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martedì 2 aprile 2013

Ex poliziotti, si può essere riammessi anche dopo le dimissioni




Nuova pagina 1


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.505/2006
Reg.Dec.
N.  641  Reg.Ric.
ANNO  1998
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 641/98, proposto dal Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è legalmente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lorenzo Calcagno e Maria Teresa Barbantini, presso quest’ultima elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza di Trevi, n. 86, appellante incidentale;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria 30 agosto  1997, n. 345;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione dell’appellato e l’appello incidentale dallo stesso spiegato;
     Relatore, alla pubblica udienza del 21 giugno 2005, il Consigliere Francesco Caringella
     Udito l’Avv. dello Stato Galluzzo;
     Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge per l’emissione di sentenza in forma semplificata giusta il disposto dell’articolo 26 della legge n. 1034/1971;
     Rilevato che la vertenza trae origine dal ricorso proposto dal sig. (omissis) (omissis), ex agente della Polizia di Stato, avverso il provvedimento con il quale l’amministrazione ha respinto la domanda dal medesimo proposta per la riammissione in servizio ravvisando un causa ostativa nel  tempo trascorso dalla cessazione dal servizio;
     Reputato condivisibile l’assunto centrale posto a sostegno della sentenza appellata secondo cui il tempo trascorso, pari a circa quattro anni e mezzo, non risulta nella specie tale da comprovare ex se, senza adeguata enunciazione dei parametri di riferimento e dei criteri valutativi in relazione al caso concreto,  il venir meno del possesso della preparazione necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti d’istituto con sufficiente professionalità;
     che l’accento posto nel provvedimento impugnato sulla necessità di continuo addestramento del personale, se non bilanciato da adeguati correttivi che tengano conto della situazione concreta, porta alla preclusione sistematica della riammissione in servizio, con conseguente vanificazione della normativa  regolatrice della materia, anche in caso di cessazione dal servizio per periodi limitati;
     che, in definitiva, nella specie difetta il necessario bilanciamento della suddetta esigenza di garantire l’addestramento del personale in servizio con l’interesse pubblico a giovarsi della professionalità maturata nel precedente periodo servizio dall’interessato, anche alla luce della possibilità di recuperare le lacune sopravvenute con un periodo di aggiornamento di certo più beve rispetto a quello necessario in caso di nuova assunzione;
     Reputato che in definitiva l’appello dell’amministrazione deve essere respinto con conseguente improcedibilità dell’appello  incidentale;
     che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura in dispositivo fissata,
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - definitivamente pronunciando, respinge l’appello principale e dichiara l’improcedibilità dell’appello incidentale.
     Condanna il Ministero appellante al pagamento delle spese del giudizio di appello che si liquidano nella misura di euro 2.000 (duemila).
      Così deciso in Roma, addì 21 giugno 2005, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. VI) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Giorgio GIOVANNINI  Presidente
Sabino LUCE    Consigliere
Luigi MARUOTTI   Consigliere
Carmine VOLPE   Consigliere
Francesco CARINGELLA  Consigliere Est.
 
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere       Segretario
FRANCESCO CARINGELLA    ANNAMARIA RICCI



 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il....09/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 641/1998


FF




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.509/2006
Reg.Dec.
N.  5096 Reg.Ric.
ANNO   2000
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello proposto da MINISTERO DELL’INTERNO rappresentato  e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato per legge presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. Parlamenti Paolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma via Rodolfo Lanciani n. 10;
per l'annullamento
della sentenza  del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione I ter - n. 4007   del 1999;
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato;         
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
     Visti gli atti tutti della causa;
     Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2005 relatore il Consigliere Giancarlo Montedoro.
     Udito l’avv. dello Stato Vessichelli;
     Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
     Il ricorrente in primo grado (omissis), in servizio presso il Commissariato di P.S. di Portici, in data 15 ottobre 1996 veniva fermato per un controllo nei pressi del carcere di Spoleto dove si era recato a prelevare il cognato, ivi recluso, che doveva fruire di un permesso premio da trascorrere in famiglia a San Giorgio a Cremano.
     Tale episodio determinava l’avvio di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente, conclusosi con un provvedimento di sospensione dal servizio, irrogato per violazione dell’art. 6 n. 1 in relazione all’art.4 n. 3 del d.p.r. n. 737/1981 (che censura come illecito disciplinare il fatto dell’agente o funzionario che gravemente e/o reiteratamente e/o abitualmente “mantiene relazioni con persone che non godono di pubblica estimazione o … non confacenti al proprio stato”).
     A siffatto provvedimento, impugnato dall’interessato con ricorso n. 16842 del 1997 , poi accolto con sentenza del Tar Lazio n. 1381/1999, si aggiungeva il provvedimento impugnato nel presente processo, recante il trasferimento del ricorrente , ai sensi dell’art. 55 del d.p.r. n. 335/1982, dalla sede di servizio del Commissariato di P.S. di Portici alla Questura di Campobasso, nonché di tutti gli altri atti precedenti, correlati e comunque connessi.
     Il provvedimento era stato adottato su richiesta del Questore di Napoli, dal Capo della Polizia, ed era motivato per incompatibilità ambientale dall’attuale sede di servizio nonché dalla Provincia di Napoli.
     Avverso quest’ultimo provvedimento il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:
     1) Violazione di legge ( l. n. 241/1990 ) ed eccesso di potere per omessa valutazione di elementi rilevanti prodotti dall’istante.
     L’amministrazione, alla quale il (omissis), dopo l’avvio del procedimento che lo riguardava, aveva prodotto le proprie documentate controdeduzioni, non ha dato conto, nell’adottare il provvedimento impugnato, di aver valutato quanto rappresentato dall’interessato motivando in ordine alle ragioni per le quali le deduzioni stesse dovevano essere disattese.
     2) Eccesso di potere per omesse e parziali valutazioni di elementi rilevanti e vizi di motivazione , quanto alla sussistenza dell’incompatibilità, essendo fondato l’atto impugnato, adottato su richiesta del Questore, su una motivazione viziata ed anomala, che è in sostanza una condanna del tutto personale del Questore stesso nei confronti dell’assistente di P.S. ricorrente.
     3) Eccesso di potere per vizio assoluto di motivazione sull’ambito territoriale della pretesa incompatibilità, non emergendo alcun elemento nell’atto impugnato, diretto ad allontanare il ricorrente dall’attuale sede di servizio nonché dalla Provincia di Napoli, che giustifichi “incompatibilità più ampie dal punto di vista territoriale”.
     4) Eccesso di potere per sviamento, essendo irrazionale ed in contrasto col principio di organizzazione ex art. 97 Cost. l’uso del trasferimento per incompatibilità al diverso fine di completare gli organici ed essendo comunque fondato detto trasferimento non tanto su motivi di compatibilità ambientale, quanto piuttosto su ragioni di tipo punitivo.
     L’amministrazione ha controdedotto concludendo per il rigetto del gravame.
     Il Tar ha accolto il ricorso con la sentenza impugnata.
     Appella l’amministrazione.
     Resiste il ricorrente.  
D I R I T T O
     L’appello è fondato.
     La sentenza ha ritenuto che l’amministrazione non abbia considerato adeguatamente il legame familiare tra il ricorrente ed il cognato ergastolano, legame rilevante, anche ai fini del trasferimento per incompatibilità ambientale, alla luce delle norme costituzionali che tutelano i valori della solidarietà familiare ed indicano che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, anche per gravi delitti come quello commesso dal congiunto del ricorrente.
     La situazione di incompatibilità ambientale non sarebbe insanabile, non potendosi prescindere, nella valutazione della fattispecie dall’osservanza dei principi e dei valori costituzionali prima ricordati.
     Va rilevato che il provvedimento impugnato ha considerato in modo specifico le osservazioni avanzate dal (omissis), dando atto di avere esaminato “la nota n. 2.3/33 M0665 datata 13 febbraio 1997 con la quale l’assistente ha espresso le proprie osservazioni in merito al procedimento per il movimento d’autorità” e di avere in sostanza valutato la situazione familiare del predetto.
     Non vi è alcun dovere dell’amministrazione di procedere ad una confutazione analitica delle osservazioni formulate dal privato quando risulti che l’amministrazione ne abbia tenuto conto in modo serio e specifico ed il complesso della motivazione renda chiare le ragioni della determinazione amministrativa.
     Quanto poi alla mancata considerazione dei valori costituzionali della tutela della solidarietà familiare e della finalità rieducazione delle pene va rilevato che essi vanno bilanciati, nel nostro ordinamento costituzionale, con altri valori di pari importanza come ad esempio quello volto ad assicurare l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione nonché il principio di legalità dell’azione amministrativa.
     Va peraltro considerato che tali ragioni possono considerarsi maggiormente incidenti sulla potestà disciplinare della p.a. (ed hanno infatti condotto all’annullamento del provvedimento disciplinare irrogato al (omissis)); mentre minore incidenza sono destinate a spiegare rispetto ad un provvedimento che trova le sue ragioni nella necessità di assicurare la piena serenità dello svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione e dello stesso dipendente e la credibilità della azione amministrativa, nel delicato settore del contrasto alla criminalità e della garanzia della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico.
     La vicenda delittuosa che aveva coinvolto il cognato del ricorrente, relativa ad un delitto di sangue nei confronti di  minorenne, consumato collettivamente, costituisce motivo sufficiente, per la sua notorietà, in presenza di prova del legame familiare significativo e della relazione affettiva fra il (omissis) ed il cognato, per ritenere inopportuna la presenza del (omissis) nella sede di servizio operante nel territorio che conservava memoria dell’atto delittuoso.
     Il rapporto di frequentazione e parentela fra un dipendente della Polizia di Stato ed un condannato all’ergastolo per un efferato omicidio a danni di minori, può infatti , senza dubbio, costituire motivo di scandalo e di turbamento quando l’assistente di polizia presti servizio nella sede di servizio avente competenza sul territorio nel quale ebbe a verificarsi il grave fatto delittuoso.
     Congrua è la scelta di assegnare l’appellato ad una sede di servizio appartenente a provincia limitrofa a quella in cui egli prestava servizio, proprio al fine di minimizzare il pregiudizio inevitabilmente connesso al trasferimento per incompatibilità.
     Non vi sono elementi poi che consentano di affermare che il provvedimento rivesta carattere punitivo o sia motivato da decisione riconducibile a valutazioni personali del Capo di Polizia piuttosto che a ragioni istituzionali.
     Infatti la rilevanza della vicenda delittuosa è di per sé, nella specie, indicativa delle ragioni istituzionali che fondano la determinazione amministrativa impugnata, legittima e ragionevole per tutto quanto esposto. 
     Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. 
P. Q. M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e respinge il ricorso di primo grado .
     Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, l’8 novembre 2005 al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio VARRONE   Presidente
Sabino LUCE    Consigliere
Giuseppe ROMEO   Consigliere
Rosanna DE NICTOLIS  Consigliere
Giancarlo MONTEDORO  Consigliere Est.
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
GIANCARLO MONTEDORO    GLAUCO SIMONINI


 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il.  09/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 5096/2000


FF

 

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