Translate

martedì 2 aprile 2013

Consiglio di Stato: trasferimento d'ufficio




Nuova pagina 1
 
 
N.7266/2005
Reg. Dec.
N. 5687 Reg. Ric.
Anno 2003
 
R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
      Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 5687 dell’anno 2003 proposto dal MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv. -
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, n. 937 del 12 febbraio 2003;
      Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
     Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor (omissis) (omissis);
     Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
     Visti tutti gli atti di causa;
     Relatore alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il consigliere Carlo Saltelli;
     Uditi l’avvocato dello Stato Aiello, per l’amministrazione appellante, e l’avvocato Lanni per gli appellati;
     Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
     F A T T O
     Con la sentenza n. 937 del 12 febbraio 2003, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, accogliendo il ricorso proposto dal finanziere (omissis) (omissis), trasferito dalla Legione Allievi della Guardia di Finanza – Comando III Battaglione – Scuola Allievi Finanzieri di (Lpd) al Comando Legione Allievi della Guardia di Finanza di Lido di (Lpd)<- Centro Addestramento Polifunzionale di (Lpd), dichiarava il diritto dell’interessato ad ottenere la corresponsione dell’indennità prevista dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, senza rivalutazione monetaria, ma con interessi legali, in quanto, nel caso di specie, si versava in ipotesi di trasferimento d’ufficio, disposto per sopperire a specifiche esigenze dell’Amministrazione, a nulla rilevando il gradimento espresso dagli interessati.
     Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza), con atto di appello notificato il 22 maggio 2003, ha chiesto la riforma di detta statuizione, osservando che, contrariamente a quanto frettolosamente ritenuto dai primi giudici, si era in presenza di un trasferimento a domanda e non d’autorità, avendo l’interessato espressamente accettato tale trasferimento, prima che esso fosse disposto, come trasferimento a domanda, tanto più che il ricorrente non era stato chiamato a svolgere presso la nuova sede di servizio mansioni e/o funzioni diverse da quelle espletate nella sede di provenienza.
     L’appellato, ritualmente costituitosi in giudizio, ha decisamente contestato i motivi di gravame sollevati dall’amministrazioni, richiamando la puntuale documentazione acquisita in primo grado dalla quale, a suo avviso, si ricavava, senz’alcun ombra di dubbio, che il trasferimento era stato disposto per soddisfare esclusivamente esigenze dell’amministrazione, ed ha pertanto concluso per il rigetto dell’avverso gravame.
     Con ordinanza 3439 del 30 luglio 2003 questa Sezione ha respinto l’istanza incidentale di sospensione della sentenza impugnata.
D I R I T T O
      L’appello è fondato e deve essere accolto.
     Giova al riguardo rilevare che, sebbene secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (ex pluribus, C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ad avviso della Sezione, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è avvenuto: ciò perché, proprio come si ricava dal ricordato indirizzo giurisprudenziale, l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del dipendente);
     Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, pur non potendo dubitarsi che l’Amministrazione ha inteso attivare le opportune procedure per sopperire a proprie specifiche esigenze di servizio, è altrettanto indiscutibile che il personale interessato a tale movimento, tra cui l’appellato, è stato reso evidentemente consapevole che si sarebbe trattato di un trasferimento a domanda, tale essendo qualificato nel radiomessaggio del 20 luglio 1998 n. 79429.
     La dichiarazione di gradimento dell’interessato, e cioè l’accettazione del trasferimento in questione come a domanda (dichiarazione libera e spontanea, profilo questo giammai contestato), costituiva peraltro la espressa condizione cui era subordinata l’efficacia del trasferimento stesso; nulla impediva all’interessato di rifiutare il gradimento (e di rinunciare al trasferimento).
     In presenza di tale inequivoca documentazione il trasferimento disposto nei confronti del finanziere (omissis) Sibilllo non può essere considerato d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una generica  dichiarazione di disponibilità al trasferimento, bensì della sua accettazione quale movimento a domanda, con tutte le relative conseguenza anche di carattere economico.
     Né ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espresso gradimento al trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente: ciò trova conferma nel fatto che l’interessato avrebbero potuto anche negare il gradimento e rinunciare al trasferimento.
     In conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado dal finanziere (omissis) (omissis).
     Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – avverso la sentenza n. 937 del 12 febbraio 1987 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima, respinge il ricorso proposto in primo grado dal finanziere (omissis) (omissis).
     Dichiara interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
     Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2005, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
 


Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
SALTELLI                CARLO                   - Presidente F.F. est.
DEDODATO             CARLO                  - Consigliere
CACACE                   SALVATORE         - Consigliere
DE DELICE              SERGIO                - Consigliere
MELE                        EUGENIO            - Consigliere
 
IL PRESIDENTE, f.f., Est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

20 dicembre 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
     Il Dirigente
     Giuseppe Testa
 
- - 
N.R.G.  5687/2003


RL

 

Nessun commento: