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N.7266/2005
Reg. Dec.
N. 5687 Reg. Ric.
Anno 2003
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato
la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello iscritto al NRG 5687 dell’anno 2003 proposto dal
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – Comando Generale della
Guardia di Finanza, in persona del ministro in carica,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui
uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
(omissis), rappresentato e difeso dall’avv.
-
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione II,
n. 937 del 12 febbraio 2003;
Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto
l’atto di costituzione in giudizio del signor (omissis) (omissis);
Viste
le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive;
Visti
tutti gli atti di causa;
Relatore
alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 il consigliere Carlo
Saltelli;
Uditi
l’avvocato dello Stato Aiello, per l’amministrazione appellante, e
l’avvocato Lanni per gli appellati;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F
A T T O
Con
la sentenza n. 937 del 12 febbraio 2003, il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sezione II, accogliendo il ricorso proposto dal
finanziere (omissis) (omissis), trasferito dalla Legione Allievi della
Guardia di Finanza – Comando III Battaglione – Scuola Allievi Finanzieri di
(Lpd) al Comando Legione Allievi della Guardia di Finanza di Lido di (Lpd)<-
Centro Addestramento Polifunzionale di (Lpd), dichiarava il diritto
dell’interessato ad ottenere la corresponsione dell’indennità prevista
dall’articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, senza rivalutazione
monetaria, ma con interessi legali, in quanto, nel caso di specie, si
versava in ipotesi di trasferimento d’ufficio, disposto per sopperire a
specifiche esigenze dell’Amministrazione, a nulla rilevando il gradimento
espresso dagli interessati.
Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di
Finanza), con atto di appello notificato il 22 maggio 2003, ha chiesto la
riforma di detta statuizione, osservando che, contrariamente a quanto
frettolosamente ritenuto dai primi giudici, si era in presenza di un
trasferimento a domanda e non d’autorità, avendo l’interessato espressamente
accettato tale trasferimento, prima che esso fosse disposto, come
trasferimento a domanda, tanto più che il ricorrente non era stato chiamato
a svolgere presso la nuova sede di servizio mansioni e/o funzioni diverse da
quelle espletate nella sede di provenienza.
L’appellato,
ritualmente costituitosi in giudizio, ha decisamente contestato i motivi di
gravame sollevati dall’amministrazioni, richiamando la puntuale
documentazione acquisita in primo grado dalla quale, a suo avviso, si
ricavava, senz’alcun ombra di dubbio, che il trasferimento era stato
disposto per soddisfare esclusivamente esigenze dell’amministrazione, ed ha
pertanto concluso per il rigetto dell’avverso gravame.
Con
ordinanza 3439 del 30 luglio 2003 questa Sezione ha respinto l’istanza
incidentale di sospensione della sentenza impugnata.
D I R I T T O
L’appello
è fondato e deve essere accolto.
Giova
al riguardo rilevare che, sebbene secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, il discrimine tra trasferimento d’ufficio e trasferimento
a domanda va rintracciato nel diverso rapporto che intercorre nelle due
ipotesi tra interesse pubblico ed interesse personale, nel senso che nel
primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per la migliore
realizzazione dell’interesse pubblico, mentre nel secondo caso è solo
riconosciuto compatibile con le esigenze amministrative, essendo irrilevante
la circostanza che l’interessato abbia dichiarato la propria disponibilità (ex
pluribus, C.d.S., sez. IV, 15 giugno 2004), tuttavia, ad avviso della
Sezione, ai fini della corretta qualificazione in concreto di un determinato
movimento di un dipendente pubblico, come trasferimento d’ufficio ovvero a
domanda, deve aversi riguardo alle specifiche modalità con cui esso è
avvenuto: ciò perché, proprio come si ricava dal ricordato indirizzo
giurisprudenziale, l’interesse pubblico (alla efficiente ed adeguata
ripartizione e assegnazione del personale ai vari uffici e servizi) è
comunque presente in entrambi i tipi di trasferimenti (quantunque, in quello
a domanda, esso costituisca il limite esterno dell’interesse privato del
dipendente);
Nel
caso di specie, come risulta dalla documentazione versata in atti, pur non
potendo dubitarsi che l’Amministrazione ha inteso attivare le opportune
procedure per sopperire a proprie specifiche esigenze di servizio, è
altrettanto indiscutibile che il personale interessato a tale movimento, tra
cui l’appellato, è stato reso evidentemente consapevole che si sarebbe
trattato di un trasferimento a domanda, tale essendo qualificato nel
radiomessaggio del 20 luglio 1998 n. 79429.
La
dichiarazione di gradimento dell’interessato, e cioè l’accettazione del
trasferimento in questione come a domanda (dichiarazione libera e spontanea,
profilo questo giammai contestato), costituiva peraltro la espressa
condizione cui era subordinata l’efficacia del trasferimento stesso; nulla
impediva all’interessato di rifiutare il gradimento (e di rinunciare al
trasferimento).
In
presenza di tale inequivoca documentazione il trasferimento disposto nei
confronti del finanziere (omissis) Sibilllo non può essere considerato
d’ufficio, in quanto non si è in presenza di una generica dichiarazione di
disponibilità al trasferimento, bensì della sua accettazione quale movimento
a domanda, con tutte le relative conseguenza anche di carattere economico.
Né
ha alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento
l’Amministrazione ha perseguito un interesse proprio: attivando le procedure
di reperimento del personale con la richiesta di espresso gradimento al
trasferimento a domanda, essa ha inteso far coincidere, nel pieno rispetto
dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità che devono guidare
l’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico, senza che
quest’ultimo in concreto possa considerarsi prevalente: ciò trova conferma
nel fatto che l’interessato avrebbero potuto anche negare il gradimento e
rinunciare al trasferimento.
In
conclusione, alla stregua delle osservazioni svolte, l’appello deve essere
accolto e, per l’effetto, in riforma della impugnata sentenza, deve essere
respinto il ricorso proposto in primo grado dal finanziere (omissis)
(omissis).
Sussistono
tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi
i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente
pronunciando sull’appello proposto dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza – avverso la sentenza n.
937 del 12 febbraio 1987 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione II, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma di quest’ultima,
respinge il ricorso proposto in primo grado dal finanziere (omissis)
(omissis).
Dichiara
interamente compensate le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così
deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 ottobre 2005, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale –
Sezione Quarta - con la partecipazione dei signori:
SALTELLI CARLO - Presidente F.F. est.
DEDODATO CARLO - Consigliere
CACACE SALVATORE - Consigliere
DE DELICE SERGIO - Consigliere
MELE EUGENIO - Consigliere
IL PRESIDENTE, f.f., Est.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
20 dicembre 2005(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe
Testa
- - N.R.G. 5687/2003
RL
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