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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Via libera alla disdetta contrattuale per raccomandata anche senza l'avviso di ricevimento Produrre in giudizio la lettera con la sola ricevuta postale è prova certa di spedizione: spetta al destinatario dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di venire a conoscenza dell'atto




Via libera alla disdetta contrattuale per raccomandata anche senza l'avviso di ricevimento
Produrre in giudizio la lettera con la sola
ricevuta postale è prova certa di spedizione: spetta al destinatario
dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di venire
a conoscenza dell'atto
 (Sezione terza, sentenza n. 16327/07;
depositata il 24 luglio)
Cass. civ. Sez. III, 24-07-2007, n. 16327


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente

Dott. MAZZA Fabio -
Consigliere

Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere

Dott.
CALABRESE Renato Luigi - Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro -
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso
proposto da:

STUDIO GAMMA PUBBLICITA' DI ELISA SFORZA, in persona
dell'omonima titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI
86, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ZAMPONE, difeso
dall'avvocato ZAMPONE AUGUSTO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO MIGLIO 52,
presso lo studio dell'avvocato RICCARDO COMITO VIOLA, difeso
dall'avvocato PELLEGRINO DAVID, giusta delega in atti;

-
controricorrente -

avverso la sentenza n. 334/02 del Tribunale di
SANTA MARIA CAPUA VETERE, Sezione Distaccata di Caserta, emessa
l'8/07/02, depositata l'11/07/02, R.G. 1176/00;

udita la relazione
della causa svolta nella Camera di consiglio il 03/07/07 dal
Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO;

lette le conclusioni, scritte dal
Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo, che ha
chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, con le
conseguenze di legge.


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Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con atto 4 gennaio 1999
S.E., titolare dello Studio Gamma Pubblicità, ha convenuto in giudizio,
innanzi al giudice di pace di Caserta, C.A.G. chiedendone la condanna
al pagamento della complessiva somma di L. 3.000.455, otre interessi
dalla scadenza al saldo, reclamata a saldo di prestazioni pubblicitarie
eseguite nell'interessi del convenuto.

Costituitosi in giudizio il
convenuto ha resistito alla avversa domanda deducendone la
infondatezza, atteso che aveva disdettato il contratto inter partes già
nell'aprile del 1987 e ha spiegato, in via riconvenzionale, domanda per
ottenere la somma di L. 2.500.000 a titolo di danni, morali e
materiali, patiti per fatto della controparte.

Svoltasi la istruttoria
del caso l'adito giudice, con sentenza 31 maggio - 5 giugno 2000 ha
condannato il convenuto al pagamento della somma reclamata dalla
attrice (L. 3.000.445) oltre interessi legali, rigettata la
riconvenzionale.

Gravata tale pronunzia dal C., nel contraddittorio
della S. che, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto della
proposta impugnazione, il tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione
distaccata di Caserta, con sentenza 8-11 luglio 2002, in totale riforma
della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda attrice,
compensato le spese del giudizio di primo grado e posto a carico
dell'attrice - appellata le spese del giudizio di appello.

Per la
cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata ai fini del decorso
del termine di cui all'art. 325 c.p.c., ha proposto ricorso, affidato a
due motivi, con atto notificato il 4 agosto 2003, lo Studio Gamma
Pubblicità di Elisa Sforza.

Resiste, con controricorso, C.A.G.,
titolare della omonima ditta.

Il P.G. ha chiesto la trattazione della
causa in Camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Motivi
della decisione
1. Il giudice di secondo grado ha rigettato ogni
domanda della S., titolare dello Studio Gamma Pubblicità, sul rilievo
che il C. con raccomandata spedita il 3 aprile 1987 aveva - nei termini
previsti - disdettato per la scadenza del 22 dicembre 1989, il
contratto inter partes sì che non esisteva titolo, in capo alla SFORZA,
di pretendere le somme reclamate con la citazione introduttiva di primo
grado.

La circostanza che la disdetta sia stata portata a conoscenza
dello Studio Gamma Publbicità - ha evidenziato la pronunzia impugnata -
è attestata dalla ricevuta della raccomandata, prodotta anche in
originale dal C., spedita alla appellata presso il domicilio dello
Studio Gamma Pubblicità, via (OMISSIS), (OMISSIS), sede legale e
amministrativa di tale studio, quale risulta anche dalle fatture
prodotte in atti.

Deve, pertanto, trovare applicazione - ha
evidenziato la sentenza impugnata - la presunzione di conoscenza
stabilita a carico del destinatario dall'art. 1335 c.c, ove il
destinatario non provi di essere stato senza sua colpa nella
impossibilità di avere notizia dell'atto a lui diretto, se detto atto
sia giunto al suo indirizzo.

2. Parte ricorrente censura la riassunta
pronunzia denunziando nell'ordine:

- da un lato "violazione e falsa
applicazione degli articoli 1324, 1352, 1366 e 1375 c.c. in riferimento
all'art. 12 delle condizioni generali del contratto ai sensi dell'art.
360 c.p.c., comma 3, nonchè omessa, insufficiente, contraddittoria e
illogica motivazione sul punto decisivo della controversia in
riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere considerato il
giudice di appello che le parti con l'art. 12 delle condizioni generali
del contratto, mai contestato, avevano tassativamente stabilito, per la
disdetta del contratto l'uso della raccomandata con avviso di
ricevimento" primo motivo;

- dall'altro "violazione e falsa
applicazione dell'art. 1335 c.c. in riferimento all'art. 360 n. 3,
nonchè omessa, insufficiente ed illogica motivazione sul punto decisivo
della controversia, per avere il giudice di merito applicato la
presunzione di conoscenza del destinatario, senza che sia stata data la
prova che la raccomandata sia comunque pervenuta nel domicilio del
destinatario, ma consegnata a persona diversa", atteso che la
giurisprudenza di legittimità insegna che la presunzione in parola
viene meno quando sia escluso o non provato che la consegna sia stata
eseguita nel domicilio effettivo secondo motivo.

3. Come puntualmente
eccepito dal P.G. il proposto ricorso, per alcuni versi inammissibile,
per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

Sotto nessuno dei profili in cui si articola.

3. 1. Giusta quanto
assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di
questa Corte regolatrice - e da cui totalmente e senza alcuna
motivazione prescinde parte ricorrente - si osserva che nel giudizio di
cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni
che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal
giudice del merito, a meno che tali questioni non abbiano formato
oggetto di gravame o di contestazione nel giudizio di appello (Cass. 16
agosto 2004, n. 15950; Cass. 19 marzo 2004, n. 5561).

Contemporaneamente, non può tacersi che ove una determinata questione
giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti
trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che
proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di
evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura,
ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione
innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dare modo alla Corte di
Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,
prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. 5 aprile 2004,
n. 6656).

Pacifico quanto precede si osserva, da un lato, che il
problema del contenuto della clausola 12 del contratto inter partes,
circa la necessità di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini
della validità della disdetta non risulta in alcun modo affrontato
dalla sentenza impugnata, dall'altro, che parte ricorrente pur
assumendo, nella esposizione in fatto, che la clausola in questione
prevede che la disdetta dal contratto del 22 dicembre 1980 doveva
essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento, non
precisa in quale occasione, nel corso del giudizio di merito, abbia
eccepito la non conformità della "disdetta" che il C. assumeva di
averle inviato alla "forma" (raccomandata con ricevuta di ritorno)
prevista contrattualmente.

E' evidente, pertanto, concludendo sul
punto, che il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile perchè
non conforme al modello legale.

3.2. Quanto al secondo motivo di
ricorso, ritiene la Corte che esattamente il giudice di secondo grado
ha ritenuto che la manifestazione di volontà di parte concedente di non
proseguire il rapporto, alla sua scadenza sia giunta a conoscenza del
destinatario (cfr. Cass. 15 luglio 1987, n. 6243; nonchè Cass. 28
luglio 1993, n. 8406).

Ai fini dell'art. 1335 c.c. infatti, per
domicilio del destinatario deve intendersi il luogo più idoneo per la
ricezione che, in base ad un criterio di collegamento ordinario (dimora
o domicilio) o di normale frequenza (luogo di esplicazione di
un'attività lavorativa) o per una preventiva indicazione o pattuizione,
risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario
stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e
la cognizione del relativo contenuto (tra le tantissime, Cass. 12
ottobre 1991, n. 10751; Cass. 25 luglio 1987, n. 6471).

Tale può,
pertanto, dirsi la "sede legale e amministrativa" dello Studio Gamma
Pubblicità, quale risultante dalle fatture da questo emesse.

Contemporaneamente, alla luce di una giurisprudenza decisamente
maggioritaria di questa Corte regolatrice che nella specie deve essere
ulteriormente confermata, si osserva - in termini opposti, rispetto a
quanto invoca l'odierno ricorrente - che la lettera raccomandata -
anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa
della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta,
da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti
circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio
postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art.
1335 c.c. dello stesso.

Spetta, pertanto, al destinatario l'onere di
dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di
acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 16 gennaio 2006, n. 758). in
altri termini, la produzione in giudizio della lettera raccomandata con
la relativa ricevuta di spedizione attestata dall'ufficio postale -
anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - costituisce prova certa
della spedizione e da essa consegue la presunzione, fondata sulle
univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria
regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e
della sua conoscenza ex art. 13 35 cod. civ. dello stesso e tale
presunzione è superabile dal destinatario attraverso elementi di prova
contrari (Cass. 13 aprile 2006, n. 8649; Cass. 25 settembre 2006, n.
20784).

4. Risultato manifestamente infondato il proposto ricorso, in
conclusione, deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al
pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come
in dispositivo.

P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso;

condanna parte
ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità
liquidate in Euro 100,00 per spese, oltre Euro 600,00 per onorari,
oltre spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 3
luglio 2007.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2007


 

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