Translate

martedì 2 aprile 2013

Concorsi nazionali, sulle controversie la competenza è sempre del Tar Lazio




N.7198/2005
Reg. Dec.
N. 5847 Reg. Ric.
Anno 2005
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG. 5847 dell’anno 2005 proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE DINANZE E DAL  COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Centro Reclutamento di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ope legis, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;   
c o n t r o
(omissis), non costituito in questa fase di giudizio;
per regolamento di competenza
sul ricorso proposto dal signor (omissis) (omissis) innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, per l’annullamento del provvedimento in data 18 marzo 2005 della Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma, con cui è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Relatore all’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2005 del consigliere Carlo Saltelli;
     Udito l’avvocato dello Stato Aiello;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O 
     Con ricorso notificato il 16 maggio 2005 il signor (omissis) (omissis) ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, l’annullamento del provvedimento in data 18 marzo 2005 della Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza di Roma, con cui è stato dichiarato non idoneo all’arruolamento volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza (in quanto affetto da “ipoacusia mono laterale dx con deficit di 60 dB a 3000 Hz), deducendo eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; perplessità; illogicità; irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
     Il Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, nel costituirsi in giudizio, con atto notificato in data 6 giugno 2005, depositato il successivo 9 giugno 2005, hanno proposto istanza per regolamento di competenza, adducendo che l’impugnazione di un atto proveniente da un amministrazione operante su tutto il territorio nazionale con effetti non limitati all’ambito regionale, qual’era quello impugnato, determinava la competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
     Mancando l’adesione della parte intimate alla formulata eccezione di incompetenza del giudice adito, questi, con ordinanza n. 35624 del 23/29 giugno 2005, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
     L’intimato non si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.
D I R I T T O
     Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
     Come emerge dall’esposizione in fatto e dalla documentazione in atti, la controversia instaurata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, concerne la legittimità del giudizio di non idoneità formulata nei confronti del signor (omissis) (omissis) dalla Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di Reclutamento di Roma nell’ambito della procedura di arruolamento volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza, investendo quindi atti appartenenti a una procedura concorsuale indetta da un organo centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza nazionale.
     Ciò comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata, come correttamente eccepito dalle amministrazioni statali, al Tribunale amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
     Infatti, gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia nell’ambito della circoscrizione regionale del Tribunale adito, ma concernono direttamente le vicende e i risultati dell’intero concorso ed incidono, perciò, su situazioni giuridiche che si estendono sull’intero territorio nazionale.
     Questa Sezione ha affermato ripetutamente che l’ambito territoriale di efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio, osservando che l’efficacia di un bando di concorso va individuato non con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura dell’atto.
     Essa ha così ritenuto che rientrano nella competenza del Tribunale amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale (C.d.S., sez. IV, 8 giugno 1992, n. 589; 29 ottobre 2001, n. 5633); e tale non può che ritenersi l’atto oggetto del presente giudizio, che, pur comportando l’esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide, sull’intera, e comunque unitaria, procedura (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2002, n. 6451; 14 settembre 2004, n. 5925).
     In conclusione il ricorso per regolamento di competenza deve essere accolto e deve essere dichiarato competente a decidere sulla controversia in esame il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
     Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza di cui all’epigrafe e, per l’effetto, dichiara competente a conoscere la controversia di cui pure in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
     Condanna il signor (omissis) (omissis) al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano complessivamente in . 1.500,00 (millecinquecento).
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
    Carlo SALTELLI                 - Presidente f.f., est.
     Carlo DEODATO               - Consigliere
     Salvatore CACACE           - Consigliere
     Sergio DE FELICE           - Consigliere
     Eugenio MELE               - Consigliere
     IL PRESIDENTE  F.F.  est.
Carlo Saltelli
      IL SEGRETARIO
     Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 dicembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Giuseppe Testa
- - 
N.R.G.  5847/2005


MA

 

Nessun commento: