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Cass. civ. Sez. Unite, 21-12-2005, n. 28261
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente di sezione
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione
Dott. PAPA Enrico - Consigliere
Dott. VARRONE Michele - Consigliere
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - rel. Consigliere
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INPS
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso,
rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, MICHELE DI
LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(omissis),
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso
lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 218/2001 del Tribunale di UDINE, depositata il 19/02/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/11/2005 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato Nicola VALENTE;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE
Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
(omissis)
(omissis), premesso di essere lavoratore dipendente e di aver maturato
35 anni di contribuzione, conveniva in giudizio l'INPS, chiedendo
l'accertamento del diritto alla pensione di anzianità (in relazione a
contributi versati in parte come artigiano e in parte come lavoratore
dipendente) con decorrenza dal 1 gennaio 1997, ai sensi della L. n. 335 del 1995,
art. 1, comma 26. L'ente previdenziale contestava la sussistenza dei
presupposti per l'attribuzione della prestazione richiesta, ritenendo
applicabile nella specie l'art. 1, comma 28 della medesima L. citata.
Il
giudice adito accoglieva la domanda; ricostituitosi il contraddittorio
in appello, il Tribunale di Udine con la sentenza oggi denunciata
confermava tale decisione, rilevando la maturazione dei requisiti
indicati nella L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 26, in
relazione alla qualità di lavoratore dipendente rivestita
dall'assicurato al momento della presentazione della domanda.
E'
stato così disatteso l'assunto dell'INPS, secondo cui ai fini
dell'attribuzione della prestazione doveva farsi riferimento alla
gestione previdenziale che eroga il trattamento; nella specie
l'assicurato non aveva maturato i requisiti sufficienti per il
conseguimento della pensione nella gestione dei lavoratori dipendenti, e
il principio del cumulo della contribuzione da lavoro autonomo con
quella da lavoro dipendente operava solo per le pensioni da liquidare a
carico della gestione autonomi.
Avverso questa decisione l'INPS propone ricorso per Cassazione con unico motivo. (omissis) (omissis) resiste con controricorso.
La
causa è stata assegnata per la trattazione a queste Sezioni Unite, in
relazione al contrasto di giurisprudenza registrato in ordine alla
individuazione del regime giuridico del trattamento di pensione di
anzianità, nel caso in cui l'assicurato possa far valere periodi di
contribuzione presso le diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di
quelli autonomi.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335, art. 1, comma 25, 26, 28, 29 e 30 e della L. n. 613 del 1966,
artt. 20 e 21. Si ripropone l'assunto in base al quale per i lavoratori
dipendenti che perfezionano i requisiti contributivi con il cumulo di
pregressa contribuzione da lavoro autonomo la pensione di anzianità può
essere liquidata solo secondo le disposizioni vigenti nelle gestioni dei
lavoratori autonomi; si sostiene che nella disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995,
in materia di requisiti e di accesso e decorrenza delle pensioni di
anzianità il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con
riguardo alla gestione a carico della quale viene liquidata la
pensione.
Il motivo è fondato.
La questione sottoposta all'esame della Corte riguarda la decorrenza
della pensione di anzianità per i soggetti che devono sommare i
contributi di due diverse gestioni, in relazione alla disciplina
prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 1, in cui sono
contenute previsioni differenziate per i lavoratori dipendenti e i
lavoratori autonomi. In particolare, si tratta di stabilire se il regime
giuridico da applicare sia determinato dalla iscrizione all'una o
all'altra gestione nel momento del perfezionamento del requisito
contributivo, o invece corrisponda a quello proprio della gestione nella
quale deve compiersi la liquidazione del trattamento, nel senso che
mentre il cumulo dei contributi accreditati in più gestioni concerne
esclusivamente la liquidazione della pensione in una delle gestioni dei
lavoratori autonomi, ai fini della liquidazione nella gestione dei
lavoratori dipendenti il requisito contributivo deve sussistere con
riferimento all'iscrizione in detta gestione e in relazione ai
contributi ivi versati.
Rilevano qui le norme introdotte dalla L. 8 agosto 1995, n. 335,
art. 1, comma 25, che prevede il conseguimento del diritto alla
pensione di anzianità dei "lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive" "al
raggiungimento di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni,
in concorrenza con almeno 57 anni di età anagrafica" (lett. a) L. cit.;
la lett. b) L. cit. prevede la distinta ipotesi di anzianità
contributiva non inferiore a 40 anni).
Il
successivo comma 26 stabilisce che "per i lavoratori dipendenti
iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25 L. cit., fermo
restando il requisito dell'anzianità contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla
pensione di anzianità si consegue in riferimento agli anni indicati
nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla
medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'età
anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di
cui alla medesima tabella B, colonna 2".
Per
i "lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria" il comma 28 dello stesso articolo prevede che il diritto
alla pensione di anzianità si consegue (oltre che nell'ipotesi di cui al
comma 25, lettera b) art. cit. "al raggiungimento di un'anzianità
contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del
cinquantasettesimo anno di età. Per il biennio 1996-1997 il predetto
requisito di età anagrafica è fissato al compimento del
cinquantaseiesimo anno di età".
I
successivi commi 29 e 30, art. cit. prevedono un'articolata disciplina
derogatoria per il periodo di prima applicazione (con regole diverse,
quanto alla decorrenza della pensione per i soggetti in possesso alla
data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione,
per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi: v. comma 30, art.
cit.).
In relazione a tale
disciplina, Cass. 5 aprile 2001 n. 5008 ha affermato che quando i
lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le
due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi,
per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento
all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del
perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la
pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione
(nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa
contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva
richiesta).
Nella stessa linea
si collocano altri precedenti (Cass. 5 marzo 2002 n. 3147, 29 luglio
2002 n. 11193, 6 dicembre 2002 n. 17419, 24 gennaio 2003 n. 1104, 8
maggio 2003 n. 7029, 19 maggio 2003 n. 7849).
Questo
orientamento attribuisce rilevanza, ai fini del perfezionamento del
presupposto per l'attribuzione del trattamento di anzianità, al possesso
della qualifica di lavoratore dipendente al momento della maturazione
dei 35 anni di contribuzione, pure sulla base del cumulo dei contributi
versati in gestioni dei lavoratori autonomi; si fonda sul rilievo della
struttura unitaria del regime dell'assicurazione generale obbligatoria,
sia pure articolato nelle diverse gestioni dei lavoratori dipendenti,
dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei
commercianti, e utilizza come argomento il principio del cumulo delle
contribuzioni accumulate in più gestioni, posto dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, art. 9, comma 1, nonchè dalla L. 2 agosto 1990, n. 233, art. 16, in relazione alla previsione della L. 7 febbraio 1979, n. 29,
art. 7 (secondo cui "le norme per la determinazione del diritto e della
misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi
assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si
accentra la posizione assicurativa"). Un altro argomento è tratto (Cass.
7849/2003 cit.) dall'uso del termine "iscritti" per designare i
beneficiari delle disposizioni della L. n. 335 del 1995, art.
1, comma 26 e 28: si afferma che tale espressione significa che
l'appartenenza alla categoria dei lavoratori dipendenti o autonomi deve
essere individuata facendo riferimento alla relativa iscrizione e quindi
all'attività esercitata al momento della richiesta del trattamento
pensionistico.
Un diverso
indirizzo è espresso da Cass. 19 marzo 2003 n. 4054, secondo cui nella
individuazione della decorrenza del trattamento di pensione di
anzianità, che la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 1, comma 30,
fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli
autonomi, al fine dell'accertamento della sussistenza del requisito dei
35 anni di contribuzione, il cumulo, anche automatico, dei contributi
accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della
liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella
gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito
contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta
gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati. Questa
decisione, ponendo in risalto la diversità di disposizioni stabilite
rispettivamente per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi,
afferma che il legislatore, quando ha fatto riferimento a tali distinte
categorie, ha inteso riferirsi alla qualificazione del rispettivo regime
pensionistico, in relazione alla quale sussisteva il requisito del
possesso dei 35 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1993.
L'operatività
dello stesso principio è stata affermata anche da Cass. 14 maggio 2003
n. 7481 con riferimento alla pensione di anzianità per i coltivatori
diretti con decorrenza dal 1 gennaio 1998, in base alla normativa
contenuta nella L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6 e
8: secondo questa decisione, se il lavoratore è in possesso di
contribuzioni afferenti alle due diverse gestioni del lavoro autonomo e
del lavoro dipendente, i requisiti del diritto al pensionamento e la
decorrenza di esso sono disciplinati secondo le regole vigenti nella
gestione previdenziale che eroga la pensione e non secondo quelle della
gestione dell'ultima iscrizione precedente al pensionamento.
La
Corte ritiene che questa impostazione debba essere seguita anche nel
caso oggi esaminato, dovendosi quindi disattendere il contrario
indirizzo espresso da Cass. 5088/2001 e successive conformi.
Come
è stato esattamente rilevato dalle due ultime pronunzie richiamate, nel
quadro relativamente unitario dell'assicurazione generale obbligatoria
il cumulo, anche automatico, dei contributi accreditati in più gestioni
opera solo ai fini della liquidazione di una pensione in una delle
gestioni dei lavoratori autonomi. Infatti, ciò risulta con chiarezza
dalle stesse norme richiamate a sostegno dell'orientamento qui
confutato, posto che sia la L. n. 463 del 1959, art. 9, comma 1, sia la L. n. 233 del 1990,
art. 16, riguardano la disciplina di trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi; e questa seconda disposizione non ha fatto venir
meno il divieto della valutazione dei contributi di questi assicurati ai
fini dell'acquisizione del diritto alla liquidazione della pensione
nella gestione dei lavoratori dipendenti. La previsione della L. n. 29 del 1979, art. 7, attiene d'altro canto alla disciplina del diverso istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi.
Non
esiste dunque nell'ordinamento previdenziale - come osserva Cass. n.
7481/2003 cit. - il diritto a cumulare nell'assicurazione generale
obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i contributi versati nelle
gestioni speciali degli artigiani, e commercianti, se si intende
conseguire la pensione nella gestione lavoratori dipendenti. Ciò sarebbe
consentito solo ricorrendo all'istituto della ricongiunzione di cui
alla L. n. 29 del 1979, che però ha carattere oneroso per
l'assicurato. E' invece possibile cumulare i contributi versati
nell'assicurazione per i lavoratori dipendenti con quelli versati in una
delle gestioni dei lavoratori autonomi quando la pensione da percepire
appartiene a quest'ultima gestione, mentre non è possibile il contrario,
ossia non è consentito di cumulare i contributi versati in una gestione
dei lavoratori autonomi con quelli versati per i lavoratori dipendenti
per acquisire il diritto a pensione in quest'ultima gestione. Le
richiamate norme della L. n. 463 del 1959 e L. n. 233 del 1990, come pure le disposizioni della L. 22 luglio 1966 n. 613, artt. 20 e 21 e del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 2 ter, convertito nella L. 16 aprile 1974, n. 114, confermano l'esistenza di questo diverso meccanismo, dovuto al differenziato "peso" economico dei due tipi di contribuzione.
A tale diversità di regime corrispondono le citate disposizioni della L. n. 335 del 1995,
art. 1, posto che mentre il comma 25, art. cit. fa un preciso
riferimento alla gestione pensionistica dei lavoratori dipendenti, il
comma 28, art. cit. considera invece i lavoratori autonomi: anche la
formulazione di diverse regole, al comma 30, art. cit., per i lavoratori
dipendenti e i lavoratori autonomi, va così riferita alle relative
gestioni pensionistiche. In questo contesto, il dato letterale fornito
dall'uso del termine "iscritti" non assume un significato univoco di
riferimento al momento di richiesta del trattamento pensionistico, anche
perchè normalmente la prestazione viene erogata dalla gestione di
ultima iscrizione.
La disciplina dettata successivamente dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449,
art. 59, con la determinazione dei momenti di effettivo accesso al
pensionamento, diversamente stabiliti (comma 8, art. cit.) per i
lavoratori "per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme
di previdenza dei lavoratori dipendenti" e per "i lavoratori, che
conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli
artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti" conferma
ulteriormente, anche nell'ambito di questo nuovo quadro normativo, che
le regole da applicare sono quelle della gestione a carico della quale è
la prestazione.
Sulla base di
questi rilievi, va pertanto riaffermato il principio secondo cui per
individuare, in relazione alle disposizioni della L. n. 335 del 1995,
art. 1, comma 25 e segg., le regole che disciplinano la maturazione del
diritto e la decorrenza della pensione di anzianità, deve farsi
riferimento a quelle vigenti nella gestione previdenziale che eroga la
prestazione; la regola del cumulo, anche automatico, dei contributi
accreditati in più gestioni concerne esclusivamente il caso della
liquidazione della pensione in una delle gestioni dei lavoratori
autonomi, mentre ai fini della liquidazione di una pensione nella
gestione dei lavoratori dipendenti è necessario che il requisito
contributivo sussista con riferimento all'iscrizione presso detta
gestione ed in relazione ai contributi alla stessa versati.
Conseguentemente,
non risulta conforme a questo principio di diritto la decisione della
Corte territoriale, che ha fissato la decorrenza della pensione di
anzianità secondo le regole della gestione lavoratori dipendenti, con il
riconoscimento del cumulo dei contributi versati come lavoratore
autonomo.
In accoglimento del
ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata. Non sono necessari
ulteriori accertamenti di fatto, perchè la domanda proposta dal
(omissis) si fonda esclusivamente sul suddetto presupposto del
riconoscimento della contribuzione mista ai fini della attribuzione
della prestazione secondo le previsioni dettate per i lavoratori
dipendenti.
La causa può essere quindi decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., con il rigetto della domanda proposta dall'assicurato.
Non sussistono i presupposti di legge per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La
Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda proposta da (omissis) (omissis). Nulla per le
spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2005
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