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Cass. civ. Sez. II, 18-11-2005, n. 24366 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
Dott MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO
DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e
da UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PESARO E URBINO in persona del
prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, presso lo studio dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
che lo difende, ope legis;
- ricorrente -
contro
(omissis),
elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria n. 126, presso lo studio
dell'avv. Vetriani Riccardo, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 83/04 del Giudice di pace di Urbino del 09/05/04, depositata il 16/06/04;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/10/05 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
sentito
il Procuratore Generale Dott. Martone Antonio che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, con ogni
consequenziale statuizione di legge.
Svolgimento del processo
Il
Ministero dell'Interno e l'Ufficio Territoriale del Governo di Pesaro
ed Urbino hanno impugnato per cassazione la sentenza 16/06/2004 con la
quale il Giudice di pace di Urbino in accoglimento dell'opposizione
proposta da (omissis) annullava il verbale di contestazione con
irrogazione di sanzione amministrativa pecunaria per violazione degli
art. 141 e 146 c.d.s. redatto dalla Polizia Stradale di Pesaro,
Commissariato di Polizia di Stato di Urbino. Il Giudice di pace riteneva
nullo l'atto opposto per mancata contestazione immediata della relativa
violazione - come imposto dall'art. 14 legge 389 del 1981 c.d.s. e
dell'art. 200 del 1981 c.d.s affermando che la fattispecie in esame non
poteva essere ricompresa nel disposto dell'art. 384 lett. d) del
regolamento del c.d.s. in quanto l'Agente accertatore non si trovava a
bordo di mezzo pubblico di trasporto, ma a bordo della propria
autovettura.
(omissis) ha resistito al ricorso con controricorso.
A norma degli articoli 366 c.p.c.
e 375 c.p.c. gli atti sono stati trasmessi al procuratore Generale il
quale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso
perchè manifestamente fondato.
Motivi della decisione
I
ricorrenti con unica censura mossa alla sentenza impugnata denunciano
violazione dell'art. 384 D.P.R. 495 del 1992 deducendo che 1) il Giudice
di pace avrebbe dovuto applicare quanto disposto alla lettera a) di
detto articolo secondo cui la contestazione immediata si presume
impossibile quando l'infrazione sia commessa come avvenuto nella specie
da veicolo lanciato a velocità eccessiva tanto da non essere
raggiungibile; 2) l'ipotesi cui alla lettera d) del citato articolo 384 -
accertamento di una violazione da parte di un funzionario o di una
agente a bordo di un mezzo di pubblico trasporto - è una delle tanto
previste per giustificare la mancata contestazione immediata.
La
censura è manifestamente fondata atteso che a norma dell'articolo 201
c.d.s. come modificato dalla legge 01/08/2003 n. 214 la contestazione
immediata non è necessaria nel caso di impossibilità di raggiungere un
veicolo lanciato ad eccessiva velocità; identica disposizione e dettata
dall'articolo 384 lett. a) del Regolamento di esecuzione c.d.s..
Nella
specie come riportato in fatto nella sentenza impugnata, nel verbale di
contestazione notificato al (omissis) venne espressamente precisato che
l'agente accertatore non aveva potuto notificare il conducente
dell'auto che aveva effettuato il sorpasso a velocità sostenuta
superando la linea longitudinale continua - per le condizioni di
traffico -. Si tratta di una motivazione valida e logicamente plausibile
e non meramente apparente.
In proposito va
osservato che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, in tema di
violazione del codice della strada nel caso di violazione dei limiti di
velocità la mancata contestazione immediata della violazione qualora
l'organo accertatore abbia dato atto a verbale del motivi che hanno reso
impossibile procedere alla stessa e tali motivi configurino una delle
ipotesi previste dall'articolo 384 del regolamento di esecuzione del
codice della strada non è consentito al giudice un apprezzamento al
riguardo con la prospettazione di una diversa organizzazione del
servizio risolvendosi una tale valutazione di una diversa organizzazione
del servizio risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile
ingerenza nel modus operandi della p.a. in linea di principio non
sindacabile dal giudice ordinario (sentenza del 07/11/2003 n. 16713).
Peraltro
il riferimento nel verbale di contestazione ad una delle situazioni
particolari elencate nell'articolo 384 citato esaurisce il dovere di
motivazione sul punto fatta salva la possibilità per l'opponente di
contestare l'effettiva sussistenza della situazione dichiarata (sentenza
28/06/2001 n. 8869). Nella specie dalla lettura della sentenza
impugnata non risulta che il (omissis) nei motivi di opposizione abbia
espressamente contestato la sussistenza della situazione di fatto che
l'agente accertatore ha posto a base dell'affermata impossibilità di
contestazione immediata della accertata violazione.
Il Giudice di pace si è quindi posto in netto ed insanabile contrasto con detti principi.
E'
appena il caso di segnalare infine l'irrilevanza della circostanza
evidenziata dal Giudice di pace relativa all'accertamento della
violazione effettuato da un agente che viaggiava a bordo della propria
autovettura e non di un mezzo pubblico di trasporto, è evidente infatti,
che anche nel primo caso l'agente accertatore può trovarsi
nell'impossibilità di contestare immediatamente l'infrazione ove
sussista una delle altre ipotesi legislativamente previste che esonerano
dall'obbligo della contestazione immediata.
Il ricorso deve quindi essere accolto con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.
Non
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - in quanto
dall'accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio di
infondatezza dei motivi posti a base dell'opposizione avverso il verbale
di contestazione in questione - è consentito in questa sede pronunciare
nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c. e rigettare
l'opposizione proposta dal (omissis). per la sussistenza di giusti
motivi le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità vanno
interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma 1 c.p.c.
rigetta l'opposizione proposta da (omissis) avverso il verbale di
contestazione n. B 57 emesso dalla Polizia Stradale di Pesaro
Commissariato P.S. Urbino in data 23 settembre 2003. Compensa tra le
parti le spese del giudizio di merito e di quello di cassazione.
Così deciso in Roma il 28 ottobre 2005.
Depositato in cancelleria il 18 novembre 2005
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