N.7198/2005
Reg. Dec.
N. 5847 Reg. Ric.
Anno 2005
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso iscritto al NRG. 5847 dell’anno 2005 proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE DINANZE E DAL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA – Centro Reclutamento di Roma,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, entrambi
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i
cui uffici sono domiciliati ope legis, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
c o n t r o
(omissis), non costituito in questa fase di giudizio;
per regolamento di competenza
sul
ricorso proposto dal signor (omissis) (omissis) innanzi al Tribunale
amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, per
l’annullamento del provvedimento in data 18 marzo 2005 della
Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di Reclutamento
della Guardia di Finanza di Roma, con cui è stato dichiarato non idoneo
all’arruolamento volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza in camera di consiglio del 28 ottobre 2005 del consigliere Carlo Saltelli;
Udito l’avvocato dello Stato Aiello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con
ricorso notificato il 16 maggio 2005 il signor (omissis) (omissis) ha
chiesto al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di
Catanzaro, l’annullamento del provvedimento in data 18 marzo 2005 della
Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di Reclutamento
della Guardia di Finanza di Roma, con cui è stato dichiarato non idoneo
all’arruolamento volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza (in
quanto affetto da “ipoacusia mono laterale dx con deficit di 60 dB a 3000 Hz),
deducendo eccesso di potere per errore nei presupposti; travisamento ed
erronea valutazione dei fatti; perplessità; illogicità;
irragionevolezza e ingiustizia manifesta.
Il
Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il Comando Generale della
Guardia di Finanza, nel costituirsi in giudizio, con atto notificato in
data 6 giugno 2005, depositato il successivo 9 giugno 2005, hanno
proposto istanza per regolamento di competenza, adducendo che
l’impugnazione di un atto proveniente da un amministrazione operante su
tutto il territorio nazionale con effetti non limitati all’ambito
regionale, qual’era quello impugnato, determinava la competenza del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
Mancando
l’adesione della parte intimate alla formulata eccezione di
incompetenza del giudice adito, questi, con ordinanza n. 35624 del 23/29
giugno 2005, ritenuta la non manifesta inammissibilità e infondatezza
della predetta istanza di regolamento, ha ordinato la trasmissione degli
atti al Consiglio di Stato, per la pronunzia sulla competenza.
L’intimato non si è costituito nella fase innanzi a questo Consiglio di Stato.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Come
emerge dall’esposizione in fatto e dalla documentazione in atti, la
controversia instaurata innanzi al Tribunale amministrativo regionale
per la Calabria, sede di Catanzaro, concerne la legittimità del giudizio
di non idoneità formulata nei confronti del signor (omissis) (omissis)
dalla Sottocommissione di visita medica del Comando Centro di
Reclutamento di Roma nell’ambito della procedura di arruolamento
volontario in ferma breve nella Guardia di Finanza, investendo quindi
atti appartenenti a una procedura concorsuale indetta da un organo
centrale dello Stato per posti di pubblico impiego a rilevanza
nazionale.
Ciò
comporta che la cognizione della controversia debba essere affidata,
come correttamente eccepito dalle amministrazioni statali, al Tribunale
amministrativo per il Lazio, sede di Roma, secondo le previsioni
dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Infatti,
gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia
nell’ambito della circoscrizione regionale del Tribunale adito, ma
concernono direttamente le vicende e i risultati dell’intero concorso ed
incidono, perciò, su situazioni giuridiche che si estendono sull’intero
territorio nazionale.
Questa
Sezione ha affermato ripetutamente che l’ambito territoriale di
efficacia di un provvedimento amministrativo va individuato con
riferimento agli effetti che lo stesso produce in ordine al territorio,
osservando che l’efficacia di un bando di concorso va individuato non
con riferimento ai posti messi a concorso, ma con riguardo alla natura
dell’atto.
Essa
ha così ritenuto che rientrano nella competenza del Tribunale
amministrativo del Lazio le controversie aventi a oggetto atti di una
procedura concorsuale che si svolge su base nazionale (C.d.S., sez. IV, 8
giugno 1992, n. 589; 29 ottobre 2001, n. 5633); e tale non può che
ritenersi l’atto oggetto del presente giudizio, che, pur comportando
l’esclusione dalla procedura concorsuale del solo ricorrente, incide,
sull’intera, e comunque unitaria, procedura (C.d.S., sez. IV, 23
novembre 2002, n. 6451; 14 settembre 2004, n. 5925).
In
conclusione il ricorso per regolamento di competenza deve essere
accolto e deve essere dichiarato competente a decidere sulla
controversia in esame il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sede di Roma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, accoglie
l’istanza di regolamento di competenza di cui all’epigrafe e, per
l’effetto, dichiara competente a conoscere la controversia di cui pure
in epigrafe il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di
Roma.
Condanna
il signor (omissis) (omissis) al pagamento in favore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di
Finanza delle spese della presente fase di giudizio che si liquidano
complessivamente in €. 1.500,00 (millecinquecento).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, il 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio, con
l'intervento dei Signori:
Carlo SALTELLI - Presidente f.f., est.
Carlo DEODATO - Consigliere
Salvatore CACACE - Consigliere
Sergio DE FELICE - Consigliere
Eugenio MELE - Consigliere
IL PRESIDENTE F.F. est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIOGiacomo Manzo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 dicembre 2005(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
- - N.R.G. 5847/2005
MA
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