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martedì 2 aprile 2013

Pensioni di anzianità, risolto il nodo tra autonomi e dipendenti..




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Cass. civ. Sez. Unite, 21-12-2005, n. 28261


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione
Dott. PAPA Enrico - Consigliere
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(omissis), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/2001 del Tribunale di UDINE, depositata il 19/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Nicola VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

(omissis) (omissis), premesso di essere lavoratore dipendente e di aver maturato 35 anni di contribuzione, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità (in relazione a contributi versati in parte come artigiano e in parte come lavoratore dipendente) con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26. L'ente previdenziale contestava la sussistenza dei presupposti per l'attribuzione della prestazione richiesta, ritenendo applicabile nella specie l'art. 1, comma 28 della medesima L. citata.
Il giudice adito accoglieva la domanda; ricostituitosi il contraddittorio in appello, il Tribunale di Udine con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, rilevando la maturazione dei requisiti indicati nella L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, in relazione alla qualità di lavoratore dipendente rivestita dall'assicurato al momento della presentazione della domanda.
E' stato così disatteso l'assunto dell'INPS, secondo cui ai fini dell'attribuzione della prestazione doveva farsi riferimento alla gestione previdenziale che eroga il trattamento; nella specie l'assicurato non aveva maturato i requisiti sufficienti per il conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e il principio del cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con quella da lavoro dipendente operava solo per le pensioni da liquidare a carico della gestione autonomi.
Avverso questa decisione l'INPS propone ricorso per Cassazione con unico motivo. (omissis) (omissis) resiste con controricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine alla individuazione del regime giuridico del trattamento di pensione di anzianità, nel caso in cui l'assicurato possa far valere periodi di contribuzione presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335, art. 1, comma 25, 26, 28, 29 e 30 e della L. n. 613 del 1966, artt. 20 e 21. Si ripropone l'assunto in base al quale per i lavoratori dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianità può essere liquidata solo secondo le disposizioni vigenti nelle gestioni dei lavoratori autonomi; si sostiene che nella disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, in materia di requisiti e di accesso e decorrenza delle pensioni di anzianità il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riguardo alla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.
Il motivo è fondato. La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la decorrenza della pensione di anzianità per i soggetti che devono sommare i contributi di due diverse gestioni, in relazione alla disciplina prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, in cui sono contenute previsioni differenziate per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare, si tratta di stabilire se il regime giuridico da applicare sia determinato dalla iscrizione all'una o all'altra gestione nel momento del perfezionamento del requisito contributivo, o invece corrisponda a quello proprio della gestione nella quale deve compiersi la liquidazione del trattamento, nel senso che mentre il cumulo dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, ai fini della liquidazione nella gestione dei lavoratori dipendenti il requisito contributivo deve sussistere con riferimento all'iscrizione in detta gestione e in relazione ai contributi ivi versati.
Rilevano qui le norme introdotte dalla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 25, che prevede il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità dei "lavoratori dipendenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive" "al raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica" (lett. a) L. cit.; la lett. b) L. cit. prevede la distinta ipotesi di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni).
Il successivo comma 26 stabilisce che "per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25 L. cit., fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2".
Per i "lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria" il comma 28 dello stesso articolo prevede che il diritto alla pensione di anzianità si consegue (oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b) art. cit. "al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto requisito di età anagrafica è fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di età".
I successivi commi 29 e 30, art. cit. prevedono un'articolata disciplina derogatoria per il periodo di prima applicazione (con regole diverse, quanto alla decorrenza della pensione per i soggetti in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione, per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi: v. comma 30, art. cit.).
In relazione a tale disciplina, Cass. 5 aprile 2001 n. 5008 ha affermato che quando i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta).
Nella stessa linea si collocano altri precedenti (Cass. 5 marzo 2002 n. 3147, 29 luglio 2002 n. 11193, 6 dicembre 2002 n. 17419, 24 gennaio 2003 n. 1104, 8 maggio 2003 n. 7029, 19 maggio 2003 n. 7849).
Questo orientamento attribuisce rilevanza, ai fini del perfezionamento del presupposto per l'attribuzione del trattamento di anzianità, al possesso della qualifica di lavoratore dipendente al momento della maturazione dei 35 anni di contribuzione, pure sulla base del cumulo dei contributi versati in gestioni dei lavoratori autonomi; si fonda sul rilievo della struttura unitaria del regime dell'assicurazione generale obbligatoria, sia pure articolato nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, e utilizza come argomento il principio del cumulo delle contribuzioni accumulate in più gestioni, posto dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1, nonchè dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, in relazione alla previsione della L. 7 febbraio 1979, n. 29, art. 7 (secondo cui "le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa"). Un altro argomento è tratto (Cass. 7849/2003 cit.) dall'uso del termine "iscritti" per designare i beneficiari delle disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26 e 28: si afferma che tale espressione significa che l'appartenenza alla categoria dei lavoratori dipendenti o autonomi deve essere individuata facendo riferimento alla relativa iscrizione e quindi all'attività esercitata al momento della richiesta del trattamento pensionistico.
Un diverso indirizzo è espresso da Cass. 19 marzo 2003 n. 4054, secondo cui nella individuazione della decorrenza del trattamento di pensione di anzianità, che la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 30, fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito dei 35 anni di contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati. Questa decisione, ponendo in risalto la diversità di disposizioni stabilite rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, afferma che il legislatore, quando ha fatto riferimento a tali distinte categorie, ha inteso riferirsi alla qualificazione del rispettivo regime pensionistico, in relazione alla quale sussisteva il requisito del possesso dei 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993.
L'operatività dello stesso principio è stata affermata anche da Cass. 14 maggio 2003 n. 7481 con riferimento alla pensione di anzianità per i coltivatori diretti con decorrenza dal 1 gennaio 1998, in base alla normativa contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6 e 8: secondo questa decisione, se il lavoratore è in possesso di contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento.
La Corte ritiene che questa impostazione debba essere seguita anche nel caso oggi esaminato, dovendosi quindi disattendere il contrario indirizzo espresso da Cass. 5088/2001 e successive conformi.
Come è stato esattamente rilevato dalle due ultime pronunzie richiamate, nel quadro relativamente unitario dell'assicurazione generale obbligatoria il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni opera solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi. Infatti, ciò risulta con chiarezza dalle stesse norme richiamate a sostegno dell'orientamento qui confutato, posto che sia la L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 1, sia la L. n. 233 del 1990, art. 16, riguardano la disciplina di trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi; e questa seconda disposizione non ha fatto venir meno il divieto della valutazione dei contributi di questi assicurati ai fini dell'acquisizione del diritto alla liquidazione della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti. La previsione della L. n. 29 del 1979, art. 7, attiene d'altro canto alla disciplina del diverso istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Non esiste dunque nell'ordinamento previdenziale - come osserva Cass. n. 7481/2003 cit. - il diritto a cumulare nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, se si intende conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe consentito solo ricorrendo all'istituto della ricongiunzione di cui alla L. n. 29 del 1979, che però ha carattere oneroso per l'assicurato. E' invece possibile cumulare i contributi versati nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati in una delle gestioni dei lavoratori autonomi quando la pensione da percepire appartiene a quest'ultima gestione, mentre non è possibile il contrario, ossia non è consentito di cumulare i contributi versati in una gestione dei lavoratori autonomi con quelli versati per i lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Le richiamate norme della L. n. 463 del 1959 e L. n. 233 del 1990, come pure le disposizioni della L. 22 luglio 1966 n. 613, artt. 20 e 21 e del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, confermano l'esistenza di questo diverso meccanismo, dovuto al differenziato "peso" economico dei due tipi di contribuzione.
A tale diversità di regime corrispondono le citate disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 1, posto che mentre il comma 25, art. cit. fa un preciso riferimento alla gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti, il comma 28, art. cit. considera invece i lavoratori autonomi: anche la formulazione di diverse regole, al comma 30, art. cit., per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, va così riferita alle relative gestioni pensionistiche. In questo contesto, il dato letterale fornito dall'uso del termine "iscritti" non assume un significato univoco di riferimento al momento di richiesta del trattamento pensionistico, anche perchè normalmente la prestazione viene erogata dalla gestione di ultima iscrizione.
La disciplina dettata successivamente dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, con la determinazione dei momenti di effettivo accesso al pensionamento, diversamente stabiliti (comma 8, art. cit.) per i lavoratori "per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti" e per "i lavoratori, che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti" conferma ulteriormente, anche nell'ambito di questo nuovo quadro normativo, che le regole da applicare sono quelle della gestione a carico della quale è la prestazione.
Sulla base di questi rilievi, va pertanto riaffermato il principio secondo cui per individuare, in relazione alle disposizioni della L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 25 e segg., le regole che disciplinano la maturazione del diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la prestazione; la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.
Conseguentemente, non risulta conforme a questo principio di diritto la decisione della Corte territoriale, che ha fissato la decorrenza della pensione di anzianità secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore autonomo.
In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata. Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, perchè la domanda proposta dal (omissis) si fonda esclusivamente sul suddetto presupposto del riconoscimento della contribuzione mista ai fini della attribuzione della prestazione secondo le previsioni dettate per i lavoratori dipendenti.
La causa può essere quindi decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dall'assicurato.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da (omissis) (omissis). Nulla per le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005

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