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martedì 9 luglio 2013

Corte dei Conti: Accolto ricorso sott.le Carabinieri su equiparazione




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SEZIONEESITONUMEROANNOMATERIAPUBBLICAZIONE
SICILIASentenza3822007Pensioni12-02-2007
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana
Il Giudice unico delle pensioni, consigliere dott. Salvatore Cultrera
ha pronunciato la seguente
Sentenza n.  382/2007
sul ricorso in materia di pensione militare, iscritto al n.24874 del registro di segreteria, proposto dal signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., residente in Giarre alla via Trieste 9, contro il  Ministero della difesa - Comando Regione Carabinieri Sicilia .
Esaminati gli atti e i documenti della causa .
Fatto
Il sottufficiale dei carabinieri, maresciallo capo ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld...., nato nel 1934, collocato in congedo dal 30 settembre 1982,  ha impugnato il diniego opposto (silenzio rifiuto in seguito a diffida ) dal  Ministero della difesa alla sua istanza di riconoscimento del diritto alla concessione dei miglioramenti economici sulla pensione derivanti dalla equiparazione economica al trattamento attribuito alla corrispondente qualifica della polizia di Stato  come statuito dalla legge n.216/1992 . Lamenta il ricorrente che detta legge abbia indicato quali destinatari dei menzionati benefici i sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri e di altri corpi di Polizia rimasti in servizio fino al 20 giugno 1986 .  L'ipotizzato limite temporale sarebbe privo di fondamento giuridico in quanto a beneficiare del beneficio economico dovrebbero essere tutti i sottufficiali in servizio fin dalla data di entrata in vigore della legge n.121/1981 che ha riformato l'ordinamento della Polizia di Stato mediante la smilitarizzazione del disciolto Corpo della Guardie di Pubblica Sicurezza. Il  principio di equiparazione, con riferimento a quest'ultima data, sarebbe stato affermato dalla giurisprudenza dei TAR e del Consiglio di Stato in controversie nella specifica materia. In via subordinata il ricorrente solleva formalmente questione di costituzionalità per violazione degli artt.3 e 36 cost., della legge n.216/1992 nella parte in cui avrebbe  fissato per l'attribuzione dei suddetti miglioramenti il termine della permanenza in servizio  fino al 20 giugno 1986. Il ricorrente ha versato in atti copie di sentenze della Corte dei conti di accoglimento di ricorsi aventi lo stesso oggetto del giudizio di cui si discute nell'odierna udienza  (v.sentenza 64/2004 dell'1 marzo 2004 Corte dei Conti Sezione Seconda Centrale d'Appello  -  sentenza n.40/A/2000 della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana ).
Con rapporto prot.n 128/244-1992 del 30 maggio 2002 il Comando Regione Carabinieri Sicilia ha versato in atti documentazione in uno a relazione in cui sono state ribadite le ragioni del diniego di riliquidazione della pensione del ricorrente in conformità a giurisprudenza formatasi in senso contrario a quella richiamata nel ricorso .
Il ricorrente ha depositato in data 4 marzo 2005 memoria nella quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
In data 18 giugno  2002  il Comando Regione  Carabinieri Sicilia ha depositato un rapporto sui fatti di causa confermando la richiesta di rigetto del ricorso.
Diritto
Occorre premettere che, come è noto, la legge 121/1981, introducendo il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva all'art.43, sedicesimo e diciassettesimo comma, l'estensione del trattamento economico della Polizia di Stato all'Arma dei Carabinieri sulla base di una tabella allegata alla legge stessa. Tale tabella, tuttavia, nello stabilire l'equiparazione tra le qualifiche ed i gradi degli appartenenti alla Polizia di Stato non includeva le qualifiche di Ispettori.
La Corte Costituzionale, con sentenza 3-12 giugno 1991 n. 277, dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 17, della legge n. 121 del 1981, della tabella C allegata a tale legge, nonchè della nota in calce alla tabella, nella parte in cui non includevano anche le qualifiche degli Ispettori di Polizia, così omettendo le individuazione della corrispondenza con le funzioni connesse ai gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. La Corte, ancora, giudicava inammissibile l'intervento additivo richiesto dal giudice remittente  consistente nel riconoscere immediata operatività alle corrispondenze tra qualifiche omogenee, in quanto, a suo avviso, riteneva necessario un intervento ulteriore del legislatore conseguente alla caducazione dell'art.43, 17°comma, anzidetto e della tabella C e della relativa nota in calce alla stessa .
Sulla base della giurisprudenza amministrativa è stato, tuttavia,  ritenuto che per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale fosse venuto a riespandersi il principio di equiparazione secondo omogeneità di funzioni con riferimento agli appartenenti all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato . Nè la riespansione del  detto principio di equiparazione fra i vari gradi dei sottufficiali dei carabinieri e le corrispondenti qualifiche del personale della Polizia di Stato, così come è stato affermato dalla giurisprudenza amministrativa, è stato negativamente considerato o ritenuto fuorviante dalla stessa Corte costituzionale in successive sentenze in cui ha ritenuto necessario farne richiamo ( v. sentenza n.65 /1997 punto n.5 della motivazione in diritto ) prendendo atto che il principio di omogeneizzazione delle funzioni è stato fatto valere  con la legge 216 del 1992 anche per il personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia compresa la Guardia di finanza ( sentenza cost.n.455 del 1993 ). Invero la suddetta legge 216/1992,  di conversione del decreto legge n.5 del 7 gennaio 1992, ha inteso provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle richiamate sentenze dei giudici amministrativi ( TAR e Consiglio di Stato ) stabilendosi contestualmente l'estensione della perequazione economica per tutti i sottufficiali dei carabinieri ed anche della Guardia di finanza a decorrere dall' 1 gennaio 1992 .
Secondo le suesposte considerazioni che trovano corrispondenza con l'orientamento giurisprudenziale che si desume dalle avanti citate sentenze della Corte dei Conti , da cui questo giudice unico non ha motivo di dissentire,  deve riconoscersi che la cessazione di efficacia dell'art.43, comma 17,  della tabella C e della nota in calce alla stessa di cui  alla legge 121 del 1981, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale sancita con la precitata sentenza n.277/1991, ha determinato l'automatico riespandersi del principio di equiparazione secondo la omogeneità delle funzioni tra le qualifiche di ispettore di polizia e quelle dei sottufficiali dei carabinieri . Atteso il regime regolatore dell'efficacia delle sentenze della Corte Costituzionale, che trovano applicazione "ex tunc " coinvolgendo tutti i rapporti non ancora esauriti, ne consegue che, con la pubblicazione della sentenza costituzionale 277/1991,  i sottufficiali dei carabinieri, in servizio permanente al momento dell'entrata in vigore della legge n.121 del 1981, come il ricorrente, hanno acquisito un diritto soggettivo pieno di natura patrimoniale alla riliquidazione del trattamento economico sulla base della equiparazione retributiva con i pari grado o qualifica del personale della Polizia di Stato.  Si tratta nella specie di un diritto che scaturisce ex se dalla normativa allora vigente, così come modificata in seguito alla sentenza n.277/1991 della Corte costituzionale. La sua insorgenza non presupponeva un preventivo intervento del legislatore, che ne avesse fatto oggetto di una previsione esplicita, essendo tale diritto ontologicamente giustificato dalla rilettura dell'art.43, comma 17, della legge 121/1981 alla luce della cennata sentenza costituzionale 277/1991.
Ciò posto deve ammettersi che l'intervento della Corte costituzionale in forza della sentenza 277/1991 non aveva determinato alcun vuoto giuridico donde la legge n.121 del 1981 doveva trovare attuazione senza la necessità di ulteriori provvedimenti di legge e ciò per quel che concerne la comparazione delle qualifiche dei sottufficiali della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri. Appare evidente, allora, che la sopravvenuta legge n.216 del 1992 non sia di ostacolo al riconoscimento del diritto alla suddetta equiparazione invocato dal ricorrente ; questa legge non ha, invero, alcuna efficacia preclusiva sull' an del diritto alla equiparazione dei sottufficiali dell'Arma che siano cessati nella vigenza della legge n.121 del 1981 ma anteriormente all'1 gennaio 1992 e non abbiano fatto ricorso  (prima di tale data ) per ottenere l'invocata equiparazione ; e ciò per l'assorbente rilievo che il diritto in parola discende direttamente dalla norma come venutasi a modificare in seguito alla sentenza 277 del 1991 della Corte costituzionale considerando in tale ottica che la legge n.216/1992 trova, piuttosto, la sua "ratio" nella esigenza di dare formale esecuzione in termini di variazioni di bilancio alle pronunce giurisdizionali già pronunciate e passate in giudicato, nonchè di fissare per la generalità dei sottufficiali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in funzione delle esigenze di bilancio, una diversificazione della data di decorrenza del riconoscimento giuridico della già consacrata equiparazione . In tale ottica deve rammentarsi, ancora, che con sentenza n.455 del 1993 la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge 216/1992 nel presupposto che la scelta del legislatore di introdurre una disciplina differenziata fra la posizione dei ricorrenti e quella dei non ricorrenti, per quanto attiene al computo delle competenze arretrate, non è affetta da censure di arbitrarietà o irragionevolezza anche alla luce del rilievo che il principio di equilibrio del bilancio ha nella ponderazione degli interessi riservata al legislatore. Ciò induce al convincimento che la data dell'1 gennaio 1992, indicata nella legge 216 del 1992, non vale come discrimine tra il personale in servizio e quello cessato a quella data, ma come data di decorrenza degli effetti economici dell'invocata equiparazione dei sottufficiali dei carabinieri in servizio o in quiescenza, che in precedenza non avevano ottenuto una sentenza passata in giudicato avverso la mancata attribuzione della equiparazione richiesta ( cfr. Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale Corte dei Conti n.87 del 26 giugno 1997, n.59 del 5 febbraio 1999, n.279 del 25 ottobre 1999 ; Sezione d'Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana n.40/A/2000 del 14 marzo 2000 ; sentenza 64/2004 dell'1 marzo 2004 Corte dei Conti Sezione Seconda Centrale d'Appello ). Conclusivamente va riconosciuto nei seguenti termini  il diritto del signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld....  alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante equiparazione alla posizione economica retributiva della corrispondente qualifica della Polizia di Stato : agli effetti giuridici sin dalla entrata in vigore della legge n.121 del 1981   e agli effetti economici dall'1 gennaio 1992 . Da quest'ultima data spettano al ricorrente le conseguenti differenze pensionistiche sulle quali  vanno calcolati gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione ;   quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dalla maturazione del diritto  fino al soddisfo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dal  signor ...omissismsmvld.... ...omissismsmvld.... e, per l'effetto, riconosce il suo diritto ad avere liquidate le differenze pensionistiche spettanti a decorrere dall'1 gennaio 1992per equiparazione alla posizione economica retributiva della corrispondente qualifica della Polizia di Stato. Condanna il Ministero della difesa - Comando Regione Carabinieri Sicilia al pagamento in favore del ricorrente delle maggiori somme dovute sulla pensione con gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria con applicazione della regola dell'assorbimento secondo cui l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione.  Quest'ultima va calcolata  alla stregua degli indici ISTAT ex art.150 disp.att.c.p.c. rilevati anno per anno da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dalla maturazione del diritto  fino al soddisfo.
Spese compensate  .
Così deciso in Palermo il  16 gennaio  2007 .

                                  Il consigliere -  Giudice unico
                                     F.to dott. Salvatore G.Cultrera
Depositata  nei modi di legge  .
Palermo , lì  12 febbraio 2007
Il Funzionario Amministrativo
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora





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