 lett. d) del regolamento del c.d.s. in quanto l'Agente accertatore non si trovava a bordo di mezzo pubblico di trasporto, ma a bordo della propria autovettura.
(omissis) ha resistito al ricorso con controricorso.
A norma degli articoli 366 c.p.c. e 375 c.p.c. gli atti sono stati trasmessi al procuratore Generale il quale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso perchè manifestamente fondato.

Motivi della decisione

I ricorrenti con unica censura mossa alla sentenza impugnata denunciano violazione dell'art. 384 D.P.R. 495 del 1992 deducendo che 1) il Giudice di pace avrebbe dovuto applicare quanto disposto alla lettera a) di detto articolo secondo cui la contestazione immediata si presume impossibile quando l'infrazione sia commessa come avvenuto nella specie da veicolo lanciato a velocità eccessiva tanto da non essere raggiungibile; 2) l'ipotesi cui alla lettera d) del citato articolo 384 - accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di una agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto - è una delle tanto previste per giustificare la mancata contestazione immediata.
La censura è manifestamente fondata atteso che a norma dell'articolo 201 c.d.s. come modificato dalla legge 01/08/2003 n. 214 la contestazione immediata non è necessaria nel caso di impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; identica disposizione e dettata dall'articolo 384 lett. a) del Regolamento di esecuzione c.d.s..
Nella specie come riportato in fatto nella sentenza impugnata, nel verbale di contestazione notificato al (omissis) venne espressamente precisato che l'agente accertatore non aveva potuto notificare il conducente dell'auto che aveva effettuato il sorpasso a velocità sostenuta superando la linea longitudinale continua - per le condizioni di traffico -. Si tratta di una motivazione valida e logicamente plausibile e non meramente apparente.
In proposito va osservato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di violazione del codice della strada nel caso di violazione dei limiti di velocità la mancata contestazione immediata della violazione qualora l'organo accertatore abbia dato atto a verbale del motivi che hanno reso impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall'articolo 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo con la prospettazione di una diversa organizzazione del servizio risolvendosi una tale valutazione di una diversa organizzazione del servizio risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel modus operandi della p.a. in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (sentenza del 07/11/2003 n. 16713).
Peraltro il riferimento nel verbale di contestazione ad una delle situazioni particolari elencate nell'articolo 384 citato esaurisce il dovere di motivazione sul punto fatta salva la possibilità per l'opponente di contestare l'effettiva sussistenza della situazione dichiarata (sentenza 28/06/2001 n. 8869). Nella specie dalla lettura della sentenza impugnata non risulta che il (omissis) nei motivi di opposizione abbia espressamente contestato la sussistenza della situazione di fatto che l'agente accertatore ha posto a base dell'affermata impossibilità di contestazione immediata della accertata violazione.
Il Giudice di pace si è quindi posto in netto ed insanabile contrasto con detti principi.
E' appena il caso di segnalare infine l'irrilevanza della circostanza evidenziata dal Giudice di pace relativa all'accertamento della violazione effettuato da un agente che viaggiava a bordo della propria autovettura e non di un mezzo pubblico di trasporto, è evidente infatti, che anche nel primo caso l'agente accertatore può trovarsi nell'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione ove sussista una delle altre ipotesi legislativamente previste che esonerano dall'obbligo della contestazione immediata.
Il ricorso deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione avverso il verbale di contestazione in questione - è consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c. e rigettare l'opposizione proposta dal (omissis). per la sussistenza di giusti motivi le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c. rigetta l'opposizione proposta da (omissis) avverso il verbale di contestazione n. B 57 emesso dalla Polizia Stradale di Pesaro Commissariato P.S. Urbino in data 23 settembre 2003. Compensa tra le parti le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2005.
Depositato in cancelleria il 18 novembre 2005

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