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SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
SICILIA | Sentenza | 382 | 2007 | Pensioni | 12-02-2007 |
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
Il Giudice unico delle pensioni, consigliere dott. Salvatore Cultrera
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 382/2007
sul
ricorso in materia di pensione militare, iscritto al n.24874 del
registro di segreteria, proposto dal signor ...omissismsmvld....
...omissismsmvld...., residente in Giarre alla via Trieste 9, contro il
Ministero della difesa - Comando Regione Carabinieri Sicilia .
Esaminati gli atti e i documenti della causa .
Fatto
Il
sottufficiale dei carabinieri, maresciallo capo ...omissismsmvld....
...omissismsmvld...., nato nel 1934, collocato in congedo dal 30
settembre 1982, ha impugnato il diniego opposto (silenzio rifiuto in
seguito a diffida ) dal Ministero della difesa alla sua istanza di
riconoscimento del diritto alla concessione dei miglioramenti economici
sulla pensione derivanti dalla equiparazione economica al trattamento
attribuito alla corrispondente qualifica della polizia di Stato
come statuito dalla legge n.216/1992 . Lamenta il ricorrente che detta
legge abbia indicato quali destinatari dei menzionati benefici i
sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e di altri corpi di Polizia
rimasti in servizio fino al 20 giugno 1986 . L'ipotizzato limite
temporale sarebbe privo di fondamento giuridico in quanto a beneficiare
del beneficio economico dovrebbero essere tutti i sottufficiali in
servizio fin dalla data di entrata in vigore della legge n.121/1981 che
ha riformato l'ordinamento della Polizia di Stato
mediante la smilitarizzazione del disciolto Corpo della Guardie di
Pubblica Sicurezza. Il principio di equiparazione, con riferimento a
quest'ultima data, sarebbe stato affermato dalla giurisprudenza dei TAR e
del Consiglio di Stato in controversie nella specifica materia. In via
subordinata il ricorrente solleva formalmente questione di
costituzionalità per violazione degli artt.3 e 36 cost., della legge
n.216/1992 nella parte in cui avrebbe fissato per l'attribuzione dei
suddetti miglioramenti il termine della permanenza in servizio fino al
20 giugno 1986. Il ricorrente ha versato in atti copie di sentenze della
Corte dei conti di accoglimento di ricorsi aventi lo stesso oggetto del
giudizio di cui si discute nell'odierna udienza (v.sentenza 64/2004
dell'1 marzo 2004 Corte dei Conti Sezione Seconda Centrale d'Appello -
sentenza n.40/A/2000 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la
Regione siciliana ).
Con
rapporto prot.n 128/244-1992 del 30 maggio 2002 il Comando Regione
Carabinieri Sicilia ha versato in atti documentazione in uno a relazione
in cui sono state ribadite le ragioni del diniego di riliquidazione
della pensione del ricorrente in conformità a giurisprudenza formatasi
in senso contrario a quella richiamata nel ricorso .
Il ricorrente ha depositato in data 4 marzo 2005 memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In
data 18 giugno 2002 il Comando Regione Carabinieri Sicilia ha
depositato un rapporto sui fatti di causa confermando la richiesta di
rigetto del ricorso.
Diritto
Occorre
premettere che, come è noto, la legge 121/1981, introducendo il nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva
all'art.43, sedicesimo e diciassettesimo comma, l'estensione del
trattamento economico della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri
sulla base di una tabella allegata alla legge stessa. Tale tabella,
tuttavia, nello stabilire l'equiparazione tra le qualifiche ed i gradi
degli appartenenti alla Polizia di Stato non includeva le qualifiche di Ispettori.
La
Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277, dichiarava
l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n.
121 del 1981, della tabella C allegata a tale legge, nonchè della nota
in calce alla tabella, nella parte in cui non includevano anche le
qualifiche degli Ispettori di Polizia, così omettendo le individuazione
della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali
dell'Arma dei carabinieri. La Corte, ancora, giudicava inammissibile
l'intervento additivo richiesto dal giudice remittente consistente nel
riconoscere immediata operatività alle corrispondenze tra qualifiche
omogenee, in quanto, a suo avviso, riteneva necessario un intervento
ulteriore del legislatore conseguente alla caducazione dell'art.43,
17°comma, anzidetto e della tabella C e della relativa nota in calce
alla stessa .
Sulla
base della giurisprudenza amministrativa è stato, tuttavia, ritenuto
che per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale fosse
venuto a riespandersi il principio di equiparazione secondo omogeneità
di funzioni con riferimento agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e
alla Polizia di Stato
. Nè la riespansione del detto principio di equiparazione fra i vari
gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le corrispondenti qualifiche
del personale della Polizia di Stato,
così come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è
stato negativamente considerato o ritenuto fuorviante dalla stessa Corte
costituzionale in successive sentenze in cui ha ritenuto necessario
farne richiamo ( v. sentenza n.65 /1997 punto n.5 della motivazione in
diritto ) prendendo atto che il principio di omogeneizzazione delle
funzioni è stato fatto valere con la legge 216 del 1992 anche per il
personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia
compresa la Guardia di finanza ( sentenza cost.n.455 del 1993 ). Invero
la suddetta legge 216/1992, di conversione del decreto legge n.5 del 7
gennaio 1992, ha inteso provvedere alla copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalle richiamate sentenze dei giudici amministrativi (
TAR e Consiglio di Stato ) stabilendosi contestualmente l'estensione
della perequazione economica per tutti i sottufficiali dei carabinieri
ed anche della Guardia di finanza a decorrere dall' 1 gennaio 1992 .
Secondo
le suesposte considerazioni che trovano corrispondenza con
l'orientamento giurisprudenziale che si desume dalle avanti citate
sentenze della Corte dei Conti , da cui questo giudice unico non ha
motivo di dissentire, deve riconoscersi che la cessazione di efficacia
dell'art.43, comma 17, della tabella C e della nota in calce alla
stessa di cui alla legge 121 del 1981, conseguente alla dichiarazione
di illegittimità costituzionale sancita con la precitata sentenza
n.277/1991, ha determinato l'automatico riespandersi del principio di
equiparazione secondo la omogeneità delle funzioni tra le qualifiche di
ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri . Atteso
il regime regolatore dell'efficacia delle sentenze della Corte
Costituzionale, che trovano applicazione "ex tunc "
coinvolgendo tutti i rapporti non ancora esauriti, ne consegue che, con
la pubblicazione della sentenza costituzionale 277/1991, i
sottufficiali dei carabinieri, in servizio permanente al momento
dell'entrata in vigore della legge n.121 del 1981, come il ricorrente,
hanno acquisito un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale alla
riliquidazione del trattamento economico sulla base della equiparazione
retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di
Stato. Si tratta nella specie di un diritto che scaturisce ex se
dalla normativa allora vigente, così come modificata in seguito alla
sentenza n.277/1991 della Corte costituzionale. La sua insorgenza non
presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse
fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale diritto
ontologicamente giustificato dalla rilettura dell'art.43, comma 17,
della legge 121/1981 alla luce della cennata sentenza costituzionale
277/1991.
Ciò
posto deve ammettersi che l'intervento della Corte costituzionale in
forza della sentenza 277/1991 non aveva determinato alcun vuoto
giuridico donde la legge n.121 del 1981 doveva trovare attuazione senza
la necessità di ulteriori provvedimenti di legge e ciò per quel che
concerne la comparazione delle qualifiche dei sottufficiali della Polizia di Stato
e dell'Arma dei Carabinieri. Appare evidente, allora, che la
sopravvenuta legge n.216 del 1992 non sia di ostacolo al riconoscimento
del diritto alla suddetta equiparazione invocato dal ricorrente ; questa
legge non ha, invero, alcuna efficacia preclusiva sull' an del
diritto alla equiparazione dei sottufficiali dell'Arma che siano
cessati nella vigenza della legge n.121 del 1981 ma anteriormente all'1
gennaio 1992 e non abbiano fatto ricorso (prima di tale data ) per
ottenere l'invocata equiparazione ; e ciò per l'assorbente rilievo che
il diritto in parola discende direttamente dalla norma come venutasi a
modificare in seguito alla sentenza 277 del 1991 della Corte
costituzionale considerando in tale ottica che la legge n.216/1992
trova, piuttosto, la sua "ratio" nella esigenza di dare formale
esecuzione in termini di variazioni di bilancio alle pronunce
giurisdizionali già pronunciate e passate in giudicato, nonchè di
fissare per la generalità dei sottufficiali dei Carabinieri e della
Guardia di finanza, in funzione delle esigenze di bilancio, una
diversificazione della data di decorrenza del riconoscimento giuridico
della già consacrata equiparazione . In tale ottica deve rammentarsi,
ancora, che con sentenza n.455 del 1993 la Corte Costituzionale ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della
legge 216/1992 nel presupposto che la scelta del legislatore di
introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e
quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle
competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o
irragionevolezza anche alla luce del rilievo che il principio di
equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata
al legislatore. Ciò induce al convincimento che la data dell'1 gennaio
1992, indicata nella legge 216 del 1992, non vale come discrimine tra il
personale in servizio e quello cessato a quella data, ma come data di
decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione dei
sottufficiali dei carabinieri in servizio o in quiescenza, che in
precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato
avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta ( cfr.
Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale Corte dei Conti n.87 del 26
giugno 1997, n.59 del 5 febbraio 1999, n.279 del 25 ottobre 1999 ;
Sezione d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana
n.40/A/2000 del 14 marzo 2000 ; sentenza 64/2004 dell'1 marzo 2004 Corte
dei Conti Sezione Seconda Centrale d'Appello ). Conclusivamente va
riconosciuto nei seguenti termini il diritto del signor
...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... alla riliquidazione del
trattamento pensionistico mediante equiparazione alla posizione
economica retributiva della corrispondente qualifica della Polizia di Stato : agli effetti giuridici sin dalla entrata in vigore della legge n.121 del 1981 e agli effetti economici dall'1 gennaio 1992 .
Da quest'ultima data spettano al ricorrente le conseguenti differenze
pensionistiche sulle quali vanno calcolati gli interessi nella misura
legale e la rivalutazione monetaria con applicazione della regola
dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va
comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a
ripiano del maggior danno da svalutazione ; quest'ultima va calcolata
alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati
anno per anno da applicare agli importi pensionistici spettanti alle
singole scadenze a far data dalla maturazione del diritto fino al
soddisfo.
P.Q.M.
Accoglie
il ricorso proposto dal signor ...omissismsmvld....
...omissismsmvld.... e, per l'effetto, riconosce il suo diritto ad avere
liquidate le differenze pensionistiche spettanti a decorrere dall'1
gennaio 1992per equiparazione alla posizione economica retributiva della
corrispondente qualifica della Polizia di Stato.
Condanna il Ministero della difesa - Comando Regione Carabinieri
Sicilia al pagamento in favore del ricorrente delle maggiori somme
dovute sulla pensione con gli interessi nella misura legale e la
rivalutazione monetaria con applicazione della regola dell'assorbimento
secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato
in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior
danno da svalutazione. Quest'ultima va calcolata alla stregua degli
indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da
applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a
far data dalla maturazione del diritto fino al soddisfo.
Spese compensate .
Così deciso in Palermo il 16 gennaio 2007 .
Il consigliere - Giudice unico
F.to dott. Salvatore G.Cultrera
Depositata nei modi di legge .
Palermo , lì 12 febbraio 2007
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
SEZIONE | ESITO | NUMERO | ANNO | MATERIA | PUBBLICAZIONE |
SICILIA | Sentenza | 382 | 2007 | Pensioni | 12-02-2007 |
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