Ministero dell'interno
Circ. 11-3-2013 n. 8/2013
Art. 5 del D.L. n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012. Iscrizioni anagrafiche per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'A.I.R.E. Modalità di comunicazione tra comuni.
Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Circ. 11 marzo 2013, n. 8/2013 (1).
Art. 5 del D.L. n. 5/2012 convertito nella legge n. 35/2012. Iscrizioni anagrafiche per trasferimento da altro comune o dall'estero di cittadini iscritti all'A.I.R.E. Modalità di comunicazione tra comuni.
(1) Emanata dal Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici.
Ai
Sigg. Prefetti della Repubblica
Loro sedi
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Trento
38100 - Trento
Al
Sig. Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
39100 - Bolzano
Al
Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta
11100 - Aosta
e, p.c.:
Al
Commissario dello Stato per la regione Sicilia
90100 - Palermo
Al
Rappresentante del Governo per la regione Sardegna
09100 - Cagliari
Al
Gabinetto del Ministro
Sede
All’
Ispettorato generale di amministrazione
Via Cavour, 6
00184 - Roma
All’
Anci
Via dei prefetti, 46
Roma
All’
Anusca
Via dei Mille, 35 E/F
40024 - Castel S. Pietro Terme (BO)
Alla
De.A. - Demografici associati c/o amministrazione comunale
V.le Comaschi, 1160
56021 - Cascina (PI)
Si fa seguito alla Circ. 27 aprile 2012, n. 9/2012 con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione della norma in oggetto specificata, relativa al cambio di residenza in tempo reale.
In particolare, al punto n. 4 della predetta circolare è stato precisato che le comunicazioni tra il comune d'iscrizione anagrafica e quello di provenienza degli interessati devono avere luogo esclusivamente in via telematica "secondo una delle seguenti modalità:
a) invio tramite posta elettronica certificata del documento;
b) invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale;
c) invio tramite posta elettronica semplice del documento non sottoscritto con firma digitale ma dotato di segnatura di protocollo, di cui all'art. 55 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"; ovvero, in casi eccezionali, tramite fax.
Nel medesimo senso ha disposto anche il Regolamento attuativo (D.P.R. n. 154/2012) della norma in oggetto, facendo un riferimento espresso alla modalità telematica per ciò che concerne la comunicazione tra comune d'iscrizione anagrafica e comune di provenienza.
Pervengono a questa Direzione centrale segnalazioni con le quali si rappresenta che molti comuni si avvalgono di modalità di comunicazione, quale quella postale, difformi da quelle innanzi riportate, in particolare per ciò che concerne l'invio, da parte dei comuni di provenienza degli interessati, dei modelli APR4.
Al fine di assicurare l'osservanza delle prescrizioni legislative sul punto, assicurando la celere definizione delle procedure in esame, si pregano le SS.LL. di voler sensibilizzare i sigg. Sindaci all'utilizzazione della modalità telematica per le comunicazioni in questione e, segnatamente, per l'invio dei modelli APR4 da parte del comune di cancellazione.
Il Direttore centrale
Giovanna Menghini
Circ. 27 aprile 2012, n. 9/2012
D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, art. 5
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 154
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