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martedì 9 luglio 2013

Cassazione: Se il verbale di contravvenzione arriva a casa irrilevante l'eventuale errore nell'indirizzo Un'inesattezza nei dati di residenza (un numero civico sbagliato, ad esempio) non inficia l'atto. Peraltro la questione, ribadiscono gli "ermellini", non interferisce con l'effettivo diritto alla difesa del soggetto multato




Se il verbale di contravvenzione arriva a casa irrilevante l'eventuale errore nell'indirizzo
Un'inesattezza nei dati di residenza (un numero
civico sbagliato, ad esempio) non inficia l'atto. Peraltro la
questione, ribadiscono gli "ermellini", non interferisce con
l'effettivo diritto alla difesa del soggetto multato
 (Sezione
seconda, sentenza n. 15030/07; depositata il 3 luglio)
Cass. civ. Sez.
II, 03-07-2007, n. 15030


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario -
Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere

Dott. EBNER
Vittorio Glauco - Consigliere

Dott. TRECAPELLI Giancarlo - rel.
Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la
seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA LUIGI ROBECCHI BRICHETTI, 10, presso lo studio
dell'avvocato GIAMPIERO MARTINI, che la difende unitamente all'avvocato
DONATI STEFANIA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

PREFETTO BOLOGNA (POLIZIA STRADALE BOLOGNA);

- intimato -

avverso la
sentenza n. 2723/02 del Giudice di pace di BOLOGNA, depositata il
23/09/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 13/12/06 dal Consigliere Dott. Giancarlo TRECAPELLI;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che
ha concluso per il rigetto del ricorso.


--------------------------------------------------------------------------------
Fatto Diritto P.Q.M.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato
il 28 marzo 2002 presso la cancelleria del Giudice di Pace di Bologna S.
M. ebbe ad opporre il verbale n. (OMISSIS), elevato apparentemente in
data 26 gennaio 2001 ed immediatamente contestato, per l'accertata
violazione dell'art. 172 C.d.S., commi 1 e 8.

A motivi della
prospettata illegittimità del provvedimento sanzionatone la ricorrente
dedusse "la non conformità dell'atto all'art. 383 C.d.S. testualmente e
ripetutamente così citato, per via dell'asserita errata indicazione
della residenza, e la data errata, in quanto faceva ritenere avvenuta
nel 2001 la violazione".

In contraddicono della Polstrada e del
Prefetto che si erano costituiti con rispettive comparse del 19 aprile
2002 e 4 luglio 2002, all'esito dell'istruttoria, il Giudice di Pace
adito, con sentenza in data 19 settembre 2002, rigettò l'opposizione.

Avverso tale sentenza la S. ha proposto ricorso per Cassazione sulla
base di quattro motivi. Il Prefetto, cui il ricorso è stato notificato,
non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione
Con il primo
motivo la ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 4 in relazione alla violazione e falsa applicazione della L. 24
novembre 1891, n. 689, art. 23, comma 2" per essersi il Prefetto di
Bologna costituito oltre il termine di gg. 10 indicato nella
disposizione di legge richiamata e cioè il 4 luglio 2002 mentre
l'udienza di comparizione era fissata per il 5 luglio 2002, senza
neanche depositare in cancelleria i documenti necessari, trasmessi
tramite telefax.

La censura è inammissibile perchè prospetta un
eccezione non sollevata nel procedimento innanzi al competente Giudice
di Pace.

Rileva poi la Corte, ma solo ad abundantiam che il ricorso è
infondato in quanto il richiamato termine non è perentorio e non è
comminata decadenza alcuna in caso di mancato rispetto (cfr. Cass.
15324/06 e 21491/04).

Da ciò ne deriva l'irrilevanza della censura
circa le modalità di invio dei documenti a mezzo fax, peraltro non
sorretta da sufficiente indicazione circa il momento in cui tale
aspetto sia stato oggetto di contestazione nel giudizio di merito.

Con
il secondo motivo la ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.
c., comma 1, n. 5), in relazione alla omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia", per avere la sentenza ritenuto una semplice svista e
quindi irrilevante il fatto che sul verbale di contravvenzione il
numero civico dell'abitazione della ricorrente era indicato come 6
anzichè come 26.

La censura è infondata non solo perchè sul punto il
giudice ha argomentato, plausibilmente, circa i segni grafici che hanno
spinto la ricorrente ad ipotizzare una numerazione inesatta, ma anche
perchè nessuna influenza sul piano delle garanzie difensive può
comportare una simile questione, essendo il verbale pervenuto alla
reale destinataria, e non essendo, peraltro, emersi o dedotti casi di
omonimia. In definitiva, non avendo la ricorrente prospettato
conseguenze negative per la sua difesa dall'erronea indicazione nel
verbale del civico della sua abitazione, la censura oltre che
infondata, appare inammissibile per mancanza d'interesse.

Con il terzo
motivo la ricorrente denuncia "violazione dell'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 3 in relazione alla violazione ed alla falsa applicazione del D.
Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 200, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 383 e art. 156 c.p.c.", per aver erroneamente la sentenza ritenuto
applicabile l'art. 156 cod. proc. civ. al procedimento di opposizione e
per aver ritenuto che i motivi di opposizione erano due anzichè
quattro. Anche il terzo motivo è infondato in quanto, in tema di
sanzioni amministrative anche per la violazione del C.d.S.,
l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione introduce un ordinario
giudizio di cognizione regolato, a secondo dei casi, dalle norme del
procedimento davanti al Tribunale o al Giudice di Pace (ipotesi che qui
interessa) con il solo limite dell'inapplicabilità dell'art. 113 c.p.
c., comma 2 (L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23). Nel caso di specie
in definitiva l'evocazione del richiamato art. 116 cod. proc. civ., pur
potendo astrattamente configurarsi come un argomento emendabile ex art.
384 cod. proc. civ., non incide sulla statuizione conclusiva che resta
valida e legittima.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia
"violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) - in relazione alla
nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c. omessa pronuncia su
due motivi di opposizione", per non avere la sentenza esaminato gli
altri due motivi di opposizione oltre quelli dell'errata indicazione,
nel verbale di contravvenzione, dell'esatta residenza della ricorrente
e della data dell'infrazione, e cioè la questione dell'inesatta
indicazione della somma da pagare e la questione della non conformità
del verbale al modello regolamentare, quanto alla numerazione del
registro cronologico annuale (art. 383 reg. C.d.S., comma 3).

La
censura è infondata in quanto reitera in parte questioni già poste nei
motivi che precedono come l'esattezza della residenza (sul punto vi è
pronuncia) e l'esatta indicazione del giorno dell'infrazione (accertato
correttamente e ammesso dall'interessata in corso di giudizio) ed, in
parte, attiene questioni di nessun rilievo come le altre prospettate,
tenuto conto che l'indicazione specifica della facoltà del pagamento
ridotto era presente nel verbale e che la pretesa non conformità al
modello, anche a trascurare che sono invocate norme dettate ai fini
organizzativi non aventi funzione diretta di garanzia della
contestazione, stante la mancanza nello stesso modello del numero di
registro cronologico annuale, non sono dalla norma considerate ipotesi
di nullità della contestazione e la giurisprudenza (Cass. 199979/04) ha
esplicitamente rilevato la totale ininfluenza della mancata indicazione
del numero cronologico di registrazione.

Per quanto sin qui rilevato
nessuno degli esaminati motivi merita accoglimento ed il ricorso va,
dunque, respinto. Nulla per le spese processuali non avendo la
Prefettura di Bologna preso parte al giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007


 

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