REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.508/2006 Reg.Dec.
N. 1304 Reg.Ric.
ANNO 2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da (omissis), quale amministratore unico dell’Istituto di vigilanza “(Lpd)”,-
contro
il Prefetto della provincia di Foggia, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici è per legge domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12.
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia n. 943 del 15 dicembre 1998.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione appellata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005 relatore il Consigliere Guido Salemi. Uditi l’avv. Irmici, per delega dell’avv. Jannarelli e l’avvocato dello Stato Vessichelli.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O e D I R I T T O
1.- Con due ricorsi, notificati il 20 aprile 1996 e il 2 aprile 1997, il sig. (Lpd) (Lpd), nella sua qualità di amministratore unico dell’istituto di vigilanza “(Lpd)”, impugnava danti al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sede di Bari, rispettivamente i provvedimenti del 10 gennaio e del 25 novembre 1996, con i quali il Prefetto di Foggia aveva respinto le sue istanze volte ad ottenere l’autorizzazione ad estendere l’ambito territoriale dell’attività di vigilanza ai Comuni di Torremaggiore, Serracapriola e Volturino.
2.- Con sentenza n. 943 del 15 dicembre 1998, il giudice adito, previa riunione dei due ricorsi, dichiarava inammissibile il primo ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse e respingeva il secondo.
3.- Con ricorso notificato il 27 gennaio 2000. il ricorrente ha proposto appello contro la summenzionata sentenza.
Premette l’appellante che il Prefetto ha fondato il diniego – si direbbe in via esclusiva – sulla ritenuta presenza di altri istituti, sufficienti a garantire la vigilanza privata.
Orbene, a suo avviso, se il Prefetto, illo tempore, ritenne, ad esempio, giusto ed opportuno autorizzare due istituti (“--), per il territorio di Torremaggiore, nel momento in cui si evidenzia che il primo ha limitato la sua presenza alla campagna (contrada Fiorentino) e il secondo non è più operante in quel Comune, non esiste alcuna ragione logica, prima ancora che giuridica, per denegare una ulteriore autorizzazione.
Siffatto modo di argomentare, da parte del prefetto, avallato dal giudice di primo grado, offrirebbe il fianco non solo alla censura di violazione di legge ex art. 136 T.U.L.P.S. (possibilità di diniego “in considerazione del numero o dell’importanza degli istituti già esistenti”), ma anche a quelle di eccesso di potere per omessa valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e difetto di motivazione..
Resiste al ricorso l’Amministrazione appellata.
Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
4.- L’appello è infondato.
Nell’impugnato provvedimento del 25 novembre 1996, l’Amministrazione ha data esauriente indicazione delle ragioni che hanno giustificato il diniego.
In esso si dice che nel Comune di Torremaggiore che ha circa 12.000 abitanti, in cui vi è il Comando Stazione Carabinieri, sono autorizzati ad operare l’istituto di vigilanza rurale di (Lpd) - di S. Severo, l’istituto -
Si soggiunge, altresì, richiamando la nota del Questore di Foggia dl 23 ottobre 1996, che la concessione di una nuova licenza e, quindi, la nomina di altre guardie giurate, comporterebbe scompensi negativi nel rapporto quantitativo esistente tra il numero di queste e quelle delle Forze di polizia, istituzionalmente preposte alle funzioni di sicurezza e di vigilanza nei confronti della generalità dei cittadini oltre a ripercussioni negative sull’ordine pubblico.
Ad avviso del Collegio, che concorda con quanto ritenuto dal giudice di prime cure, il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato con riferimento al rischio della prevedibile concorrenza con peggioramento dei servizi e ai pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, dovendosi considerare che l’art. 136 del T.U. n. 773 del 1931, nel prevedere che la licenza può essere negata in considerazione del numero e dell’importanza degli istituti già esistenti, ovvero per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, impone appunto che l’Amministrazione effetti una comparazione tra l’andamento e la qualità del servizio di privata vigilanza all’atto in cui viene deliberata la domanda del nuovo aspirante e la situazione, in termine di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, che può derivare dalla concessione della licenza a quest’ultimo.
5.- In conclusione, per le suesposte considerazioni, l’appello deve essere respinto. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti anche le spese di questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, l’8 novembre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE Presidente
Sabino LUCE Consigliere
(Lpd) ROMEO Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS Consigliere
Guido SALEMI Consigliere, est.
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Estensore Segretario
GUIDO SALEMI GLAUCO SIMONINI
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il..09/02/2006.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Addì.........................copia conforme alla presente è stata trasmessa
al Ministero..............................................................................................
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il Direttore della Segreteria
reg.ric.n. 1304/2000
A.L.
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