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Cass. pen. Sez. VI, (ud. 16-12-2005) 17-01-2006, n. 1756
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO;
nel procedimento nei confronti di:
O.M., n. a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS);
nei confronti della sentenza in data 7 febbraio 2005 della Corte d'Appello di Torino;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Dott. Santi Consolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputata avv. Giorgio Scagliola.
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con
la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Torino, in totale
riforma della sentenza del Tribunale di Mondovì in data 23 gennaio 2002,
appellata da O.M., assolveva la stessa perchè il fatto non costituisce
reato in ordine alla ipotesi criminosa di cui all'art. 348 c.p..
Con la pronuncia di primo grado, l'imputata era stata condannata alla
pena di L. 600.000 di multa per il reato di abusivo esercizio di una
professione, oltre che al risarcimento danni in favore delle costituite
parti civili, per avere effettuato sulla persona di E.C. un prelievo
ematico, pur essendo infermiera generica dell'Ospedale civile di
(OMISSIS) ((OMISSIS)), non abilitata a tale tipo di prestazione
sanitaria, che le era stata sollecitata urgentemente dalla figlia della
E. (collega della O.), che aveva rappresentato una situazione di
necessità (malore diabetico della madre). La Corte d'appello applicava
nel caso di specie la scriminante dello stato di necessità nella forma
putativa, in virtù delle seguenti considerazioni. I responsabili della
A.S.L., in passato, si erano avvalsi della attività dell' O. per
eseguire prelievi ematici, autorizzandola e anzi inducendola a tali
prestazioni in supposta presenza di situazioni di emergenza
(giuridicamente di stato necessità), salvo, poi, a causa
dell'inasprimento dei rapporti tra le parti per una causa di lavoro
intentata dalla O., denunciarla per il prelievo ematico che ha dato
origine al presente giudizio. La Corte d'appello, quindi, dopo aver
considerato che la stessa A.S.L. aveva autorizzato l' O. a effettuare
simili prestazioni in casi in cui la stessa Azienda aveva reputato
sussistere l'ipotesi dello stato di necessità, e pur rilevando che tali
autorizzazioni non potevano avere effetti giuridici di alcun peso, e, in
particolare non potevano avere alcun valore scriminante, osservava che
il comportamento della A.S.L. aveva sicuramente influenzato lo stato
soggettivo della imputata, la quale, nella concreta fattispecie,
confrontando una situazione che le appariva come emergenziale al pari di
altre situazioni in cui la stessa A.S.L. aveva ritenuto che si potesse
in tal modo fronteggiare una impellente esigenza, ben aveva potuto
ritenere esente da rilevanza penale il proprio comportamento nei
confronti della E., presentatasi nell'occasione in stato di malessere
diabetico e a digiuno prolungato, in considerazione della sussistenza
delle condizioni concretanti l'esimente dello stato di necessità.
Con
il ricorso per Cassazione, il Procuratore generale presso la Corte
d'appello di Torino deduce, con un primo motivo, l'inosservanza o
erronea applicazione della legge penale ( artt. 54 e 59 c.p.), avendo mancato la Corte di valutare la sussistenza dei requisiti di cui alla norma dell'art. 54 c.p.,
e, con un secondo mezzo il difetto di motivazione, perchè, se negli
altri casi la O. era stata autorizzata dalla datrice di lavoro a
eseguire siffatte prestazioni, onde la situazione di sussistenza di uno
stato putativo di necessità poteva avere una sua logica, nel caso era
stato un privato a effettuare una simile richiesta.
La
O. deposita memoria difensiva criticando le censure della Procura
generale e osservando, sul primo motivo, che proprio la ritenuta
scriminante putativa esonerasse la Corte da uno specifico esame delle
singole cause di necessità, e sul secondo che la differenza di
situazioni doveva ritenersi del tutto ininfluente, proprio per la
mancanza di qualsiasi valore della autorizzazione del Presidente
dell'Ospedale di (OMISSIS), il quale le aveva chiesto, anche per carenze
organizzative dell'Ospedale, quel tipo di interventi cui, nella
fattispecie, era seguita la denuncia penale.
Il ricorso del Procuratore generale è inammissibile.
La
giurisprudenza di questa Corte, in tema di cause di giustificazione
putative, è orientata nel senso che l'allegazione da parte dell'imputato
dell'erronea supposizione della sussistenza dello stato di necessità (e
in genere delle cause di giustificazione) non può basarsi su un mero
criterio soggettivo, riferito al solo stato d'animo dell'agente, ma deve
essere sostenuta da dati di fatto concreti, che siano tali da
giustificare l'erroneo convincimento in capo all'imputato di trovarsi in
tale situazione. (SEZ. 6, SENT. 00436 DEL 13/01/2005 (UD. 16/09/2004)
Cuccovia RV. 230857; SEZ. 6, SENT. 28325 DEL 01/07/2003 (UD. 05/06/2003)
Basso RV. 225761), con valutazione che deve essere necessariamente
estesa a tutte le circostanze che possono avere avuto influenza
effettiva sulla erronea supposizione, cioè su tutti gli elementi di
fatto, oltre che delle modalità del singolo episodio in sè considerato,
anche degli elementi antecedenti alla azione (SEZ. 1, SENT. 3200 DEL
12/4/2000 (UD. 17/02/2000), Tripodi, Rv. 215808).
Questo
non significa, come vorrebbe il Procuratore generale, che il giudice
del merito è tenuto ad accertare, punto per punto, la concreta
sussistenza, nel caso singolo, di tutti gli elementi costitutivi della
causa di giustificazione (perchè non vi sarebbe allora alcun bisogno di
prevedere la figura putativa, essendo giustificabile solo quel
comportamento che si realizzi nella presenza concreta e accertata di
tutti gli estremi della scriminante), ma che occorre verificare se gli
elementi oggettivi, cioè le circostanze dell'operare dell'agente, nella
concreta situazione, siano tali da giustificare l'errore dello stesso,
che ha creduto di trovarsi in presenza degli elementi costitutivi della
causa di giustificazione, in realtà insussistenti (o non tutti
sussistenti).
Ora, posto che da un punto di
vista soggettivo (ma anche oggettivo) non può essere messa in
discussione la convinzione della O. di poter effettuare prelievi ematici
in situazioni di emergenza (considerati i solleciti dei superiori a
comportarsi in tal modo in casi di urgenza), non v'è dubbio che la
sentenza impugnata contenga una congrua e logica motivazione circa la
sussistenza degli elementi che in concreto hanno potuto giustificare il
comportamento dell' O. sotto il profilo della esistenza della
scriminante putativa, motivazione compendiata nella presentazione in
ospedale di una paziente malata di diabete, lungamente a digiuno, in una
situazione di crisi che poteva ritenersi derivante da tale malattia e
che andava affrontata - ragionevolmente - con tempestività e
sollecitudine, a pena di gravi danni alla persona della madre della E.,
al punto di far evitare alla paziente una lunga fila per eseguire il
prelievo da parte di personale abilitato, come già fatto in passato in
situazioni identiche. Si tratta di una valutazione di circostanze di
fatto adeguatamente e correttamente apprezzate, a fronte della quale la
Corte di Cassazione non può sostituire una sua valutazione, per i noti
limiti del sindacato del Giudice di legittimità.
Il
secondo motivo è manifestamente infondato perchè, considerata la
mancanza di abilitazione, il reato sarebbe comunque esistito (in assenza
della ritenuta causa di giustificazione) sia a seguito di
autorizzazione o ordine dei superiori, sia dietro richiesta del privato
paziente.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2006
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