Ministero dell'interno
Nota 14-3-2013 n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8)
Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Nota 14 marzo 2013, n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) (1).
Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Alla
Prefettura - UTG di Catania
(Rif. nota n. 6733 del 6 febbraio 2013)
e, p.c.:
Al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area prevenzione incendi
Roma
A
Tutte le prefetture - UTG
Loro sedi
Si fa riferimento alla nota sopra distinta (nota n. 6733 del 6 febbraio 2013), con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.
La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.
Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 del Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.
Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.
Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 del TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18 maggio 2007.
Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.
In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.
Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.
Inoltre, già con la circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno e, successivamente, con il D.M. 19 agosto 1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.
In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.
Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 6 marzo 2001 del Ministro dell'Interno che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella Circ. 1 dicembre 2009, n. 17082/114 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.
Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.
Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 del TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).
Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).
Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alla competenza delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.
Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare n. 15005/20 Uff. I - AA.GG. del 20 febbraio 2013 del Gabinetto del Ministro.
Il Direttore dell'ufficio
Mureddu
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 69
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 141
D.M. 18 maggio 2007
D.M. 19 agosto 1996
D.M. 6 marzo 2001
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12
Nota 14-3-2013 n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8)
Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Nota 14 marzo 2013, n. 557/PAS/U/005089/13500.A(8) (1).
Verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo in occasione di manifestazioni aperte al pubblico con allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale, Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale.
Alla
Prefettura - UTG di Catania
(Rif. nota n. 6733 del 6 febbraio 2013)
e, p.c.:
Al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica
Area prevenzione incendi
Roma
A
Tutte le prefetture - UTG
Loro sedi
Si fa riferimento alla nota sopra distinta (nota n. 6733 del 6 febbraio 2013), con la quale viene chiesto l'avviso di questo Dipartimento in merito alla obbligatorietà o meno nonché all'ampiezza delle verifiche delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (prescindendo se comunali o provinciali) in occasione di feste tradizionali e altre manifestazioni aperte al pubblico, sia in spazi all'aperto che al chiuso, anche a carattere religioso o politico, nell'ambito delle quali vengono organizzati concerti o altre forme di spettacolo e di intrattenimento.
La questione viene posta sia con riferimento ad iniziative che, pur prevedendo la partecipazione di un pubblico stimabile nelle migliaia di unità, non richiedono allestimenti specificamente destinati al suo stazionamento né specifiche delimitazioni del luogo, sia con riguardo al semplice insediamento di gruppi di attrazioni dello spettacolo viaggiante, tanto nel caso di un numero consistente (30 ed oltre), quanto in quello di un numero assai minore.
Va premesso che tutte le ipotesi rappresentate non integrano, come codesta Prefettura correttamente ritiene, la nozione di "parco di divertimento", per il cui esercizio sono richieste la titolarità della licenza di cui all'art. 68 del TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e la verifica preventiva delle stesse commissioni provinciali ai sensi dell'art. 142 del Reg. TULPS, R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Al riguardo, pare utile ricordare che la nozione di "parco di divertimento", che non ha una definizione esplicita a livello legislativo, pare presupponga in ogni caso la presenza di elementi quali: l'unitarietà della gestione, collegata alla titolarità della licenza citata, una chiara delimitazione dell'area, mediante recinzione permanente ovvero transenne ovvero con altri sistemi analoghi, la presenza di entrate e di vie di esodo, la presenza di servizi comuni e di strutture a ciò organizzate.
Non integrano, pertanto, la figura del "parco di divertimento" neppure i gruppi di poche attrazioni installate in spazi aperti (ad es.: in una piazza o in giardini comunali), non delimitati (come detto), con una capienza limitata alle decine di utenti nonché senza alcuna organizzazione di servizi comuni.
Tali modesti gruppi di attrazioni, dunque, non sono soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del TULPS, ma a quello previsto per le singole attrazioni dello spettacolo viaggiante (licenza di cui all'art. 69 del TULPS), rilasciata in relazione a quelle registrate e munite del codice identificativo ai sensi del D.M. 18 maggio 2007.
Laddove si sia, invece, in presenza di allestimenti che, benché privi dei requisiti dei "parchi di divertimento", siano comunque suscettibili di esporre a rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene, a causa del numero di attrazioni e della entità prevista dell'affluenza di pubblico, creando uno spazio sufficientemente definito, è opinione di questo Ufficio che sono da ritenere necessari la licenza di cui all'art. 68 del TULPS e la verifica tecnica preventiva della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla presenza o meno di strutture destinate agli spettatori.
In altri termini, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell'evento nel cui ambito sono collocati, l'allestimento di spazi e strutture finalizzati ad una manifestazione musicale ovvero l'allestimento di una significativa pluralità di attrazioni dello spettacolo viaggiante classificate come medie o grandi dall'elenco di cui all'art. 4 della L. n. 337/1968 (benché riconducibili ad una pluralità di gestori), tali da costituire un'area aperta al pubblico e dedicata al divertimento, all'aperto, ben possono costituire "locali di pubblico spettacolo", soggetti alla relativa disciplina e, quindi, alle verifiche della competente commissione di vigilanza.
Occorre ricordare, a questo riguardo, che gli "allestimenti temporanei" di pubblico spettacolo e trattenimento sono espressamente soggetti a verifica di detta commissione ai sensi dell'art. 141, ultimo comma, del Regolamento di esecuzione del TULPS, che consente una cadenza biennale della verifica stessa solo per quelli di carattere periodico.
Inoltre, già con la circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 del Ministero dell'Interno e, successivamente, con il D.M. 19 agosto 1996 (di approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo) sono stati definiti “locali" di pubblico spettacolo, tutti i luoghi, anche all'aperto, attrezzati e destinati allo spettacolo, al trattenimento e al divertimento.
In argomento, come noto, non vi sono previsioni normative dalle quali possa ricavarsi con certezza e con carattere di generalità la "misura" dell'evento o la quantità delle attrazioni al di sopra dei quali l'allestimento è soggetto al regime cui si è fatto cenno, sicché alla loro determinazione non potrà che pervenirsi volta per volta, sulla base di una valutazione dei rischi potenziali per la pubblica incolumità da condurre in relazione alle specifiche caratteristiche del caso concreto, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza.
Con riguardo alle aree pubbliche in occasione delle manifestazioni in premessa, può determinarsi anche la capienza sulla base dei criteri stabiliti con D.M. 6 marzo 2001 del Ministro dell'Interno che presuppongono una chiara delimitazione dell'area destinata all'allestimento; si richiamano, al riguardo, le indicazioni contenute nella Circ. 1 dicembre 2009, n. 17082/114 con riferimento alle sfilate di carri allegorici.
Va precisato che, nei casi di cui si tratta, oggetto della verifica della Commissione di vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, etc.
Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.
Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la "regolarità" di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 del TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo o istanza di registrazione per le "attività esistenti", documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.).
Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).
Le considerazioni che precedono prescindono dalla riconducibilità delle verifiche alla competenza delle Commissioni comunali o di quelle provinciali di vigilanza, così come dalla nota problematica relativa all'applicazione dell'art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, che interessa quelle provinciali.
Su tale ultimo punto non può che farsi rinvio alla circolare n. 15005/20 Uff. I - AA.GG. del 20 febbraio 2013 del Gabinetto del Ministro.
Il Direttore dell'ufficio
Mureddu
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 68
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 69
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 141
D.M. 18 maggio 2007
D.M. 19 agosto 1996
D.M. 6 marzo 2001
D.L. 6 luglio 2012, n. 95, art. 12
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