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martedì 2 aprile 2013

Sanzioni amministrative:nulla la notifica eseguita da soggetti privati





 Tribunale di Perugia

Sentenza 19 luglio 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia in composizione monocratica in funzione di giudice di appello ha pronunciato la presente sentenza nella causa civile n. ((Lpd)) RGACC tra:

1) ((Lpd)), appellante, rappresentata e difesa dagli avv.ti -

2) COMUNE DI ((Lpd)) in persona del Sindaco p.t. – appellato contumace

Conclusioni delle parti

per l’appellante: come da atto di citazione in appello

MOTIVAZIONE

Con verbale del 3/12.2007 la Polizia Municipale di ((Lpd)) contestava all’appellante la violazione dell’art. 41 comma 11 c.d.s., costatata mediante apparecchiatura di rilevazione.

Il verbale di accertamento era notificato con relata del 29.2.2008.

La ((Lpd)) opponeva il verbale davanti al G.d.p. di Perugia, deducendo: a) la inesistenza della notifica in quanto effettuata da soggetto non abilitato; b) illegittimità delle procedure di verifica sulla funzionalità dei dispositivi di verifica automatica delle infrazioni; c) inottemperanza alle prescrizioni del decreto di omologa del dispositivo; d) mancata prova della corretta taratura dell’apparecchio; e) insufficiente durata del segnale di giallo.

Il Comune compariva a mezzo di funzionario.

Con la sentenza impugnata n. 972/2009 del 5.3.2009 il Giudice di pace rigettava integralmente l’opposizione e compensava le spese.

Con l’odierno appello venivano riproposti i punti di censura al verbale e criticato il ragionamento del giudice di primo grado in ordine a ciascuno degli stessi.

Il Comune restava contumace.

Deve rilevarsi che è fondato ed interamente assorbente il primo motivi di appello relativo alla inesistenza della notifica del verbale di contestazione.

L’art. 201 comma 3 c.d.s. indica i soggetti cui il potere di notifica del verbale di accertamento di infrazione è conferito.

Trattasi dunque di potere che discende dalla legge, né vi è alcuna clausola normativa che consente l’investitura in tale potere ad opera di atti sub-primari, secondari, e tantomeno amministrativi.

Trattasi infine del conferimento di un pubblico potere certificato, la cui attribuzione è dunque per elementare principio del diritto pubblico oggetto di disposizione tassative.

Nel caso di specie, la notifica è avvenuta mediante accesso diretto e consegna a mano di addetta alla casa da parte del messo notificatore ((Lpd)).

L’intera attività di notifica, ivi compreso il suo essenziale nucleo di individuazione della procedura da seguire e di certificazione delle attività, è stata compiuta da tale soggetto, che ha sottoscritto il verbale di notificazione.

Dagli atti di causa (decreto Sindaco del (Lpd)) risulta che ((Lpd)) è collaboratore a progetto delle società private ((Lpd)) srl e della ((Lpd)) srl ed è stato nominato, su indicazione della ((Lpd)) spa, dal Sindaco di ((Lpd)) messo comunale speciale con decreto ((Lpd)).

Si tratta dunque di soggetto che non appartiene a nessuna delle categorie di cui all’art. 201 c.d.s. e, con la sua nomina a “messo speciale”, il Sindaco ha esercitato un potere nemmeno astrattamente attribuitogli: la conseguenza è che tale nomina, a sua volta non può conseguire l’attribuzione al “messo speciale” dei poteri pubblici in esame.

Non può certo, inoltre, al di là della terminologia equivoca, confondersi la nozione “messo comunale”, prevista dall’art. 201 comma III c.d.s., con la anomala figura del “messo comunale speciale”; il primo è invero un pubblico impiegato assunto all’esito di procedura concorsuale e il potere di notifica deriva in capo a lui dallo status di pubblico impiegato addetto all’ufficio in questione; il secondo è un privato destinatario di illegittima attribuzione di poteri da parte del Sindaco.

Né hanno rilievo le osservazioni del g.d.p. in riferimento alla giurisprudenza amministrativa citata (cfr. pag. 2/3 della sentenza), poiché la possibilità di scindere il potere di notifica dal rapporto impiegatizio quale messo comunale è ovvia, ma presuppone pur sempre che l’attribuzione del potere di notifica a soggetti che non siano messi sia, da fonti normative, specificamente autorizzata.

Infine, non può condividersi il ragionamento della prima sentenza ove questa fonda l’attribuzione al Sindaco del potere di nomina di messi notificatori idonei ai fini dell’art. 201 c.d.s. sull’art. 1 comma 158 L. 296/2006, posto che, in primo luogo, la emanazione di tale norma è successiva al decreto del Sindaco; in secondo luogo essa elenca in modo tassativo gli ambiti in cui è costituita la notifica di atti da parte dei soggetti così nominati e la semplice lettura della norma esclude che vi siano ricompresi i verbali di accertamento di infrazioni alla circolazione stradale; sul punto, non si condivide la notazione della sentenza impugnata ove questa fa rientrare la notifica di tali verbali tra quelli relativi alle entrate extratributarie dei Comuni, essendo questi ultimi atti, sulla base del contesto semantico e di ratio della norma, solo quelli relativi alla esazione e non anche alla fase di accertamento della fattispecie illecita che rappresenta il fatto costitutivo della pretesa.

La notifica da parte di soggetto privo di potere non è solo nulla ma inesistente, per difetto assoluto di riconducibilità alla fattispecie strutturale tipica.

Dal che deriva la illegittimità dell’accertamento oggetto della originaria opposizione.

L’appello va dunque accolto con assorbimento degli altri motivi.

Le spese di entrambi i gradi vanno compensate sussistendo gravi ed eccezionali motivi, tenuto conto della natura della controversia, della difformità tra pronuncia di primo e di secondo grado, del carattere formale della censura qui accolta, della possibilità di astratta controversia giuridica sulla fondatezza della tesi che qui viene asseverata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe ed ogni diversa o contraria istanza disattesa, in accoglimento dell’appello, riforma integralmente la sentenza n. 972/2009 emessa dal Giudice di pace di Perugia e depositata il 7.3.2009; per l’effetto, in accoglimento della opposizione, annulla il verbale di accertamento del Comune di ((Lpd))/Settore di Polizia Municipale n. ((Lpd)).

Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado.

Perugia, 19.7.2012.

IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Andrea Claudiani

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