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martedì 2 aprile 2013

TAR Pa, riavvicinamento familiare in caso di grave malattia ( GdF )




REPUBBLICA ITALIANA
Sent. n. 267/2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ric. n. 218/2002
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA



SEZIONE PRIMA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 218/2002 proposto dal sig. (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. -
contro
il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante pro-tempore,
il Comando Generale della Guardia di Finanza – Roma, in persona del Comandante pro-tempore,
il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica,
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso il cui Ufficio Distrettuale di Cagliari, in via Dante n. 23, sono per legge domiciliati,
per l'annullamento
del provvedimento del 7 dicembre 2001 col quale il Comandante Provinciale Int. di Sassari ha stabilito la rassegnazione del ricorrente al Comando Regionale della Guardia di Finanza della Toscana a partire dal 5 maggio 2002, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale.
      Visto il ricorso con i relativi allegati;
      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
      Visti gli atti tutti della causa;
      Designato relatore il Consigliere dott. Tito Aru;
      Uditi all’udienza pubblica dell’8 febbraio 2006 gli avv.ti delle parti come da separato verbale;
      Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
     Con il ricorso in esame, notificato il 2 febbraio 2002 e depositato il successivo giorno 12, il ricorrente, arruolato nel Corpo della Guardia di Finanza dal 19 dicembre 1991 ed assegnato al Comando regionale Toscana, VIII Legione – I Compagnia di (Lpd), espone quanto segue.
     In data 17 settembre 1993 subiva un grave intervento chirurgico di orchiectomia, con asportazione del testicolo destro, per la presenza di un nodulo tumorale.
     Successivamente, il 5 febbraio 1994, subiva un secondo intervento chirurgico per Linfodenoctomia al retro peritoneo con asportazione di linfonodi.
     Per quanto sopra, dal settembre 1993 al maggio 1994 veniva collocato in aspettativa per malattia.
     Dal maggio 1994 al settembre 1996 riprese servizio presso la sua sede di servizio a (Lpd).
     Dal settembre 1996 ad ottobre 1998 venne trasferito temporaneamente presso la Tenenza di Alghero, per poi rientrare a (Lpd) fino al maggio 2000.
     A tale data venne trasferito presso il Comando Compagnia di Olbia per il periodo di 12 mesi.
     Dal 1° novembre 2001 veniva nuovamente trasferito a domanda  presso la Tenenza di Alghero.
     Sennonché, col provvedimento impugnato, il ricorrente veniva riassegnato al Comando regionale Toscana con decorrenza 5 maggio 2002.
     Avverso tale atto è insorto il sig. (omissis) che l’ha impugnato per illogicità ed irragionevolezza in quanto la determinazione assunta dall’Amministrazione non terrebbe conto delle sue particolari condizioni personali, fisiche e psicologiche, originate dagli invalidanti interventi chirurgici sofferti.
     Di qui la richiesta, previa sospensione, di annullamento del provvedimento impugnato, con favore di spese.
     Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese di giudizio.
     Con ordinanza n. 119/02 del 26 febbraio 2002, il Tribunale adito ha accolto l’istanza cautelare di sospensione.
     Tale provvedimento, a seguito dell’appello proposto dall’Amministrazione resistente, è stato confermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3261/02 del 30 luglio 2002.
     Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2006, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
     Va anzitutto disattesa l’eccezione sollevata dall’Amministrazione resistente circa l’inammissibilità del ricorso in quanto proposto avverso un atto meramente comunicativo e/o esecutivo di una precedente determinazione (la n. 368744/P/6 del 26 novembre 2001) adottata dal Comando Generale della Guardia di Finanza e non impugnata.
     La determinazione richiamata dalla difesa pubblica, infatti, menzionata nel provvedimento impugnato ma non versata agli atti del giudizio, costituisce atto interno del procedimento sfociato nell’impugnata riassegnazione del ricorrente al Comando regionale Toscana, come dimostrato dalla circostanza che in quest’ultima, per la quale si dispone espressamente la notifica all’interessato, si avverte sulla proponibilità di  ricorso gerarchico al Comandante Generale o giurisdizionale presso il competente Tar.
     Resta dunque confermata la tesi che soltanto tale atto conclusivo del procedimento determina l’attualità della lesione della sfera giuridica del ricorrente, idonea a suscitare il suo interesse alla proposizione dell’impugnazione in sede giurisdizionale che, pertanto, dev’essere esaminata nel merito.
     Il ricorso si rivela fondato sulla base dei motivi indicati nell’atto introduttivo del giudizio, potendosi quindi prescindere dall’esame dell’eccezione sollevata dalla parte resistente, in ordine all’inammissibilità delle censure introdotte nel giudizio in sede di memoria difensiva.
     Ed invero, come sostiene a ragione il ricorrente, l’Amministrazione procedente non ha correttamente valutato le particolari condizioni psicologiche nelle quali egli si è trovato a seguito del grave intervento invalidante che l’ha colpito, limitando le proprie valutazioni alla circostanza che i controlli clinici periodici cui lo stesso viene sottoposto possono svolgersi in qualsiasi centro oncologico della nazione (vedi relazione n. 65542 del 22 febbraio 2002, in atti).
     Ben appare invece corretto ritenere che, in presenza di patologie di siffatta gravità, debba guardarsi con particolare attenzione e sensibilità alle difficoltà psicologiche del malato, difficoltà che si accompagnano alle necessarie cure cliniche e che incidono sulla vita di quest’ultimo per un tempo ben maggiore di quello strettamente necessario all’espletamento dell’intervento medico.
     Non appare pertanto ragionevole trascurare l’ausilio che in tale procedimento di recupero dell’individuo può derivare dalla vicinanza degli affetti familiari, senz’altro idonei a garantire un supporto di tipo morale volto a favorire un migliore recupero ed una più agevole integrazione sociale.
     Quanto sopra trova conferma nei più recenti certificati medici rilasciati dalla clinica psichiatrica dell’Università degli Studi di Sassari (in atti), presso la quale il ricorrente esegue periodicamente dei colloqui clinici, dai quali si ricava che la stabilità emotiva raggiunta dal sig. (omissis) potrebbe subire un pregiudizio a seguito dell’allontanamento dai suoi cari.
     Tali valutazioni complessive della situazione del ricorrente, per contro, non sono state considerate dall’Amministrazione intimata che, pertanto, nella ponderazione degli interessi coinvolti dalla sua decisione, ha trascurato di considerare un importante elemento di giudizio del quale invece dovrà necessariamente tenere conto nell’assunzione delle successive future determinazioni che riterrà di adottare.
     Per le suesposte considerazioni, dunque, il Collegio ritiene fondato il ricorso per il censurato difetto di motivazione, con assorbimento di ogni ulteriore censura.
     Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
SEZIONE PRIMA
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 8 febbraio 2006 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei Signori Magistrati:
- Paolo Turco, Presidente,
- Manfredo Atzeni, Consigliere,
- Tito Aru, Consigliere, estensore.


Depositata in segreteria oggi 02/03/2006
Il Segretario Generale f.f.



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