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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Decide il giudice dei minori quando il questore "sbaglia" il permesso di soggiorno al familiare





 (Sezioni unite civili, sentenza n. 16301/07;
depositata il 24 luglio)
Cass. civ. Sez. Unite, 24-07-2007, n. 16301


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto

Dott.
NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione

Dott. SENESE Salvatore -
Presidente di sezione

Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere

Dott. BONOMO Massimo - Consigliere

Dott. AMATUCCI Alfonso -
Consigliere

Dott. MALPICA Emilio - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni
- Consigliere

Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO,
in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

...omissismsmvld....;

-
intimata -

avverso il decreto della Corte d'Appello di FIRENZE,
depositato il 19/05/06, r.g. n. 934/05 Volontaria Giurisdizione;

udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/07 dal
Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

udito il P.M. in persona
dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per
l'accoglimento del primo motivo, A.G.A., assorbimento degli altri
motivi.


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Fatto - Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo - Motivi della
decisione
1. Il Ministero dell'Interno impugna per cassazione il
decreto della Corte di appello di Firenze in data 19 maggio 2006,
confermativo del reclamato decreto 12 ottobre 2005 del Tribunale della
stessa città, con il quale - in ragione della rilevata non conformità
del permesso di soggiorno, "per motivi di salute e senza facoltà di
svolgimento di attività lavorativa", rilasciato dal Questore di Firenze
a N. E.F., rispetto al dictum del Tribunale dei minorenni che, con
decreto del 7 luglio 2005, emesso ai sensi del D.Lgs. n. 296 del 1998,
art. 31, comma 3, aveva viceversa "autorizzato la permanenza in Italia
per anni due" della predetta E.F., "con facoltà di lavoro ... per
provvedere alla cura ed educazione del figlio minore" qui residente -
era stato, conseguentemente ordinato, da quel Tribunale, all'autorità
amministrativa, il rilascio all'interessata, di altro permesso di
soggiorno, di contenuto corrispondente a quello del riferito
provvedimento autorizzatorio del Giudice dei minori.

L'intimata non si
è costituita.

2. Il ricorso viene all'esame di queste Sezioni unite
per la soluzione della questione di giurisdizione, pregiudizialmente
(nel suo primo motivo) prospettata dal Ministero.

Secondo il quale -
avendo lamentato la E.F. la mancata puntuale esecuzione data
dall'Amministrazione al giudicato formatosi sia pure allo stato in
relazione al (non impugnato) decreto del Tribunale dei minorenni di
Firenze - la cognizione della controversia sarebbe spettata al G.A.,
quale giudice dell'ottemperanza L. n. 1034 del 1971, ex art. 37, comma
1, ovvero, alternativamente, quale giudice competente "in via
esclusiva" a conoscere delle "questioni inerenti alla nullità dei
provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato",
come espressamente, appunto, ora previsto dalla L. n. 241 del 1990,
art. 21 septies, comma 2, introdotto dall'art. 14 della recente L. n.
15 del 2005. 3. L'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. è però
infondata in entrambe le riferite due sue, pur suggestive,
formulazioni.

3/1. Non pertinente è, in primo luogo, in questo caso,
la prospettazione di una vis atractiva del "giudizio di ottemperanza",
di cui già al R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 27, n. 4 e poi al
citato art. 17 della legge sui T.A.R. n. 1034 del 1971.

E' ben vero,
infatti, che con la previsione di detto peculiare giudizio (che
configura un'ipotesi paradigmatica, di giurisdizione speciale
amministrativa cd. "di merito" in ragione di concorrenti poteri di
amministrazione attiva attribuiti al giudicante) il legislatore ha
inteso appunto riservare al G.A. - come sostenuto dall'Avvocatura - la
cognizione delle controversie in cui l'interessato reclami l'effettiva
attribuzione dell'utilità concreta riconosciutagli come dovuta con
precedente giudicato del G.O. o del G.A. ma che egli non abbia ancora
conseguito per l'inerzia dell'Amministrazione che a quel giudicato
avrebbe dovuto dare attuazione.

Ma ciò appunto postula, per un verso,
che il giudicato, di che trattasi, non sia, evidentemente, direttamente
di per sè attributivo dell'utilità in questione e, per altro verso, che
occorra ancora, ai fini ed agli effetti di una tale attribuzione, una
attività della P.A., di natura provvedimentale, tale per i profili di
discrezionalità che ne connotino le forme di sua esplicazione (e che
vadano transitivamente a connotare la decisione del giudice
dell'ottemperanza che sia chiamato a sostituirsi alla amministrazione
attiva, rimasta inerte o che non abbia dato esatta esecuzione al
precedente giudicato).

Entrambi tali presupposti - che radicano,
dunque, la speciale giurisdizione del G.A. qui invocata dal Ministero -
non ricorrono, però, nel caso di specie.

Nel quale, al contrario:

-
per un verso, in ragione del peculiare e pregnante rilievo che (nel
quadro di tutela della unità familiare) assumono gli interessi, in
particolare, del minore straniero che si trovi in Italia, il
legislatore, con la disposizione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998 cit.,
art. 31, comma 3, ha attribuito al Tribunale dei minorenni (giudice
naturale di quegli interessi) la competenza ad autorizzare - esso
direttamente (con provvedimento quindi a tali effetti di per sè
autosufficiente) - "l'ingresso o la permanenza", per dati periodi, nel
nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze
primarie del minore stesso;

- e, per altro verso, il permesso di
soggiorno - che, a seguito della ricevuta comunicazione della
autorizzazione del Tribunale, al Questore è demandato di rilasciare -
costituisce mero atto dovuto (di "adempimento", secondo la testuale
dizione del menzionato art. 31), privo, quindi, di qualsiasi connotato
di discrezionalità (non potendo esso che riflettere contenuto, durata e
condizioni di quella già concessa autorizzazione) e rispondente
propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di
controlli o in funzione appunto lavorativa, la prova, da parte dello
straniero familiare del minore, del titolo autorizzatorio, di cui è già
comunque in possesso per dictum iudicis.

Per cui è conseguente che, in
caso di mancato o (come nella specie) inesatto o incompleto rilascio di
un tale documento certificativo da parte dell'Autorità, sia lo stesso
Giudice deputato alla tutela dei minori (e, comunque, l'A.G.O.) a
conoscere delle doglianze dell'interessato: con poteri, in via
eccezionale, anche ordinatori nei confronti della P.A., ai fini di
effettiva, più completa e tempestiva tutela degli interessi del minore
(che abbia necessità dell'assistenza del proprio familiare), non
derivando da ciò interferenza alcuna del G.O. in sfere riservate
all'esplicazione di poteri che possano definirsi discrezionali
dell'Amministrazione.

3/2. Nè rileva in contrario, il richiamo - anche
esso non pertinentemente operato dall'Avvocatura - alla giurisdizione
esclusiva del G.A., quale di recente introdotta dalla L. n. 15 del
2005, art. 14 in tema di controversie relative a "provvedimenti elusivi
di un giudicato", atteso, appunto, che il permesso - che il Questore è
tenuto a rilasciare al familiare del minore straniero per certificare
il suo diritto all'ingresso o permanenza in Italia in conformità a
quanto disposto dal Tribunale ordinario - non è, per quanto sin qui
detto, atto amministrativo di natura provvedimentale.

3/3. Va,
conclusivamente, in ogni sua parte respinto il primo motivo della
odierna impugnazione, risolvendosi la questione di giurisdizione, in
esso coinvolta, con declaratoria della giurisdizione del G.O..

4.
Viene a questo punto in esame la censura, subordinatamente formulata
nel merito con il residuo secondo mezzo dello stesso ricorso, a tenore
della quale non rileverebbe, nella specie, la difformità del permesso
di soggiorno in questione rispetto ad una decisione del Tribunale dei
minorenni, che si assume in realtà non opponibile all'Autorità
amministrativa, perchè adottata senza integrazione del contraddittorio,
nel giudizio a quo, nei confronti del Ministero dell'Interno, asserito
"contraddittore necessario".

Anche tale motivo impugnatorio è però
infondato.

Atteso che, nel quadro di disciplina del giudizio camerale
di autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia di familiari di
minore straniero - quale costituito dal combinato contesto del D.Lgs.
n. 286 del 1998, art. 31; art. 38 disp. att. c.p.c., commi 3 e 4, e D.
L. n. 184 del 1983, art. 68 - non è previsto l'intervento del Ministero
dell'interno nè la presenza di alcun'altra autorità amministrativa,
essendo chiamato a parteciparvi, come unica parte pubblica (come poteri
anche impugnatori), il P.M. (cfr. già Sez. 1^ n. 17194/03).

5. Il
ricorso va dunque integralmente respinto.

6. Non v'è luogo a
provvedimenti sulle spese di questo giudizio di cassazione, non avendo
la parte intimata, vittoriosa, qui svolto alcuna attività difensiva.

P.
Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, respinge il ricorso e dichiara la
giurisdizione del G.O..

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007


 

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