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martedì 2 aprile 2013

Porto d'armi, revoca in caso di arresto per possesso (anche minimo) di droga





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.506/2006
Reg.Dec.
N.  3298  Reg.Ric.
ANNO   1999
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3298/1999 proposto dal Ministero dell’interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e per legge domiciliato presso gli uffici di quest’ultima, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
De (Lpd) (Lpd), non costituito in appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per la Campania – Salerno, 16 novembre 1998, n. 684, resa tra le parti.
     Visto il ricorso con i relativi allegati;
     vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. IV, 25 maggio 1999, n. 1257, con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata;
     visti tutti gli atti della causa;
     relatore alla pubblica udienza dell’8 novembre 2005 il consigliere Rosanna De Nictolis e udito l'avvocato dello Stato A. Vessichelli per l’appellante;
     ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO E DIRITTO
       1. Il Prefetto della provincia di Salerno con provvedimento dell’8 giugno 1992, n. AN.92-863-6D/R/DIV.P.A. disponeva nei confronti dell’odierno appellato la revoca della licenza di porto di pistola, e il divieto di detenere armi e munizioni.
       Tanto, a seguito di arresto dell’appellato per possesso di cocaina e hascisc, anche se in prosieguo il procedimento penale veniva archiviato perché la quantità di stupefacente detenuta non superava il multiplo della dose minima giornaliera, in principio attivo.
       1.1. Il T.a.r. adito dall’interessato, con la sentenza in epigrafe, annullava il provvedimento amministrativo, ritenendo che in base all’art. 72, l. n. 685 del 1975, in caso di detenzione di sostanze stupefacenti in misura non superiore a quella media giornaliera, è prevista la sanzione della sospensione del porto d’armi, ma non la revoca dello stesso.
      1.2. Ha proposto appello l’amministrazione dell’interno, osservando che in caso di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, sebbene il fatto non sia penalmente rilevante, l’autorità di pubblica sicurezza ha il potere di valutare se il soggetto è moralmente idoneo ai fini della licenza di porto d’armi, e può revocare la licenza in caso di abuso o pericolo di abuso. Nella specie, l’appellato, al momento in cui è stato trovato in possesso delle sostanze stupefacenti, circolava armato.
       1.3. La IV sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha sospeso l’esecuzione della sentenza.
       2. L’appello è fondato.
       Vero è che l’art. 75, t.u. 10 ottobre 1990, n. 309, prevede la sospensione della licenza di porto d’armi, per i soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti.
       Ma tale sanzione, che è indefettibile a meno che non si attui il programma di cura previsto dal medesimo articolo, non incide sul potere generale del Prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne, ai sensi degli articoli 39, 43, 10 e 11, t.u. 18 giugno 1931, n. 773.
       Invero, il potere del prefetto di vietare la detenzione di armi e munizioni ai soggetti ritenuti capaci di abusarne, previsto dall’art. 39, t.u. 18 giugno 1931, n. 773, non è venuto meno a seguito dell’art. 75, t.u. 10 ottobre 1990, n. 309, che prevede la sola sospensione del porto d’armi nei confronti di soggetti che fanno uso personale di sostanze stupefacenti.
       Nel caso di specie l’uso di sostanze stupefacenti, e l’essere stato il soggetto trovato in possesso dell’arma mentre era altresì in possesso delle sostanze stupefacenti, in luogo non privato, denotano in maniera univoca il concreto pericolo di abuso dell’arma, e giustificano il provvedimento di revoca.
       3. Per quanto esposto, l’appello va accolto.
       Le spese di lite possono tuttavia essere compensate.
P.Q.M.
     Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie.
     Spese compensate.
     Ordina che la pubblica amministrazione dia esecuzione alla presente decisione.
     Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 novembre 2005 con la partecipazione di:
Claudio Varrone - Presidente
Sabino Luce - Consigliere
Giuseppe Romeo - Consigliere
Rosanna De Nictolis - Cons. rel. ed est.
Domenico Cafini - Consigliere
 
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere       Segretario
ROSANNA DE NICTOLIS    GLAUCO SIMONINI


 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
 
il..09/02/2006
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
MARIA RITA OLIVA

 
CONSIGLIO DI STATO
In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
 
Addì...................................copia conforme alla presente è stata trasmessa
 
al Ministero..............................................................................................
 
a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
 
                                    Il Direttore della Segreteria


N.R.G. 3298/1999


FF


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